Attività in cui é prevista documentazione ulteriore alla scia

Buonasera,
Volevo porvi un quesito, in materia di scia la legge 160/2010 fa distinzione tra le attività che per essere avviate non sia sufficiente la sola presentazione della scia e le attività che per essere avviate è necessaria la sola scia.
Mi potete indicare cortesemente quali sono le attività che possono essere avviate con la sola presentazione della scia e quali no??
Grazie mille

Guida alle nuove disposizioni in materia di SCIA e di individuazione dei regimi amministrativi

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http://www.italiasemplice.gov.it/scia/guida-alle-nuove-disposizioni-in-materia-di-scia/

Chiave di lettura

L’AUTORIZZAZIONE è un provvedimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione a seguito di una domanda presentata da un privato. L’attività oggetto di domanda può essere avviata solo dopo il rilascio del provvedimento. La PA conduce un’atttività istruttoria al fine di giudicare se e come autorizzare.

La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è una sorta di autocertificazione che il privato presenta alla P.A. competente e tramite la quale dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’esercizio di una determinata attività. L’esercizio di tale attività è avviabile fin dal momento della presentazione della SCIA, senza dover attendere nessuna conferma di merito (basta la certezza dell’avvenuta ricezione). La P.A., entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA può, eventualmente, intervenire in caso di riscontrata mancanza dei necessari requisiti in capo al soggetto dichiarante.
Qua puoi agganciarti all’art. 19 della legge 241/90 e verificare le condizioni per le quali un’autorizzazione può trasformarsi in SCIA. Tieni presente che oggi le norme vengono adottate indicando già se quella attività disciplinata è soggetta a SCIA o ad AUTORIZZAZIONE

Vedi anche il d.lgs. n. 222/2016