Il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso - Giurisprudenzappalti Il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso - Giurisprudenzappalti
Art. 35, comma 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023: l’accesso all’offerta tecnica prevale sul know-how in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale
CONTENUTO
Il diritto di accesso agli atti nelle procedure di gara trova un limite fondamentale nella tutela dei segreti tecnici e commerciali. Tuttavia, secondo l’orientamento consolidato e il dettato dell’art. 35, comma 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023, non è sufficiente per un operatore economico invocare genericamente il proprio know-how aziendale per sottrarre l’offerta tecnica alla visione dei concorrenti.
Il principio cardine stabilisce che la tutela della riservatezza opera esclusivamente in presenza di una motivata e comprovata dichiarazione da parte dell’offerente. Tale dichiarazione deve esplicitare come e perché determinate informazioni siano realmente segrete e oggettivamente idonee a fornire un vantaggio competitivo. In assenza di tali precisazioni, l’esigenza di trasparenza della procedura prevale sulla riservatezza.
La giurisprudenza sottolinea che la protezione è riservata solo a quegli elementi specificamente indicati che rientrano nella nozione di segreto industriale o commerciale, come delineato anche dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005). Non può dunque essere accolta un’opposizione all’accesso che si basi su formule di stile o su una generica difesa del patrimonio conoscitivo dell’impresa, qualora non venga fornita la prova concreta della reale natura segreta delle informazioni e del pregiudizio che deriverebbe dalla loro divulgazione.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico è che l’amministrazione aggiudicatrice ha il dovere di vagliare criticamente le opposizioni dei concorrenti. Se la dichiarazione di segretezza non è adeguatamente motivata o manca di riscontri oggettivi, l’offerta tecnica deve essere resa accessibile, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa degli altri partecipanti.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: deve evitare di accordare l’oscuramento automatico delle offerte tecniche solo perché richiesto dal partecipante. È necessario condurre un’istruttoria rigorosa sulla fondatezza della motivazione addotta dall’operatore economico. Un diniego di accesso privo di tali basi espone la Pubblica Amministrazione a ricorsi giurisdizionali per violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023 e a possibili responsabilità per l’illegittimo ostacolo alla trasparenza.
- Per il Concorsista: il tema ricade nella materia del Diritto Amministrativo e della Legislazione sui Contratti Pubblici. È essenziale conoscere il bilanciamento tra il principio di trasparenza (fondamentale nel D.Lgs. 36/2023) e la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), comprendendo come l’onere della prova gravi sul soggetto che intende limitare l’accesso.
PAROLE CHIAVE
Accesso agli atti, Know-how aziendale, Segreto commerciale, Offerta tecnica, D.Lgs. 36/2023, Trasparenza, Contratti pubblici.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 35, comma 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023: Norma che disciplina l’esclusione del diritto di accesso e del diritto di divulgazione per le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, subordinandola a una motivata e comprovata dichiarazione.
- D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale): Disciplina generale sulla tutela dei segreti industriali e commerciali, richiamata per definire l’ambito oggettivo delle informazioni sottraibili all’accesso.

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