Appalti, Ccnl: equivalenza non vuol dire coincidenza - Le Autonomie Appalti, Ccnl: equivalenza non vuol dire coincidenza - Le Autonomie
TAR Lombardia Milano n. 3520/2026: negli appalti l’equivalenza tra CCNL non richiede coincidenza perfetta ma tutela sostanziale
CONTENUTO
Il TAR Lombardia Milano, con la sentenza 3 luglio 2026, n. 3520, è intervenuto su un tema cruciale nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici: il giudizio di equivalenza tra i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Secondo i giudici amministrativi, per ritenere un contratto equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante, non è necessaria una “coincidenza perfetta” tra le clausole, bensì una tutela sostanzialmente equivalente per i lavoratori.
Il ragionamento espresso nella pronuncia si fonda sull’applicazione dell’art. 11 d.lgs. 36/2023, il quale impone l’indicazione del CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto. Il Collegio ha chiarito che il controllo di equivalenza deve essere effettuato ex ante e deve riguardare le componenti stabili del trattamento economico.
In particolare, la valutazione della stazione appaltante deve includere:
- Il trattamento economico complessivo.
- La contrattazione territoriale e aziendale, che concorre a definire il perimetro delle tutele.
- La verifica che il trattamento non sia garantito solo tramite elementi precari: il TAR sottolinea infatti che non basta un superminimo per colmare eventuali lacrime retributive e raggiungere l’equivalenza richiesta.
Tale orientamento trova riscontro procedurale in quanto previsto dall’Allegato I.01 d.lgs. 36/2023, che disciplina le definizioni e le modalità di applicazione dei contratti collettivi nel settore dei lavori, servizi e forniture.
CONCLUSIONI
La sentenza ribadisce che la libertà di impresa nella scelta del contratto collettivo deve essere bilanciata con la clausola sociale e la parità di trattamento economico. L’equivalenza va ricercata nel nucleo essenziale delle tutele e dei minimi salariali inderogabili, rifuggendo da formalismi che imporrebbero un’identità assoluta tra i diversi modelli contrattuali.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il RUP (Responsabile Unico del Progetto) e le commissioni giudicatrici devono prestare massima attenzione nella fase di verifica dell’anomalia o di esame delle dichiarazioni di equivalenza. Un’omessa o errata valutazione sulla conformità del CCNL rispetto all’art. 11 d.lgs. 36/2023 può esporre l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali e potenziali profili di responsabilità per l’illegittimità dell’aggiudicazione.
- Per il Concorsista: Il tema rientra pienamente nella materia del Diritto Amministrativo (Contratti Pubblici). È fondamentale memorizzare il principio di “tutela sostanziale” in opposizione alla “coincidenza formale” e saper citare l’art. 11 come pilastro della protezione sociale nel nuovo sistema degli appalti introdotto dal D.Lgs. 36/2023.
PAROLE CHIAVE
Appalti, CCNL, Equivalenza contrattuale, D.Lgs. 36/2023, TAR Lombardia, Tutela dei lavoratori, Superminimo, Contrattazione aziendale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Lombardia Milano, 3 luglio 2026, n. 3520: Sentenza che definisce i criteri per il giudizio di equivalenza dei CCNL negli appalti pubblici, escludendo l’obbligo di coincidenza perfetta.
- Art. 11 d.lgs. 36/2023: Norma del Codice dei Contratti Pubblici concernente l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.
- Allegato I.01 d.lgs. 36/2023: Disposizioni di dettaglio che integrano la disciplina sulla scelta e l’equivalenza dei contratti collettivi applicabili.
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