Buongiorno, il titolare di un’officina meccanica per autoriparazioni che effettua anche soccorso stradale con carro attrezzi, avrebbe intenzione di cedere l’officina ma vorrebbe tenersi il carro attrezzi con cui continuare ad esercitare il soccorso stradale. La legge 122/1992 non mi sembra che specifichi niente in merito però, cercando su vari siti, ho rilevato in tutti che “per aprire un soccorso stradale c’è bisogno di un’officina che sia dotata delle necessarie attrezzature. Il servizio di autosoccorso rientra, dunque, nei servizi aggiuntivi che un’officina può offrire”.
La domanda quindi è: si può esercitare la sola attività di soccorso stradale con carro attrezzi senza essere titiolari di un’attività di cui alla Legge 122/1992 come modificata dalla Legge 224/2012?
Intanto vedi qua:
Non conosco nessuna norma che imponga - in termini assoluti - che il servizio di soccorso stradale possa essere esercitato soltanto da chi ha un’attività di autoriparazione.
In tal senso, l’unica prescrizione sarebbe quella indicata dall’art. 374 del Regolamento del Codice della Strada: “L’attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall’ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122”.
L’indicazione, quindi, è riferita alle sole autostrade.
Un’altra indicazione è data dal comma 12 dell’art. 175 del C.d.S.: “Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario”. Sennonché l’art. 175 ha come titolo “Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali”.
E sulla restanti strade? Codice della Strada e relativo Regolamento non dicono nulla.
Ragion per cui pare che in linea generale la professione specifica del “soccorso stradale” sia priva di una regolamentazione ben definita. A parte l’ovvio obbligo di omologazione del mezzo utilizzato ad uso speciale per il soccorso stradale (pratica di competenza della Motorizzazione Civile), per il resto sembrerebbe che - quantomeno per il servizio svolto al di fuori di autostrade e strade extraurbane principali - sia da ritenere solo un’attività artigiana da avviare con la consueta Comunicazione Unica d’Impresa.
Grazie per il proficuo confronto.
Ho sentito in merito la Camera di Commercio che ha confermato le nostre interpretazioni: non è necessaria l’officina, è attività non normata specificatamente e può essere liberamente svolta.