Art. 35, comma 5 del D. Lgs 165 del 2001- Obbligo di permanenza per 5 anni nella sede di prima destinazione

Buongiorno,

Sono una dipendente del consiglio regionale assunta a seguito di scorrimento a far data dall’1 settembre 2024. A marzo del c. a. ho partecipato ad un avviso di mobilità interna fra giunta e Consiglio ( sulla base dei criteri interni approvati d’intesa fra l’ufficio di presidenza del consiglio e la Giunta) a seguito della quale sono risultata idonea. La direzione di appartenenza nel formulare il PARERE previsto sul trasferimento mi ha bloccato in quanto il blocco trova fondamentale…nell.art. 35,comma 5. A mio avviso l’istituto invocato non è utilmente invocabile per precludere una mobilità meramente interna interdirezionale all’interno della Regione Piemonte, trattandosi di trasferimento tra articolazioni organizzative dello stesso datore di lavoro.

L’argomentazione del Consiglio secondo cui la legge nazionale (norma superiore) blocca il regolamento interno è smontata dalle stesse leggi dello Stato: La tesi secondo cui i “Criteri di mobilità interna” (D.G.R. n. 14-1509 del 25 agosto 2025) debbano soccombere davanti alla legge nazionale è fondata su un macroscopico errore di diritto. La legge nazionale (art. 117, comma 4 della costituzione, è l’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 165/2001: Delega espressamente alle Regioni l’autonomia statutaria, legislativa e regolamentare per l’organizzazione del proprio personale. delega alle Regioni l’autonomia organizzativa dei propri uffici. I Criteri di mobilità interna rappresentano l’esercizio legittimo di tale potestà, approvato d’intesa congiunta tra la Giunta Regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Il punto 5 dei citati Criteri elenca tassativamente ed esaustivamente le sole cause ostative oggettive in cui la mobilità interna non può essere attuata:

Svolgimento del periodo di prova;

Periodo obbligatorio di congedo di maternità;

Procedimento disciplinare in corso.

Il vincolo quinquennale per i neoassunti non è contemplato tra le eccezioni ostative. Avendo la scrivente maturato due anni di servizio, il periodo di prova risulta ampiamente superato. L’Amministrazione non può introdurre una causa di esclusione ulteriore e non prevista dalla disciplina pattizia applicabile, violando il principio del legittimo affidamento: le regole dell’azione amministrativa devono essere certe e note prima dello svolgimento delle procedure.

La normativa regionale: In forza di questa delega nazionale, la Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale n. 23/2008 e i successivi Criteri di mobilità interna (D.G.R. n. 14-1509 del 25 agosto 2025). Questi ultimi sono per me “legge speciale” di riferimento.

Il discorso non si pone sulla gerarchia delle fonti fra criteri (fonte secondaria e norma di cui all’art. 35 ma sull’inapplicabilità dell’istituto al caso di specie in quanto la ratio dell’istituto è di impedire la mobilità esterna (verso altri enti esterni nei primi 5 anni. Io ho effettuato una mobilità interna tra uffici della Regione Piemonte (da Consiglio a Giunta. Difatti, l’azione del Consiglio viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.) – su un caso identico di marzo 2026: La stessa Direzione del Consiglio, sulla base delle stesse norme, ha espresso parere favorevole al trasferimento di una tua collega nella tua medesima situazione giuridica (stesso concorso, stessa anzianità di 2 anni). Cambiare decisione a pochi mesi di distanza per una fattispecie identica.

Chiedo gentilmente un parere sul punto.

Grazie

La sua ricostruzione giuridica è pienamente fondata ed estremamente solida. Il diniego del parere opposto dalla sua Direzione di appartenenza presenta evidenti profili di illegittimità per errata applicazione della legge nazionale, violazione dell’autolimitazione amministrativa ed eccesso di potere per disparità di trattamento.

Ecco l’analisi nel dettaglio dei punti di diritto a suo favore e la strategia consiglia per tutelare la sua posizione.

1. Errata applicazione dell’art. 35, comma 5-bis (Ratio e ambito della norma)

L’istituto del vincolo di permanenza (art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001) nasce con una ratio ben precisa: impedire il fenomeno del “turnover selvaggio” e garantire la stabilità degli organici degli enti che indicono concorsi, evitando che i neoassunti si trasferiscano subito presso altre Pubbliche Amministrazioni (mobilità esterna o intercompartimentale ex art. 30 D.Lgs. 165/2001).

  • Unicità del Soggetto Giuridico: Consiglio Regionale e Giunta Regionale non sono due datori di lavoro distinti, ma articolazioni organizzative interne della medesima persona giuridica pubblica: la Regione Piemonte.

  • Mobilità interna vs. Mobilità esterna: Il passaggio tra Consiglio e Giunta costituisce un mero spostamento interno/interdirezionale (gestione delle risorse umane nell’esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro ex art. 5 D.Lgs. 165/2001). Applicare il blocco quinquennale a un passaggio interno alla stessa Regione costituisce un’interpretazione analogica sfavorevole e priva di fondamento normativo.

2. Violazione del Principio di Autolimitazione e del Legittimo Affidamento

L’Amministrazione ha approvato, d’intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza del Consiglio, i “Criteri di mobilità interna” (D.G.R. n. 14-1509 del 25 agosto 2025), definendo la cornice regolamentare speciale per le procedure interdirezionali.

  • Tassatività delle cause ostative: Quando la P.A. fissa preventivamente le regole del gioco (autolimitazione della discrezionalità), si vincola al rispetto delle stesse. Avendo elencato in modo tassativo ed esaustivo le uniche tre cause ostative (periodo di prova, congedo di maternità, procedimenti disciplinari), l’Amministrazione non può inventare o estrapolare ex post una quarta causa di esclusione non prevista.

  • Tutela dell’affidamento: Introdurre un vincolo normativo esterno non contemplato dall’avviso viola il principio di trasparenza, certezza del diritto e legittimo affidamento del dipendente partecipante.

3. Eccesso di Potere per Disparità di Trattamento (Art. 97 Cost.)

Il precedente di marzo 2026 relativo alla sua collega rappresenta un elemento probatorio decisivo:

  • Se la Direzione ha espresso parere favorevole a un dipendente nella medesima situazione giuridica (stesso concorso, stessa anzianità di servizio e stesso scorrimento), opporre un diniego a lei a distanza di pochi mesi configura la figura sintomatica dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà manifesta.

  • Per discostarsi da un precedente identico, l’Amministrazione avrebbe l’onere di fornire una motivazione rinforzata e oggettiva (es. improvvisa ed grave carenza organica non superabile), e non un generico e idraulico richiamo a una presunta “legge superiore” inapplicabile al caso di specie.

Strategia e Passi Operativi Consigliati

Per far valere le sue ragioni in sede amministrativa o stragiudiziale, può strutturare l’azione secondo questa sequenza:

  1. Istanza di Accesso agli Atti (L. 241/90): Richieda formale copia degli atti del procedimento relativo al trasferimento della collega di marzo 2026 (in particolare il parere favorevole espresso dalla Direzione). Questo documento le servirà a provare documentalmente la disparità di trattamento.

  2. Memoria di Riesame in Autotutela e Diffida: Invii una formale memoria (se possibile con il supporto del sindacato o di un legale) indirizzata al Direttore di appartenenza, al Responsabile del Personale e per conoscenza all’Ufficio di Presidenza. Nella memoria contesti il diniego formalizzando che:

    • L’art. 35, c. 5-bis D.Lgs. 165/2001 non si applica alla mobilità infragovernativa/interna della Regione Piemonte.

    • Il diniego viola i Criteri approvati con D.G.R. 14-1509/2025.

    • Sussiste un palese eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto al precedente di marzo 2026.

    • Si richiede la revoca o riforma del parere negativo entro un termine congruo (es. 15 giorni).

  3. Tentativo di Conciliazione / Ricorso al Giudice del Lavoro: Poiché la materia rientra nei diritti soggettivi del rapporto di lavoro privatizzato (art. 63 D.Lgs. 165/2001), l’eventuale impugnazione del diniego per ottenere il nulla osta o il risarcimento del danno va proposta dinanzi al Giudice del Lavoro (non al TAR), eventualmente preceduta da un tentativo formale di conciliazione presso il Collegio di Conciliazione o via sindacale.