Le pubbliche amministrazioni non possono più fare ricorso alle co.co.co. - NeoPA https://share.google/AzAgd1Grq9gjFTpqp

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D.LGS. 75/2017 E CASS. 4360/2023: STOP ALLE CO.CO.CO. NELLA PA E TUTELA RISARCITORIA SENZA CONVERSIONE

CONTENUTO

Il quadro normativo vigente stabilisce un divieto categorico per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Tale preclusione trova il suo fondamento nell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001, una disposizione introdotta dal d.lgs. 75/2017 per contrastare l’abuso di forme contrattuali flessibili nel settore pubblico.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che richiama tra i precedenti la Cass. 4360/2023 e il Trib. Roma 1555/2021, qualora un rapporto formalmente qualificato come collaborazione si riveli, nei fatti, un rapporto di lavoro subordinato, scattano specifiche tutele per il lavoratore. Tuttavia, vige il principio di non convertibilità: a differenza di quanto accade nel settore privato, il giudice non può disporre la conversione del rapporto a tempo indeterminato, in ossequio al principio costituzionale del pubblico concorso.

Il lavoratore ha però diritto a ottenere:

  • Il riconoscimento delle differenze retributive maturate.
  • La liquidazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
  • Il versamento dei contributi previdenziali omessi.

Il sistema si completa con le indicazioni operative fornite dalla Circolare n. 4/2004, che già delineava i perimetri delle collaborazioni esterne prima del divieto stringente introdotto nel 2017.

CONCLUSIONI

Le pubbliche amministrazioni non possono più stipulare contratti di co.co.co. L’eventuale accertamento di una natura subordinata del rapporto comporta pesanti oneri economici per l’ente (retribuzioni e contributi), pur restando preclusa la stabilizzazione automatica del personale coinvolto.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: i dirigenti e i funzionari che provvedono alla stipula di contratti di collaborazione in violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001 rischiano l’apertura di procedimenti per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti, a causa degli esborsi imprevisti per differenze retributive e sanzioni contributive derivanti dai ricorsi vinti dai lavoratori.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto del Lavoro Pubblico e dell’organizzazione delle PA. È fondamentale conoscere il divieto di co.co.co. come deroga alla disciplina del lavoro privato e collegarlo all’istituto del pubblico concorso (art. 97 Cost.) che impedisce la conversione dei contratti precari in ruoli a tempo indeterminato.

PAROLE CHIAVE

co.co.co., Pubblica Amministrazione, art. 7 d.lgs. 165/2001, d.lgs. 75/2017, lavoro subordinato, differenze retributive, divieto di conversione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001: Norma che sancisce il divieto per le PA di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  2. D.lgs. 75/2017: Decreto legislativo che ha introdotto il divieto di co.co.co. modificando il Testo Unico del Pubblico Impiego.
  3. Cass. 4360/2023: Sentenza della Corte di Cassazione riguardante le conseguenze del ricorso improprio a forme di lavoro flessibile nella PA.
  4. Trib. Roma 1555/2021: Pronuncia di merito sulla riqualificazione dei rapporti di collaborazione e riconoscimento delle spettanze economiche.
  5. Circolare n. 4/2004: Documento amministrativo di indirizzo relativo ai criteri per il ricorso alle collaborazioni esterne.

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