Buongiorno, dobbiamo procedere all’annullamento d’ufficio di un’attività di tatuatore che non ha i corretti requisiti professionali. Purtroppo però sono trascorsi i 60 giorni.
Quindi si pensa ad un provvedimento di cui all’art. 21-nonies della L.241/90.
Il dubbio è se, anche in questo caso, tale provvedimento debba essere preceduto da un avvio del procedimento. Personalmente riterrei di no, ma è pur vero che la giurisprudenza sottolinea la necessità di un’interlocuzione prima del provvedimento negativo. Grazie mille.
La comunicazione di avvio procedimento è doverosa per quanto, la sua omissione, non porti direttamente all’annullamento giudiziale (come è noto). Siamo nell’ambito di un provvedimento di secondo grado avviato d’ufficio. La PA, quindi, ha il dovere di comunicare l’avvio del procedimento e di motivarlo adeguatamente. Dentro ai 60/30 gg siamo in un ambito caratterizzato da un certo automatismo procedimentale incentrato sulla celerità dell’agire amministrativo. Come dice la giurisprudenza, in questo ambito non c’è spazio per un’interlocuzione procedimentale con il privato: o ha i requisiti per l’esercizio dell’attività o non li ha. Se non li ha e può trovarli in tempi ragionevoli si può conformare, altrimenti amen: ripresenterà SCIA ex novo se e quando avrà trovato una situazione di esercizio conforme alla legge.
Nel tuo caso, dopo i 60/30 gg, siamo in una zona oscura che il legislatore poteva affrontare con maggiore perizia giuridica.
L’art. 19, comma 4 afferma che decorso il termine dei 60/30gg, la PA adotta comunque i provvedimenti previsti dal comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies. Quindi, non adotta un vero e proprio provvedimento di autotutela ma adotta i rimedi classici del comma 3 se riconcorrono le condizioni che ricorrerebbero per annullare un provvedimento. La SCIA, infatti, non è un provvedimento ma una dichiarazione di parte privata (infatti non è nemmeno impugnabile). In realtà, volendo fare l’azzeccagarbugli, il provvedimento di cui stiamo parlando non incide su un provvedimento precedente (manca il provvedimento di primo grado) e sarebbe, quindi, esso stesso di primo grado se pur adottato con le modalità del provvedimento di secondo grado.
In altre parole, adottare i provvedimenti di cui al comma 3 non significa, necessariamente, arrivare alla cessazione dell’attività ma si può anche pensare alla conformazione entro un termine maggiore o uguale a 30 gg. In pratica, è come se la PA si concedesse un’altra opportunità. Per farlo, però, occorrono quelle prerogative e quella motivazione tipiche dell’autotutela (trovi molta giurisprudenza su queste) che sono messe nero su bianco all’interno di un procedimento che deve garantire, come tutti i procedimenti, la più ampia partecipazione del privato. Rammenta, come dice la giurisprudenza, che l’autotutela si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non solo al contenuto dell’atto ma anche all’an del procedere e rammenta che adesso si è concretizzato l’affidamento di conformità del destinatario dell’azione amministrativa
In linea generale, l’avvio è necessario e può essere omesso solo se il ritiro dell’atto sia doveroso e vincolato (non potendo, in quest’ultimo caso, la partecipazione procedimentale arricchire in qualche modo l’istruttoria)