Attività di commercio on line - requisiti morali

Buongiorno

a seguito presentazione di SCIA per avvio attività di commercio on line, è stato richiesto il rilascio del certificato del casellario giudiziale, da cui è emerso che il titolare dell’attività (cittadino comunitario):

con sentenza del 07/06/2019 è stato condannato per RICETTAZIONE Art. 648 comma 3 C.P. Dispositivo: Art. 62 BIS C.P. RECLUSIONE MESI 6, MULTA 200,00 EURO

Provvedimenti successivi emessi durante l’esecuzione del provvedimento

29/11/2019 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)

Sospensione Pena: RECLUSIONE MESI 6

20/01/2020 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DISPOSTA LA REVOCA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 8 C.P.P. - L.165/98)

30/01/2020 CON DECRETO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA (Art. 656 COMMA 5 C.P.P. - L. 165/98)

Sospensione Pena: LA PENA RESIDUA DELLA RECLUSIONE

Nulla risulta nella banca dati casellario europeo

Alla luce di quanto disposto dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 siamo o meno in presenza di causa ostativa all’avvio dell’attività di cui trattasi?

Quando, come sopra riportato all’ultimo rigo, la sospensione pena riguarda la reclusione, visto il riferimento dell’art. 71, comma 1, lett. c) a pena detentiva, la causa ostativa è rimossa?

In caso di presenza di una causa ostativa, come è corretto procedere? Preavviso di rigetto della SCIA ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. fornendo 10 giorni per eventuale produzione di memorie, controdeduzioni, osservazioni ecc… oppure, trattandosi di prerequisito essenziale per l’esercizio dell’attività, diretta emissione di un provvedimento di rigetto per carenza dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs 59/2010, con segnalazione alla Procura della Repubblica in riferimento al dpr 445/2000 e s.m.i.?

Grazie

Vedi la differenza fra sospensione condizionale della pena e sospensione dell’esecuzione della pena. Il TAR Lecce n. 839/2016 chiarisce che solo la prima rende inoperante il divieto mentre, come nel tuo caso, la seconda ipotesi porta, sì, a delle conseguenze favorevoli al soggetto ma che sono previste in modo tassativo. Fra queste non vi rientra la decadenza dell’ostatitività di cui all’art. 71 citato.

A fronte della SCIA non si usa l’art. 10-bis. Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti su istanza di parte nell’ambito di un’attività istruttoria discrezionale. la SCIA non ha valore provvedimentale.

C’è chi fa una comunicazione di avvio procedimento atto alla successiva adozione del provvedimento di divieto prescrizione attività. Tuttavia, fai molta attenzione, il termine dei 60 gg è perentorio. A fronte dell’accertata carenza dei requisiti morali deve inibire l’esercizio dell’attività.

vedi qua: SCIA art. 19 comma 3 + 10bis?

Un dubbio: la lettera c) del comma 1 dell’art.71 va letta tenendo conto della precedente lettera b) che prevede la causa ostativa in caso di condanna non inferiore a tre anni o si tratta di due casistiche ostative ben distinte riferite a diverse tipologie di reati?

Grazie

Sono due ipotesi distinte