Asimmetria temporale dell’equivalenza tecnologica e divieto di aliud pro alio negli appalti di lavori e forniture | Salvis Juribus https://share.google/FvBRTgjf8J5gyXi8a

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Cons. Stato n. 1119/2026: l’equivalenza tecnologica va provata in gara per evitare l’aliud pro alio

CONTENUTO

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 1119/2026, ha cristallizzato un principio fondamentale in materia di appalti di lavori e forniture: la cosiddetta asimmetria temporale dell’equivalenza tecnologica.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’onere di dimostrare che un prodotto sia equivalente a quanto richiesto dalla lex specialis non può essere posticipato alla fase di esecuzione del contratto. Al contrario, l’equivalenza tecnologica deve essere dedotta e provata già in sede di gara. Questa impostazione è necessaria per garantire due pilastri dell’evidenza pubblica:

  1. Il controllo della commissione giudicatrice, che deve poter valutare la conformità tecnica dell’offerta prima dell’aggiudicazione.
  2. La tutela della par condicio, evitando che un concorrente offra beni non conformi per poi tentare di sanare l’offerta in corso d’opera.

Il provvedimento chiarisce che la consegna di beni privi dei requisiti minimi previsti dal bando integra la fattispecie dell’aliud pro alio (consegna di una cosa per un’altra). Tale inadempimento contrattuale non solo legittima la risoluzione del rapporto, ma comporta l’obbligo di annotazione nel casellario ANAC, come previsto dal quadro normativo del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 94 e 98.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è l’irrigidimento delle maglie della fase esecutiva: se il fornitore non ha dichiarato e provato l’equivalenza durante il confronto competitivo, non può pretendere che l’Amministrazione accetti prodotti diversi da quelli prescritti, esponendosi alla risoluzione del contratto e a sanzioni interdittive.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il RUP e i direttori dell’esecuzione devono vigilare affinché quanto consegnato corrisponda esattamente all’offerta tecnica. In presenza di difformità non asseverate in sede di gara come “equivalenti”, il funzionario ha l’obbligo di contestare l’inadempimento (aliud pro alio) e procedere con le segnalazioni previste dagli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023, per evitare contestazioni in termini di responsabilità amministrativa ed erariale.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina sui Contratti Pubblici. È essenziale padroneggiare il concetto di “equivalenza” collegandolo ai principi di auto-responsabilità del concorrente e di integrità dell’offerta tecnica, nonché distinguere le fasi di ammissione da quelle di esecuzione.

PAROLE CHIAVE

Equivalenza tecnologica, aliud pro alio, D.Lgs. 36/2023, appalti pubblici, risoluzione contrattuale, annotazione ANAC, par condicio.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1119/2026: Sentenza che stabilisce l’obbligo di prova dell’equivalenza nella fase di gara.
  2. D.Lgs. 36/2023, art. 94: Articolo relativo alle cause di esclusione dell’operatore economico.
  3. D.Lgs. 36/2023, art. 98: Norma concernente l’illecito professionale grave e i poteri di annotazione dell’ANAC.

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