Anomalia delle offerte: al Rup si può affiancare un consulente - Le Autonomie Anomalia delle offerte: al Rup si può affiancare un consulente - Le Autonomie
TAR Piemonte n. 1603/2026: legittimo il supporto di un consulente esterno al RUP per la verifica dell’anomalia delle offerte
CONTENUTO
Il TAR Piemonte, sez. I, con la sentenza 10 luglio 2026 n. 1603, ha affrontato il tema della legittimità del supporto tecnico esterno nelle procedure di evidenza pubblica. Secondo i giudici amministrativi, è pienamente legittimo affiancare al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) un consulente esterno durante la delicata fase della verifica di anomalia delle offerte.
Tale facoltà è ammessa qualora la valutazione della congruità dell’offerta richieda competenze tecniche specifiche che eccedono le capacità professionali del RUP, della commissione giudicatrice o degli uffici di supporto interni alla stazione appaltante. Il ragionamento giuridico si fonda sul combinato disposto degli articoli del d.lgs. 50/2016:
- L’art. 31, che disciplina il ruolo e le funzioni del RUP;
- L’art. 97, che regola la verifica di congruità e il sub-procedimento di giustificazione delle offerte sospette di anomalia.
Il principio cardine ribadito dal TAR è che, sebbene l’apporto tecnico sia esterno, esso ha una natura puramente consultiva e di supporto. Il consulente non si sostituisce all’organo amministrativo: la decisione finale e la responsabilità dell’atto rimangono in capo al RUP, il quale deve far proprio l’esito dell’analisi tecnica.
CONCLUSIONI
La pronuncia conferma che la Pubblica Amministrazione può ricorrere a professionalità esterne per garantire un’istruttoria tecnica rigorosa e scientificamente fondata. L’intervento del consulente non inficia la regolarità della gara, purché il RUP mantenga la titolarità del potere decisionale e la valutazione conclusiva sulla sostenibilità dell’offerta.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: il RUP può legittimamente richiedere il supporto di esperti esterni per valutazioni complesse, evitando il rischio di errori tecnici che potrebbero inficiare la gara. È tuttavia essenziale che il RUP motivi la necessità del supporto (carenza di competenze interne) e che l’atto finale di esclusione o ammissione sia frutto di una propria autonoma determinazione, pur basata sulla relazione del consulente, per evitare censure in sede di ricorso o profili di responsabilità.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito della Disciplina dei Contratti Pubblici. È importante collegare la figura del RUP (art. 31 d.lgs. 50/2016) con la fase della verifica dell’anomalia (art. 97), distinguendo tra attività istruttoria (che può essere delegata o supportata) e attività provvedimentale (che resta riservata all’autorità amministrativa).
PAROLE CHIAVE
Anomalia delle offerte, RUP, Consulente esterno, d.lgs. 50/2016, TAR Piemonte, Verifica di congruità.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Piemonte, sez. I, sent. 10 luglio 2026 n. 1603: Sentenza che riconosce la legittimità del consulente esterno a supporto del RUP nella verifica di anomalia.
- Art. 31 d.lgs. 50/2016: Norma che definisce il ruolo, i compiti e le modalità di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.
- Art. 97 d.lgs. 50/2016: Disciplina relativa al calcolo della soglia di anomalia e al procedimento di verifica della congruità delle offerte.
Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
