Direttore lavori e CSE: quando è ammesso il cumulo? | LavoriPubblici Direttore lavori e CSE: quando è ammesso il cumulo? | LavoriPubblici
TAR Abruzzo: il cumulo tra Direttore dei Lavori e CSE è ammesso in assenza di rischi di interferenza e lavori complessi
CONTENUTO
Il tema del cumulo degli incarichi tra Direttore dei Lavori (DL) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale incentrato sull’interpretazione dell’art. 114, comma 4, d.lgs. 36/2023.
Il contrasto vede contrapposte due visioni:
- Il TAR Puglia, che propende per un’interpretazione restrittiva, ritenendo il cumulo DL/CSE vietato per appalti di importo superiore a 1 milione di euro.
- Il TAR Abruzzo, che invece esclude l’esistenza di un divieto generalizzato.
Secondo la recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha respinto il ricorso confermando la legittimità del cumulo nel caso di specie, l’art. 114, comma 4, d.lgs. 36/2023 non pone un limite invalicabile legato esclusivamente al valore economico. La norma deve essere letta come una doppia ipotesi alternativa: il cumulo è possibile se l’importo è ≤ 1 milione di euro oppure, indipendentemente dal valore, qualora vi sia una assenza di lavori complessi e di rischi di interferenza. Pertanto, se la stazione appaltante dimostra la semplicità dell’opera, il doppio incarico alla stessa figura professionale risulta legittimo.
CONCLUSIONI
La pronuncia del TAR Abruzzo mitiga il rigore numerico della soglia di 1 milione di euro, privilegiando un approccio sostanziale basato sulle caratteristiche tecniche dell’intervento. L’effetto pratico è la possibilità per le stazioni appaltanti di accorpare le funzioni di DL e CSE anche in appalti “sopra soglia” (1 milione), purché adeguatamente motivati dalla mancanza di complessità e rischi interferenziali.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: in fase di programmazione e nomina dei direttori operativi, è necessario valutare attentamente la relazione tecnica sui rischi. L’adozione del cumulo sopra il milione di euro richiede una motivazione analitica sull’assenza di complessità per evitare contestazioni o annullamenti degli atti di nomina. Un’errata interpretazione potrebbe esporre a rilievi in sede di controllo sulla regolarità delle procedure di affidamento degli incarichi.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina sui Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). È fondamentale conoscere il ruolo del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, nonché il principio di semplificazione e risultato che ispira il nuovo Codice, che permette interpretazioni flessibili come quella del TAR Abruzzo.
PAROLE CHIAVE
Cumulo DL CSE, art. 114 d.lgs. 36/2023, TAR Abruzzo, TAR Puglia, Direttore dei Lavori, Sicurezza cantieri, Codice Contratti Pubblici.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 114, comma 4, d.lgs. 36/2023: Disciplina le condizioni per l’affidamento degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
- Sentenza TAR Abruzzo: Pronuncia che nega il divieto generalizzato di cumulo DL/CSE sopra il milione di euro, valorizzando l’assenza di rischi di interferenza.
- Sentenza TAR Puglia: Orientamento giurisprudenziale che ritiene vietato il cumulo tra DL e CSE per lavori di importo superiore a 1 milione di euro.

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