Affidamento servizio gestione CUP a società in house

Voglio affidare il servizio di gestione CUP ad una società in house dell’Ente. Dall’istruttoria che abbiamo fatto il Cup viene considerato un servizio strumentale e non un SPL. Per procedere all’affidamento posso procedere con una delibera di Giunta che mi dia gli indirizzi o deve essere di Consiglio? Il Consiglio non può dirmi quale procedura seguire per fare l’affidamento essendo una valutazione prettamente tecnica, anche per effetto dell’art. 7 del dlgs 36/2023 che equipara gli affidamenti i house alle altre procedure di affidamento.

1. La competenza: Giunta o Consiglio?

Avete correttamente qualificato il servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) come servizio privo di rilevanza economica e strumentale all’attività dell’Ente (e non come Servizio Pubblico Locale - SPL). Questo passaggio è fondamentale.

L’art. 42, comma 2, del TUEL (D.Lgs. 267/2000) elenca in modo tassativo le competenze del Consiglio Comunale. Tra queste (alla lettera e) rientra l’organizzazione dei servizi pubblici. Trattandosi nel tuo caso di un servizio strumentale (cioè rivolto all’Ente stesso per il suo funzionamento e non all’utenza esterna come servizio pubblico), la competenza di principio per gli indirizzi spetta alla Giunta Comunale, in virtù della sua competenza generale e residuale ex art. 48 del TUEL.

2. Il ruolo del Consiglio e il limite della “scelta tecnica”

Hai perfettamente ragione sul secondo punto: il Consiglio Comunale non può e non deve entrare nel merito della specifica procedura di affidamento, in quanto si tratta di una valutazione e di un atto di gestione prettamente tecnico-amministrativo, di competenza dei dirigenti/responsabili dei servizi.

Inoltre, il richiamo che fai all’art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è impeccabile. Il nuovo Codice sposa il principio dell’autorganizzarsi delle Pubbliche Amministrazioni e sancisce il principio di equivalenza delle tutele e delle procedure: l’affidamento in house è una delle modalità ordinarie con cui l’ente decide di autoprodurre servizi, parificata a livello normativo al ricorso al mercato. La scelta dello strumento contrattuale o gestionale spetta alla tecnostruttura, sulla base degli indirizzi politici generali.

3. L’eccezione che richiede comunque il Consiglio

C’è però un ma cruciale da verificare, che spesso sposta comunque l’atto in Consiglio, non per la scelta della procedura in sé, ma per la regolazione dei rapporti con la società in house.

L’atto di affidamento in house a una società strumentale richiede quasi sempre:

  1. Una modifica del contratto di servizio o l’approvazione di un nuovo schema di contratto/convenzione che regoli i flussi finanziari e i reciproci obblighi.
  2. Un impegno di spesa pluriennale che va a impattare sul bilancio.

Se l’affidamento comporta l’approvazione di una convenzione quadro o di un contratto di servizio che non rientra nei poteri di ordinaria gestione del dirigente, o se la società in house è pluripartecipata e l’atto richiede una modifica degli assetti programmatori dell’Ente, lo statuto del tuo Comune o i regolamenti interni potrebbero prevedere il passaggio consiliare per l’approvazione dello schema di contratto.

Inoltre, se l’affidamento non era previsto nei documenti di programmazione (DUP), il Consiglio dovrà esprimersi per le necessarie variazioni o programmazioni correlate.

Il percorso procedimentale corretto

Per blindare l’operazione da un punto di vista amministrativo e contabile, l’iter ideale segue questi passaggi sequenziali:

**1.Istruttoria tecnica e Relazione ex art. 14 D.Lgs. 201/2022:**A cura del Responsabile del Servizio.

Redazione della relazione illustrativa che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma in house in termini di economicità, efficienza e qualità, e della sussistenza dei requisiti (controllo analogo e attività prevalente).

**2.Delibera di Giunta Comunale:**Organo di indirizzo esecutivo.

La Giunta approva l’atto di indirizzo. Prende atto della qualificazione del CUP come servizio strumentale, approva la relazione istruttoria e dà mandato al Responsabile del Servizio di procedere all’affidamento alla società in house.

**3.Eventuale passaggio in Consiglio (se necessario):**Verifica Statuto/Regolamenti.

Sola approvazione dello schema di contratto di servizio o della modifica del programma dei servizi strumentali, qualora lo Statuto dell’Ente riservi espressamente tali approvazioni di contratti-quadro al Consiglio.

**4.Determinazione dirigenziale di affidamento:**Fase gestionale pura.

Il Responsabile del Servizio, in attuazione dell’indirizzo della Giunta e nel rispetto dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2023, adotta la determina di affidamento, impegna le somme e sottoscrive il contratto di servizio.

Nota di attenzione contabile: Ricorda che trattandosi di un affidamento a società in house, l’atto (la relazione ex art. 14 D.Lgs. 201/2022 o il provvedimento di affidamento) va comunque trasmesso ad Anac e pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, oltre all’invio alla Corte dei Conti secondo le specifiche scadenze e soglie vigenti.