Asimmetria temporale dell’equivalenza tecnologica e divieto di aliud pro alio negli appalti di lavori e forniture | Salvis Juribus https://share.google/ZWKQfJyqyLJwtLqg4

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Cons. Stato n. 1119/2026: l’equivalenza tecnologica va provata in gara, pena la risoluzione per “aliud pro alio”

CONTENUTO

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1119, affronta il tema della cosiddetta asimmetria temporale nel principio di equivalenza tecnologica all’interno degli appalti di lavori e forniture. Il fulcro della decisione risiede nel momento in cui l’operatore economico deve dimostrare che il prodotto offerto, pur non corrispondente esattamente alle specifiche tecniche, sia funzionalmente equivalente a quello richiesto.

Secondo i giudici, il principio di equivalenza deve essere necessariamente dedotto e provato in fase di gara e non può essere posticipato alla fase di esecuzione del contratto. La ratio di tale rigore temporale risiede nella necessità di garantire il vaglio preventivo della commissione giudicatrice e di tutelare la par condicio tra i concorrenti.

Il superamento dei limiti imposti dalla lex specialis e dai requisiti minimi inderogabili senza una preventiva prova di equivalenza determina una fattispecie di aliud pro alio (consegna di un bene diverso da quello pattuito). La pronuncia valorizza gli effetti previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici, richiamando espressamente gli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023: la violazione di tale principio può comportare la risoluzione del contratto e la conseguente annotazione nel casellario informatico dell’ANAC.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è l’irrigidimento del controllo sulla conformità dell’offerta: l’equivalenza non è una sanatoria postuma per varianti non autorizzate in corso d’opera. Qualora l’aggiudicatario fornisca beni non preventivamente dichiarati come equivalenti in gara, la stazione appaltante ha l’onere di procedere con la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il RUP (Responsabile Unico del Progetto) e il Direttore dell’Esecuzione devono vigilare affinché le prestazioni rese corrispondano esattamente a quanto offerto in gara. L’accettazione di beni “equivalenti” non dichiarati in fase di offerta espone il dipendente a responsabilità per omessa vigilanza e violazione della lex specialis, oltre al rischio di contestazioni da parte dell’ANAC e della Corte dei Conti per l’illegittima alterazione dell’oggetto contrattuale.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nella materia del Diritto Amministrativo (Contrattualistica Pubblica). È fondamentale conoscere il confine tra “principio di equivalenza” e “divieto di modifica dell’offerta”. Il collegamento principale riguarda le cause di esclusione e la risoluzione del contratto ex D.Lgs. 36/2023, con particolare attenzione alla tutela della concorrenza e alla trasparenza nelle procedure di affidamento.

PAROLE CHIAVE

Appalti pubblici, Equivalenza tecnologica, Aliud pro alio, D.Lgs. 36/2023, Par condicio, Risoluzione contrattuale, Annotazione ANAC.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1119: Sentenza che definisce l’obbligo di provare l’equivalenza tecnologica esclusivamente nella fase di gara per evitare l’aliud pro alio.
  2. Art. 94 D.Lgs. 36/2023: Norma richiamata per definire gli effetti conseguenti alle irregolarità e le cause di esclusione/risoluzione.
  3. Art. 98 D.Lgs. 36/2023: Disposizione relativa all’illecito professionale e alle conseguenze sanzionatorie, inclusa l’annotazione presso l’ANAC.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli