Occorre innanzitutto tenere in mente la distinzione tra accesso civico semplice e generaalizzato, quindi capire se il permesso di di costruire rientri o meno tra gli obbligji di pubblicazione. Nel primo caso, può essere fatta istanza di accesso civico semplice, in caso contrario di accesso civico generalizzato.
Sul tema vedi :
Sussistono in entrambi i casi dei limiti all’accoglimento dell’istanza da parte della PA, che sono sanciti dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/13.
In via generale l’accesso civico può essere rifiutato dalla P.A. nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare o un particolare interesse pubblico, si pensi alla sicurezza pubblica; alla sicurezza nazionale; alla difesa e alle questioni militari; alle relazioni internazionali.
L’accesso civico può essere, altresì, rifiutato dalla P.A. nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare un particolare interesse privato, si pensi alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia o alla libertà e la segretezza della corrispondenza.
Il discrimen tra il diritto di accesso civico ed il diritto di accesso classico coinvolge i seguenti punti:
1)* L’esercizio del diritto di accesso civico **non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
** Per l’accesso civico, infatti, può avanzare richiesta di accesso “chiunque” voglia accedere ai documenti amministrativi soggetti all’obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica amministrazione.
Per l’accesso documentale, invece,l’istanza di accesso compete esclusivamente a coloro che abbiano un interesse giuridico diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale si richiede l’accesso.
2)* L’istanza di accesso civico non richiede alcuna motivazione .
l’accesso civico, infatti, non è prescrittoalcun obbligo di motivazione della richiesta di ostensione degli atti e dei documenti oggetto di istanza, cosa ben diversa rispetto a quanto avviene con l’accesso classico laddove l’obbligo di motivazione dell’istanza risiede proprio nella necessità di dover indicare i presupposti di fatto e dello specifico interesse***, diretto, concreto ed attuale***, che lega il documento richiesto ad una particolare situazione giuridicamente rilevante dell’istante.
3)* L’esercizio del diritto di accesso civico è inteso quale un’opportunità per la vigilanza partecipativa della società civile.
Con l’accesso classico si esclude l’utilizzabilità del diritto di accesso allo scopo di sottoporre l’Amministrazione ad un controllo generalizzato*;*** diversamente, invece,vale per l’accesso civico che è riconosciuto proprio «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali nonché a promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico ».
Trattasi, nello specifico, di uno strumento di partecipazione dei cittadini e di controllo cd. diffuso, palesandosi, l’accesso de quo, come un concreto interessamento del cittadino alla gestione della res pubblica affinché la stessa sia improntata nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.
La ratio legis è, dunque, quella tendere verso la valorizzazione del concetto di “cittadinanza attiva”.
4)* Da un punto di vista processuale diverse sono anche le conseguenze del mancato accesso a favore dell’istante.**
Per quanto attiene l’accesso civico nei casi di diniego parziale o totale all’accesso o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere (trenta giorni) , contrariamente a quanto dispone la legge 241/1990, non si forma silenzio rigetto, ma il cittadino può presentare una istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame. Nessun dubbio circa il fatto che, in tal caso, si è in presenza di una speciale forma di **tutela amministrativa interna.
Rispondo, dunque, al tuo quesito: si, è possibile utilizzare anche l’accesso civico nell’esempio da te riportato purchè il documento richiesto non riporti o perlomeno oscuri i dati non necessari e rientranti nei limiti di cui all’art. 5 bis, del decreto sopra citato.
Buono studio
Simona