Applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990

Oggetto: Applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 nell’istruttoria di istanze corredate da autocertificazioni in materia ambientale.

Quesito

Nell’ambito dell’istruttoria relativa a istanze di rilevanza ambientale corredate da autocertificazioni, l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 trova applicazione esclusivamente in presenza di motivi ostativi di carattere sostanziale, idonei a determinare, in assenza di elementi contrari forniti dall’istante, l’adozione di un provvedimento conclusivo sfavorevole?

Oppure, il medesimo istituto trova applicazione anche qualora, nel corso dell’istruttoria, emergano irregolarità di natura formale o documentale, quali errori o incompletezze nella compilazione della modulistica, compilazioni parziali, imprecisioni dichiarative o esigenze di integrazione documentale necessarie per consentire all’Amministrazione di verificare il rispetto della normativa di settore?

In particolare, è corretto ritenere che le irregolarità di carattere formale o documentale assumano rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 10-bis esclusivamente qualora la loro mancata regolarizzazione impedisca all’Amministrazione di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali prescritti dalla normativa di settore e, conseguentemente, possa determinare l’adozione di un provvedimento sfavorevole?

La risposta al suo quesito è affermativa: la sua ricostruzione è giuridicamente corretta e rispecchia fedelmente il riparto di competenze e la sequenza procedimentale previsti dalla Legge n. 241/1990, nonché i consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa.

L’istituto del preavviso di rigetto (art. 10-bis) e quello del soccorso istruttorio o regolarizzazione (art. 6, comma 1, lett. b) rispondono a finalità diverse e operano in momenti distinti dell’istruttoria.

Il riparto tra Art. 6 (Soccorso Istruttorio) e Art. 10-bis

L’Amministrazione non può utilizzare direttamente l’art. 10-bis per ovviare a semplici carenze documentali o vizi formali rimediabili. La corretta sequenza procedimentale prevede una netta separazione:

  • Irregolarità formali o documentali (Art. 6, co. 1, lett. b): Qualora l’istanza presenti incompletezze nella modulistica, omissioni dichiarative o necessità di integrazioni, il Responsabile del Procedimento ha il dovere (ispirato ai principi di collaborazione e buona fede ex art. 1, co. 2-bis) di attivare il soccorso istruttorio. Deve cioè invitare l’istante a rettificare o integrare la documentazione.

  • Motivi ostativi sostanziali (Art. 10-bis): Il preavviso di rigetto interviene solo al termine della fase istruttoria propriamente detta, quando l’Amministrazione – valutati tutti gli elementi sostanziali ed economici/tecnici – ritiene che l’istanza non possa essere accolta nel merito.

Quando il vizio formale attiva l’Art. 10-bis

Come da lei correttamente ipotizzato nell’ultima parte del quesito, le irregolarità formali o documentali assumono rilievo ai fini dell’art. 10-bis esclusivamente in via mediata e successiva.

Il meccanismo si articola secondo la seguente progressione lineare:

Fase Azione dell’Amministrazione Comportamento del Privato / Effetto
1. Rilevazione del vizio Attivazione del Soccorso Istruttorio (Art. 6) con assegnazione di un termine per sanare l’errore formale o l’incompletezza. Il privato è messo in condizione di regolarizzare l’istanza.
2. Inadempimento L’Amministrazione prende atto della mancata regolarizzazione o integrazione da parte dell’istante. La carenza documentale impedisce di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali di tutela ambientale.
3. Esito negativo La mancanza di elementi conoscitivi si traduce in un motivo ostativo all’accoglimento. L’Amministrazione formula il Preavviso di Rigetto (Art. 10-bis), fondato sull’impossibilità di accertare i requisiti a causa della mancata integrazione.

In sintesi: È viziato da illegittimità il provvedimento di diniego preceduto da un preavviso ex art. 10-bis che lamenti la mera mancanza formale di un documento, senza che l’Amministrazione abbia preventivamente attivato il soccorso istruttorio per consentirne l’allegazione. L’irregolarità formale legittima il preavviso di rigetto solo se, a monte, il privato ha ignorato l’invito alla regolarizzazione ex art. 6, precludendo così la verifica sostanziale.