Buongiorno
a seguito presentazione di SCIA per avvio attività di commercio on line, è stato richiesto il rilascio del certificato del casellario giudiziale, da cui è emerso che il titolare dell’attività (cittadino comunitario):
con sentenza del 07/06/2019 è stato condannato per RICETTAZIONE Art. 648 comma 3 C.P. Dispositivo: Art. 62 BIS C.P. RECLUSIONE MESI 6, MULTA 200,00 EURO
Provvedimenti successivi emessi durante l’esecuzione del provvedimento
29/11/2019 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)
Sospensione Pena: RECLUSIONE MESI 6
20/01/2020 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DISPOSTA LA REVOCA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 8 C.P.P. - L.165/98)
30/01/2020 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)
Sospensione Pena: LA PENA RESIDUA DELLA RECLUSIONE
Nulla risulta nella banca dati casellario europeo
Alla luce di quanto disposto dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 siamo o meno in presenza di causa ostativa all’avvio dell’attività di cui trattasi?
Quando, come sopra riportato all’ultimo rigo, la sospensione pena riguarda la reclusione, visto il riferimento dell’art. 71, comma 1, lett. c) a pena detentiva, la causa ostativa è rimossa?
In caso di presenza di una causa ostativa, come è corretto procedere? Preavviso di rigetto della SCIA ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. fornendo 10 giorni per eventuale produzione di memorie, controdeduzioni, osservazioni ecc… oppure, trattandosi di prerequisito essenziale per l’esercizio dell’attività, diretta emissione di un provvedimento di rigetto per carenza dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010, con segnalazione alla Procura della Repubblica in riferimento al dpr 445/2000 e s.m.i.?
Grazie