Autoriparatore in forma itinerante

E’ consentita l’attività di autoriparatore - meccanico - in forma itinerante (senza officina).

sicuramente è consentito l’esercizio al domicilio del cliente, vedi qua:

Il meccanico che parte dalla sua sede per riparare il mezzo che magari non può muoversi.

Astrattamente parlando, la legge non proibisce in modo esplicito neppure la modalità iterante pura cioè senza officina fissa. Chiaramente, difficilmente l’operatore potrebbe mettersi su AAPP in attesa della gente che passa, i regolamenti comunali in materia sarebbero interpretati nel senso restrittivo (ci sarebbe comunque da discutere) ma l’operatore potrebbe abilitarsi come meccatronico ed avere solo un furgone attrezzato senza sede aperta al pubblico. Non so, però, se la CCIAA lo registrerebbe. Quindi, (a parerre mio) la legge non lo vieta ma convincere la CCIAA non sarebbe cosa facile

Nel mio Comune un soggetto ha posto un problema sul tema: intende svolgere attività di autoriparazione di mezzi nella zona del porto presso due imprese già titolari di AUA per emissioni e scarichi; non avrebbe officina e l’attrezzatura sarebbe quella fornita dalle imprese, anche le emissioni/scarichi ambientali sarebbero a carico delle stesse. La Camera di Commercio per l’iscrizione richiede una Scia, tuttavia i modelli regionali (ricalcando la legge nazionale) richiedono una sede fissa. Anche se i criteri problematici della circolare 2012 sono rispettati (sicurezza per la viabilità, sicurezza dei lavoratori, tutela ambiente), non è consentita la presentazione di una Scia al SUAP? Peraltro, in questi casi, se la Camera di Commercio dovesse consentire l’iscrizione senza Scia chi si fa carico dei controlli dei requisiti morali e professionali?

L’autorità competente è la CCIAA, il SUAP si interfaccia con questa ma il controllo di merito è della CCIAA. Io, fossi l’artigiano, ci proverei. Presenterei una SCIA con annesso un allegato scritto di pugno (upload sul portale) che indica la particolare attività. Aggiungerei che la legge quadro sull’artigianato indica esplicitamente che “L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”.

Quindi, se la norma di settore non lo vieta in modo esplicito, allora si può fare

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Se la figura si limita a prestare a propria opera alle officine autorizzate non deve fare una SCIA per autoriparatore ma, compatibilmente con il diritto del lavoro, aprire partita IVA e adempimenti di legge.

Più complicato il caso che eserciti nei MEDESIMI LOCALI e utilizzi la MEDESIMA ATTRAZZATURA, di fatto venendo meno una distinzione tra le 2 attività.
Oltre ai profili di responsabilità per l’AUA… rimangono i profili di sicurezza ex d.lgs. 81/2008 sull’inferenza, nonché igienico-sanitari (spogliatoi, servizi igienici,…).

Ma come dice giustamente Mario, la competenza principale è della CCIAA, e solo se per loro ammissibile, di ARPA, Provincia e ATS per le rispettive competenze.

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Buongiorno, riprendo l’argomento. Ho ricevuto istanza per una SCIA di attività di autoriparatore. Praticamente è un officina mobile, quindi soccorso su strada. Ma qualora gli autoveicoli non potranno essere riparati sul luogo dove è avvenuto il guasto, egli si avvarrà dell’officina meccanica a sede fissa del padre per riparazioni e diagnosi più approfondite. Inoltre, nel contratto, il padre specifica che mette a disposizione tutti i servizi che non sono legati alla riparazione dei veicoli, quali servizi igienici, acqua potabile, servizi necessari alla persona, ecc. La mia domanda è, può fare questo genere di attività? Se si, quali documenti obbligatori deve presentare?

Il soccorso stradale è cosa a sé stante. Vedi l’art. 175, comma 12 del codice della strada. E’ chiaro che, quasi sempre, il soccorritore stradale ha anche un’officina e, quindi, è abilitato come autoriparatore.

Per il soccorso stradale vedi anche l’art. 374 del regolamento al CdS.

Al di fuori dell’ipotesi indicata dal Codice della Strada, non si rilevano altre norme che impongano abilitazioni specifiche per l’esercizio dell’attività salvo il fatto di esercitare l’attività tramite un mezzo speciale omologato come tale, vedi l’art. 54, comma 2 del CdS e art. 203, comma 2 del Reg. CdS con le relative abilitazioni professionali per la loro conduzione. Ritengo che non vi sia la necessità di abilitazioni per il trasporto per conto terzi ai sensi dell’art. 30 della legge 298/1974 (vedi la lettera d del comma 2)

In conclusione, se fa solo soccorso stradale, non necessità di SCIA per autoriparatore. Da quello che comprendo è il padre a essere autorizzato come tale (immagino meccatronica).

Detto questo mi riaggancio a quando tetto sopra. Il discorso sarebbe lungo ma con il d.lgs. n. 59/2010, il DL 138/2011 e il DL 1/2012 (ne cito alcuni) sono stati sanciti una serie di principi di stampo liberista che hanno cambiato le prerogative interpretative della normativa relativa all’esercizio di attività produttive. Puoi vedere, su tutti, l’art. 1 del DL n. 1/2012. In sintesi, non sono assolutamente ammissibile interpretazioni normative restrittive e devono considerarsi abrogate quelle norme che prevedono limiti non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità . (vedi l’articolo nel suo complesso e vedi anche l’art. 3 del DL 138/2011). Perché no l’autoriparatore girovago? (se non fosse solo soccorritore ma anche riparatore)

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Buongiorno, grazie per le delucidazioni! In pratica, il padre è autorizzato e il figlio come officina mobile, qualora non riesce a riparare i veicoli sul posto, vorrebbe agganciarsi nell’officina del padre. A quanto ho capito non è possibile, me lo conferma?