Art. 11: il superminimo non garantisce l’equivalenza dei CCNL. - Giurisprudenzappalti https://share.google/KOJvBwuHCEHaJUujg

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Consiglio di Stato n. 3209/2026: il superminimo non garantisce l’equivalenza dei CCNL ex art. 11 D.Lgs. 36/2023

CONTENUTO

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici pone particolare attenzione alla tutela dei lavoratori attraverso l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa recente, tra cui spiccano le sentenze TAR Emilia-Romagna n. 325/2026, TAR Lazio n. 5361/2026 e la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3209/2026, emerge un principio fondamentale in materia di verifica dell’equivalenza delle tutele.

L’operatore economico che decide di applicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) differente da quello indicato dalla stazione appaltante deve dimostrare che il trattamento offerto sia equivalente. Tuttavia, tale dimostrazione non può basarsi sull’utilizzo del superminimo. La ragione risiede nella natura stessa di questa voce retributiva: il superminimo è considerato una componente individuale, eventuale e accessoria.

In base all’art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023 e all’art. 4 dell’Allegato I.01, il parametro di riferimento per il giudizio di equivalenza deve essere esclusivamente la retribuzione globale annua fissa. Il superminimo, proprio perché legato a una dimensione negoziale individuale o eventuale, non ha la capacità giuridica di colmare strutturalmente il divario tra i minimi tabellari previsti dai diversi contratti collettivi.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questo orientamento è l’irrilevanza delle componenti accessorie nel calcolo della parità di tutele. Per garantire l’equivalenza ai sensi del Codice, l’impresa non può “compensare” una paga base inferiore attraverso premi o superminimi, dovendo invece assicurare che la struttura fissa del salario sia coerente con i parametri indicati dalla stazione appaltante.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il RUP e i commissari di gara, in fase di verifica dell’anomalia o di valutazione della dichiarazione di equivalenza del CCNL, devono escludere dal computo le voci accessorie come il superminimo. L’accettazione di un’equivalenza basata su voci eventuali espone l’amministrazione al rischio di ricorsi e a potenziali rilievi in sede di controllo sulla regolarità delle procedure di affidamento.
  • Per il Concorsista: il tema rientra nella disciplina del Diritto Amministrativo e della Legislazione sui Contratti Pubblici. È fondamentale ricordare il collegamento tra l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 (principio di applicazione dei contratti collettivi) e il principio del risultato e della tutela della dignità del lavoro. Il concetto di “equivalenza delle tutele” è un istituto cardine del nuovo Codice.

PAROLE CHIAVE

Art. 11 D.Lgs. 36/2023, CCNL, equivalenza tutele, superminimo, minimi tabellari, appalti pubblici, retribuzione globale annua fissa.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 11, comma 4, D.Lgs. 36/2023: disciplina l’obbligo di indicazione del CCNL e la procedura per la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
  2. Art. 4 dell’Allegato I.01: definisce i criteri tecnici e i parametri per la valutazione della retribuzione globale.
  3. Consiglio di Stato n. 3209/2026: sentenza che ribadisce l’insufficienza del superminimo per dimostrare l’equivalenza tra contratti collettivi.
  4. TAR Emilia-Romagna n. 325/2026: provvedimento giurisdizionale conforme sulla natura accessoria del superminimo.
  5. TAR Lazio n. 5361/2026: sentenza che conferma l’esclusione del superminimo dal calcolo della retribuzione fissa ai fini dell’equivalenza.

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