[CONTESTO]
Un Ente Locale avvia una selezione per “Contratto di Lavoro individuale a tempo determinato per Funzionario Alta specializzazione” stipulando un contratto di lavoro individuale triennale (2024-2025-2026) ai sensi dell’art. 31 bis del D.L. 152/2021 e dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000.
Nella “scheda di assegnazione dei progetti”, che l’Alta Specializzazione deve curare, vengono inseriti n.3 interventi/CUP per un totale complessivo di circa € 20mln [inteso come somma dei Quadri Economici dei n.3 interventi]. La scheda è sottoscritta dal Direttore di Area e dall’A.S. ex 110 TUEL.
Nella stessa scheda è riportato che l’ “assegnazione della valutazione delle performance” è in capo sia alla Direzione di Area, in cui è incardinato il dipendente Alta Specializzazione, sia dal Dirigente dell’U.O. “X” in capo al quale risultano i n.3 interventi/CUP menzionati.
[CIRCOSTANZA]
Nel 2025, all’interno del PIAO, all’ Unità Organizzativa “X” viene assegnato un obiettivo pari al raggiungimento di una percentuale di avanzamento del contratto, di uno dei n.3 interventi seguiti dall’Alta Specializzazione, pari al YY % (liquidato / totale contrattualizzato). Lo stesso obiettivo è, per traslazione, assegnato alla stessa Alta Specializzazione ex 110 TUEL.
Nel 2026, a seguito di rendicontazione degli obiettivi dell’annualità precedente, l’obiettivo inserito nel PIAO viene dichiarato raggiunto al 100% sia per l’Unità Organizzativa “X” che per il funzionario A.S.
Il “Sistema di valutazione delle performance di Dirigenti ed Alte Specializzazioni” adottato dall’ente prevede che per l’accedere alla premialità di risultato si debba aver ottenuto
- Raggiungimento obiettivo compresa tra 90 e 100 % (misurazione);
- Una valutazione comportamentale superiore a 26/30 (per il premio pieno) oppure tra 23/30 e 25/30 (per i premio proporzionato in misura lineare); dal 22/30 in giù, la valutazione non da diritto ad alcun premio economico, anche se l’obiettivo (inteso come misurazione) è stato raggiunto al 100%;
Nel 2026, nonostante il raggiungimento dell’obiettivo al 100%, all’atto della valutazione della parte comportamentale il direttore di Area, in qualità di valutatore, assegna all’alta specializzazione in questione una valutazione pari a 22/30, negando di fatto ogni accesso alla premialità di risultato. (NB: il Dirigente della U.O. “X” otterrà un voto superiore al 23/30).
[COMMENTI DELL’UNICO VALUTATORE / DIRETTORE di AREA]
A giustificazione della bassa valutazione comportamentale conferita, il Direttore di Area ha addotto le seguenti motivazioni:
- Numero di ore di straordinario accumulate nel 2025 dalla A.S. inferiore rispetto alle ore di straordinario accumulate da altri dipendenti dell’Ente aventi pari qualifica (altre Alte Specializzazioni), sinonimo (a detta del Valutatore) di carico di lavoro inferiore; di conseguenza, a parità di obiettivo raggiunto, le altre A.S. avrebbero avuto diritto ad una migliore “pesatura” dei comportamenti à ovvero ad un più elevato premio di risulato;
- Complessità della “scheda di assegnazione progetti”, formulata e sottoscritta all’inizio dallo stesso Direttore di Area, inferiore rispetto alla complessità delle “schede di assegnazione” assegnate ad altri dipendenti dell’Ente avente pari qualifica (altre Alte Specializzazioni), sinonimo (a detta del Valutatore) di “sforzo” da adottare inferiore; di conseguenza, a parità di obiettivo raggiunto, le altre A.S. avrebbero avuto diritto ad una migliore “pesatura” dei comportamenti à ovvero ad un più elevato premio di risulato.
NB1: la “scheda di assegnazione” iniziale è stata elaborata dallo stesso Direttore di Area (che ha quindi distribuito in prima persona i carichi di lavori) e dallo stesso Direttore di Area non è mai stata modificata per nessuna Alta Specializzazione; - NB2: l’indice di “complessità” dei singoli interventi o delle varie “schede di assegnazione” non è mai stato esplicitato in alcun atto. Era facoltà del Direttore di Area provvedere per tempo (a priori e non ad annualità conclusa) alla ripesatura delle varie schede di assegnazione al fine di conferire (a monte e non all’atto della valutazione) diversi livelli di complessità;
- NB3: sembra che il Direttore di Area, in veste di Valutatore, abbia adottato un criterio “perequtivo” e di “giustizia sociale”, livellando tra le varie Alte Specializzazioni le premialità di risultato secondo criteri arbitrari, oltre che soggettivi e comunque non noti / stabiliti;
[NOTE A MARGINE]
- Nel 2025, a parità di scheda di assegnazione di cui in premessa (ovvero della gestione efficace di n.3 interventi/CUP) e con riferimento alla precedente annualità lavorativa 2024 (PIAO 2024-2026) l’alta specializzazione in questione aveva ottenuto:
- Grado raggiungimento obiettivo misurabile pari a 95%
- Votazione di 25/30;
- Nel corso del 2025, la stessa A.S. non ha mai ottenuto richiami (neanche dallo stesso Direttore di Area), note di demerito o avvisaglie tali da far immaginare che il proprio “comportamento” fosse peggiorato ed avrebbe comportato una riduzione da 25/30 a 22/30;
- Se il ragionamento del Valutatore dovesse essere esteso anche alla annualità 2026 in corso (valutazione comportamentale prevista per metà 2027) è pronosticabile già da subito come la valutazione dei comportamenti possa confermarsi pari a 22/30, a prescindere da qualsiasi comportamento virtuoso che la A.S. possa mettere in campo;
- Il giudizio comportamentale non viene quindi assegnato in base al reale comportamento della singola Alta Specializzazione ma viene letteralmente “pesato” in base alle “schede di assegnazione progetti” e/o carichi di lavori di altri dipendenti pari qualifica;
- La motivazione del dipendente, destinatario del trattamento in questione, risulta sempre più prossima allo zero.
[RICHIESTA]
Ai sensi della normativa vigente, ci sono gli estremi per un ricorso gerarchico al Nucleo di Valutazione?
Quali sono le principali e più solide motivazioni di fatto (vizi di legittimità, motivi di merito, etc) e/o di diritto sulle quali fondare un ricorso?
In base a quanto esposto, come può essere strutturato un ricorso efficace?
Grazie molte!