Per i lavori di pubblica utilità di imputati messi alla prova e condannati a pene lievi, l’Inail copre l’assicurazione infortuni, ma se c’è obbligo pure di assicurare la responsabilità civile verso terzi, che fondi ci sono, essendo il bilancio di uffici statali molto rigidamente vincolato? Possono essere svoti totalmente in remoto, e in tal caso magari non dover assicurare responsabilità civile verso terzi?
Il nodo della copertura assicurativa e delle modalità di svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità (LPU) tocca due aspetti critici: la rigidità dei bilanci pubblici e l’evoluzione delle modalità di esecuzione della pena.
Ecco come si declina la normativa attuale, tenendo conto sia della gestione dei capitoli di spesa sia degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
1. Copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RC): Quali fondi?
Mentre per l’assicurazione infortuni e malattie professionali l’INAIL interviene direttamente a valere su un apposito fondo speciale statale (istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 1, c. 312, L. 28/2015), per la Responsabilità Civile verso terzi non esiste un fondo centrale analogo.
La stipula della polizza RC è un obbligo inderogabile in capo all’ente ospitante, fissato dallo schema tipo delle convenzioni ministeriali. Per uffici statali o enti locali con bilanci rigidamente vincolati, le strade per far fronte a questa spesa sono limitate, ma strutturate:
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Estensione delle polizze RCT già attive: La quasi totalità delle amministrazioni pubbliche possiede già una polizza globale per la Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT). La soluzione amministrativa standard consiste nel richiedere al broker o alla compagnia assicuratrice un un’appendice di estensione della polizza esistente per includervi i soggetti in LPU/MAP. Spesso questa estensione non comporta costi aggiuntivi o richiede un premio minimo (poche decine di euro all’anno), che l’amministrazione può imputare ai capitoli di spesa per il funzionamento ordinario o per i servizi istituzionali.
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Accordi di partenariato (se l’ente co-gestisce i progetti): Se l’attività è svolta in collaborazione o all’interno di progetti che coinvolgono il Terzo Settore (es. associazioni convenzionate), a volte sono le stesse organizzazioni a farsi carico della quota RC tramite i propri canali assicurativi legati al volontariato, alleggerendo l’ente pubblico.
In ogni caso, l’assenza di copertura RC o l’impossibilità di impegnare la spesa sul bilancio dell’ente costituisce una causa ostativa all’attivazione della singola convenzione.
2. Svolgimento totalmente da remoto e obbligo RC
La risposta alla possibilità di svolgere gli LPU interamente da remoto è sì, ma a condizioni molto rigide, e l’obbligo di assicurazione RC non viene meno.
La posizione della Cassazione sullo “Smart Working” penale
La Suprema Corte (da ultimo con la fondamentale sentenza n. 16055/2023) ha sancito la piena legittimità dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità in modalità da remoto (o smart working). Tuttavia, non si tratta di una scelta discrezionale estemporanea:
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Deve essere espressamente prevista e dettagliata nel progetto individualizzato di trattamento redatto in sinergia tra l’imputato/condannato, l’Ente ospitante e l’UEPE (Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna).
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Deve essere esplicitamente approvata e validata dal Giudice nel provvedimento di ammissione.
Le mansioni devono prestarsi strutturalmente al lavoro a distanza (es. digitalizzazione di documenti, data entry, redazione di testi, gestione di piattaforme informative).
L’obbligo RC persiste anche da remoto?
Sì, l’obbligo sussiste comunque. Il fatto che il soggetto non si trovi fisicamente nei locali dell’amministrazione riduce drasticamente la probabilità di determinati sinistri (es. il danneggiamento di faldoni o lesioni a colleghi d’ufficio), ma non azzera il rischio giuridico di danni a terzi causati dall’attività stessa.
Ad esempio, nello svolgimento di attività informatiche o di gestione dati da remoto, potrebbero configurarsi:
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Violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali (Privacy/GDPR).
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Distruzione accidentale o alterazione di database dell’ente.
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Diffusione involontaria di virus informatici o data breach che colpiscono l’esterno.
Poiché la responsabilità civile dell’ente per il fatto illecito del “collaboratore” (equiparato in questo contesto al lavoratore ex art. 2049 c.c.) permane, le convenzioni e le compagnie assicurative richiedono che la copertura RC sia attiva indipendentemente dal luogo fisico di esecuzione della prestazione. Il rischio ridotto del lavoro da remoto può, al massimo,
Può indicare le fonti dell’obbligo di assicurazione rc? Qualcuno sostiene che le convenzioni prevedono solo che SE CI SONO a pagarle sia l’ente ospitante, che però può decidere di non assiurare. In tal caso, eventuali danni sarebbero pagati dall’ente senza possibilità di rifarsi sul collaboratore esterno?
La tesi secondo cui l’ente ospitante può “decidere di non assicurare” e che, in assenza di polizza, debba pagare tutto di tasca propria senza potersi rivalere sul collaboratore esterno, non è giuridicamente corretta.
Nel quadro delle collaborazioni e degli stage/tirocini (a cui le convenzioni di ospitalità tipicamente si riferiscono), l’obbligo assicurativo ha fonti normative precise e inderogabili. Inoltre, l’assenza di una polizza non cancella le regole generali sulla responsabilità civile e sulla rivalsa.
Ecco come stanno esattamente le cose dal punto di vista normativo e civilistico.
1. Le fonti dell’obbligo assicurativo
L’obbligo di copertura assicurativa per chi svolge attività presso un ente ospitante in base a una convenzione non è una scelta facoltativa delle parti, ma è imposto dalla legge.
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Responsabilità Civile verso Terzi (RC): Per i tirocini e gli stage (anche curriculari), l’art. 18 della Legge n. 196/1997 (e il successivo D.M. n. 142/1998) impone l’obbligo di copertura assicurativa sia per gli infortuni sul lavoro (INAIL) sia per la responsabilità civile verso terzi.
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Chi deve pagarla? La legge stabilisce che l’obbligo di stipula grava sul soggetto promotore (es. Università, Centro per l’impiego, ente formativo), salvo che la convenzione stessa non preveda che sia l’ente ospitante a farsi carico della spesa. Pertanto, la convenzione non decide se assicurare, ma solo chi dei due (promotore o ospitante) debba concretamente sottoscrivere e pagare la polizza.
Nota di trasparenza: La mancata attivazione delle coperture assicurative obbligatorie previste per legge comporta la nullità dello schema convenzionale e l’applicazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti responsabili.
2. Cosa succede in caso di danno senza assicurazione?
Se, per assurdo, l’ente ospitante o il promotore violassero la legge non attivando la polizza RC, la responsabilità per i danni causati dal collaboratore/tirocinante non svanisce affatto.
La responsabilità dell’ente verso i terzi
Il terzo danneggiato può certamente chiedere il risarcimento direttamente all’ente ospitante. Se il collaboratore è inserito nell’organizzazione dell’ente e agisce sotto la sua direzione, si applica il principio generale dell’art. 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei committenti). L’ente risponde solidalmente per i fatti illeciti dei suoi collaboratori.
Il mito della “mancata rivalsa” sul collaboratore
È errato pensare che, se l’ente paga il terzo, non possa poi rifarsi sul collaboratore esterno.
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In assenza di una polizza assicurativa (che avrebbe coperto il danno e previsto, eventualmente, la rinuncia alla rivalsa), si applicano le regole ordinarie del diritto civile.
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L’ente che ha risarcito il terzo ha il diritto di regresso/rivalsa nei confronti del materiale autore del danno (il collaboratore) ai sensi dell’art. 2055, comma 2, c.c., in proporzione alla gravità della colpa di quest’ultimo.
Se il collaboratore è un professionista esterno
Se parliamo di un vero e proprio collaboratore esterno (es. professionista con partita IVA) e non di un tirocinante, il quadro è ancora più rigido:
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Il professionista risponde a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) nei confronti dell’ente se l’adempimento dell’incarico causa un danno.
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I professionisti iscritti ad albi hanno l’obbligo autonomo di possedere una propria polizza RC Professionale (D.P.R. 137/2012). L’ente non ha alcun obbligo di assicurarli.
In sintesi
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L’assicurazione RC nelle convenzioni è obbligatoria per legge (promotore o ospitante devono attivarla, non è facoltativa).
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Se l’ente omette di assicurare, viola un obbligo normativo e contrattuale.
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La rivalsa sul collaboratore è sempre possibile in caso di dolo o colpa grave del collaboratore stesso, a meno che non vi sia una polizza attiva che preveda espressamente la clausola di rinuncia alla rivalsa da parte dell’assicuratore. Senza polizza, il collaboratore rischia il patrimonio personale secondo le regole del codice civile.