Conflitto di interessi negli appalti: quando la parentela con il progettista porta all’esclusione | LavoriPubblici Conflitto di interessi negli appalti: quando la parentela con il progettista porta all’esclusione | LavoriPubblici
TAR Campania n. 3171/2026: Il legame di parentela con il progettista legittima l’esclusione per conflitto di interessi
CONTENUTO
Il TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 19 maggio 2026 n. 3171 interviene con decisione sul tema del conflitto di interessi nelle procedure di gara, confermando la legittimità dell’esclusione di un operatore economico qualora sussista un legame di parentela con il progettista dell’opera a base di gara.
Il fulcro del ragionamento giuridico risiede nell’interpretazione dell’art. 16 d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Secondo il Collegio, la nozione di conflitto di interessi deve essere intesa in senso ampio: non è necessaria la prova certa di uno scambio di informazioni riservate, essendo sufficiente il solo rischio di asimmetria informativa e la potenziale alterazione della par condicio tra i concorrenti.
Un punto essenziale della sentenza riguarda l’onere dichiarativo in capo all’operatore economico. L’impresa non ha il potere di valutare autonomamente l’irrilevanza di un legame familiare o professionale; al contrario, è tenuta a dichiarare ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto, permettendo alla Stazione Appaltante di svolgere le opportune valutazioni. La mancata comunicazione di tali rapporti impedisce all’amministrazione di tutelare l’imparzialità della procedura, giustificando dunque il provvedimento di esclusione.
CONCLUSIONI
La pronuncia ribadisce che la tutela della concorrenza prevale sulla partecipazione quando sussistono rapporti tecnici o parentali che minano la trasparenza. Il rischio oggettivo di un vantaggio competitivo derivante dalla vicinanza al progettista è di per sé idoneo a determinare l’allontanamento dalla gara, a prescindere dall’effettivo verificarsi di un illecito.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessaria un’istruttoria rigorosa sulle dichiarazioni rese dai concorrenti. Il RUP deve vigilare sull’applicazione dell’art. 16 d.lgs. 36/2023, poiché la mancata rilevazione di un conflitto di interessi palese potrebbe esporre l’amministrazione a ricorsi e il dipendente a responsabilità per omessa vigilanza o violazione del dovere di imparzialità.
- Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo e nella disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare l’istituto del conflitto di interessi al principio costituzionale di imparzialità (Art. 97 Cost.) e alla necessità di garantire la massima trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica previste dal nuovo Codice dei Contratti.
PAROLE CHIAVE
Conflitto di interessi, Appalti pubblici, Art. 16 d.lgs. 36/2023, Asimmetria informativa, Esclusione gara, Progettista, Par condicio.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 19 maggio 2026 n. 3171: Sentenza che legittima l’esclusione dell’impresa per parentela con il progettista causa rischio di asimmetria informativa.
- Art. 16 d.lgs. 36/2023: Norma del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina il conflitto di interessi e i relativi obblighi dichiarativi e di astensione.

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