AREE PUBBLICHE - Proroga fino al 31 ott. delle concessioni - effetti su avvio procedimento iniziale?

Alla luce della proroga disposta dall’art 26 bis della l. 69/2021 alle concessioni degli ambulanti, nonché a quanto è dato leggere nel dossier in allegato, si chiede se è opportuno procedere in una modifica degli avvii del procedimento pubblicati a fine 2020 e se la proroga sposta i termini per sanare alcuni requisiti quali durc o iscrizione registro imprese, secondo quanto stabilito a suo tempo dalle linee guida ministeriali e dalla regione Toscana.
Grazie
BDI - Banche Dati Integrate.pdf AMBULANTI.pdf (74,9 KB)

Io attenderei prima di indicare qualcosa. L’unica cosa è far presente che, in ogni caso, le concessioni restano valide fino (adesso, salvo modifiche) al 29/10/2021.

vedi qua per le considerazioni:

in caso di irregolarità contributiva, decorsi sei mesi dalla contestazione dell’irregolarità si può comunque procedere con la decadenza, giusto? (l.r. toscana)

Abbiamo già affrontato il concetto altre volte. In via generale e riferendosi anche ai requisiti morali, se una PA verifica la carenza delle condizioni necessarie all’esercizio dell’attività, deve intervenire anche a prescindere dai rinnovi: si applica la legge regionale a prescindere. Nel caso del DURC, la normativa speciale sui rinnovi ha dettato una condizione temporale che deroga alle normali condizioni di legge. La normativa speciale potrebbe risultare anche più severa: la regolarizzazione deve avvenire comunque entro il 30/06, a prescindere dalla data del controllo.
A questo però, si è aggiunto l’art. 26-bis del DL n. 41/2021 la cui interpretazione combinata con il DL n. 34/20 non è così semplice. Mettendo insieme tutto, la mera carenza della regolarità contributiva, non è sufficiente alla revoca della concessione al 30/06. Tale concessione è comunque valida fino al 29/10/21. Se il soggetto si regolarizza dopo il 30/06 ma entro il 29/1, può rimediare? La ragionevolezza mi porta rispondere sì.

Per contro, se un comune rilevasse la perdita dei requisiti morali, dovrebbe intervenire a prescindere

Buongiorno, mi allaccio a questo quesito per chiedere un ulteriore chiarimento. In riferimento all’approfondimento del dr. Maccantelli del 24 maggio u.s., si chiede se i Comuni (fra i quali il nostro) che hanno effettuato tutte le verifiche dei requisiti previste dalla legge e si stavano accingendo a rilasciare le nuove concessioni, debbano “sospendere” i rinnovi in attesa di ulteriori chiarimenti statali o regionali, fermo restando la validità dei titoli fino al 31/10/2021.

Buongiorno a tutti, in riferimento sempre al rinnovo delle concessioni di posteggio, mi era sorto un dubbio in merito alla necessità di rinnovo per uno dei tre mercati presenti nel nostro comune. Infatti per questo sono state rinnovate, per 10 anni, nel 2019 a seguito dello spostamento del mercato. Il Decreto Ministeriale parla di concessioni in scadenza al 31.12.2020, ritengo che limitatamente a questo mercato
non si debba procedere in quanto già rinnovate. Cosa ne pensate? Avete casistiche simili?
Vi ringrazio anticipatamente

La questione è complessa. In sintesi, dopo l’intesa del 2012, le concessioni in essere a quella data già RINNOVATE o da RINNOVARE, sono entrate nel campo applicativo delle disposizioni transitorie della stessa Intesa, poi del DL n. 244/2016, poi della legge n. 205/2017 e poi del DL n. 34/2020. Si tratta di quelle con scadenza entro il 31/12/2020 (derivante dalla prima applicazione dell’Intesa alla quale si sono agganciate le altre norme). Per contro, le concessioni rilasciate EX NOVO dopo il 2012 e, quindi, con scadenza 2022 o successiva, non sono entrate nel campo applicativo delle varie norme, quindi nemmeno in quello del DL 34/2020: sono valide fino alla naturale scadenza