vorrei un chiarimento in merito alla possibilità di insediare, all’interno del medesimo immobile in Toscana, un’attività di estetica e un ambulatorio medico destinato a trattamenti di rimozione tatuaggi mediante laser.
In particolare, vorrei sapere se sia possibile prevedere l’utilizzo comune di alcuni spazi (quali sala d’attesa, reception e servizio igienico per l’utenza) oppure se la normativa vigente richieda una separazione fisica completa tra le due attività.
Inoltre, nel caso in cui l’immobile disponga di un unico servizio igienico per il pubblico, realizzato nel rispetto della normativa sull’accessibilità per le persone con disabilità, tale soluzione può essere considerata sufficiente anche ai fini dell’attività sanitaria oppure, in sede autorizzativa o di verifica da parte dell’ASL, potrebbe essere richiesto un ulteriore servizio igienico dedicato ai pazienti dell’ambulatorio?
Infine, quale potrebbe essere la soluzione più corretta da adottare in sede di presentazione della pratica SUAP per consentire la coesistenza delle due attività nello stesso immobile, evitando che la condivisione di alcuni spazi comuni possa costituire un elemento ostativo o penalizzante per l’ambulatorio medico sotto il profilo dei requisiti strutturali e organizzativi?
In Toscana la coesistenza all’interno dello stesso immobile di un’attività di estetica (disciplinata dalla L.R. 28/2004 e dal Regolamento 47/R/2007) e di un ambulatorio medico (soggetto ad autorizzazione sanitaria ex L.R. 51/2009 e relativo Regolamento 90/R/2020) è possibile, ma richiede il rispetto di precisi confini strutturali e organizzativi per non incorrere in blocchi in sede di verifica ASL.
Ecco la risposta dettagliata ai tuoi quesiti, analizzata sotto il profilo della normativa tecnica e delle prassi dei SUAP toscani.
1. Condivisione degli spazi: Promiscuità vs Separazione
La normativa non impone due ingressi separati su strada, ma esige una netta distinzione tra l’area commerciale/artigianale (estetica) e l’area sanitaria (ambulatorio).
Sì alla condivisione di: Ingresso/reception, sala d’attesa e corridoi/disimpegni di distribuzione. Questi spazi possono essere gestiti in comune, a patto che l’organizzazione interna garantisca la tutela della privacy del paziente sanitario rispetto all’utenza del centro estetico.
No assoluto alla condivisione di: Cabine di trattamento ed elementi di supporto operativo. I locali di lavoro dell’estetica e l’ambulatorio medico devono essere stanze fisicamente distinte, separate da murature (o pareti divisorie a tutta altezza) e dotate di porte indipendenti. Non è ammesso l’uso “promiscuo” della stessa cabina, nemmeno in orari differenziati.
Locali accessori (Sterilizzazione/Lavaggio): Anche i processi di sterilizzazione o gestione dello sporco/pulito dovrebbero preferibilmente restare separati, o quantomeno nettamente identificati, poiché l’ambulatorio risponde ai requisiti d’autorizzazione della L.R. 51/2009 (processi tracciabili), decisamente più stringenti rispetto a quelli dell’estetica.
2. Il nodo del Servizio Igienico per il pubblico
La presenza di un unico servizio igienico per il pubblico a norma disabili (L. 13/1989) è il punto più critico e dipende fortemente dall’interpretazione della ASL territorialmente competente, ma l’orientamento prevalente è il seguente:
Il requisito per l’ambulatorio: Il Regolamento 90/R/2020 per le strutture sanitarie prevede che l’ambulatorio debba garantire un servizio igienico dedicato agli utenti, distinto da quello del personale.
La condivisione è ammissibile? Dal punto di vista strutturale, se il bagno per il pubblico è accessibile direttamente dai disimpegni comuni (senza dover attraversare le zone di trattamento dell’estetica o la cabina medica), la ASL tende ad accettare l’uso comune del servizio igienico da parte delle due utenze.
Il rischio di contestazione: In sede di verifica cartolare o sopralluogo, la ASL valuta il carico antropico (il volume di utenza complessivo). Se le due attività hanno un flusso importante, un solo bagno per il pubblico potrebbe essere giudicato insufficiente sotto il profilo igienico-organizzativo. Inoltre, ricorda che serve sempre un ulteriore servizio igienico per il personale interno (che può essere comune alle due attività, ma tassativamente separato da quello del pubblico).
Consiglio cautelativo: Se la planimetria lo consente, prevedere un secondo bagno per il pubblico (anche non assistito per disabili, se il primo già lo è) azzera il rischio di prescrizioni bloccanti da parte della ASL.
3. Strategia di presentazione al SUAP
Per evitare che la promiscuità degli spazi comuni diventi un elemento ostativo per l’ambulatorio medico (che segue l’iter autorizzativo più complesso), la pratica edilizia e commerciale va impostata con estrema chiarezza.
La soluzione più corretta prevede la presentazione di due pratiche distinte ma collegate, preferibilmente supportate da un atto d’obbligo o da un contratto di rete/coabitazione se le partite IVA sono diverse.
I passaggi chiave sul portale STAR (o SUAP di riferimento):
Inquadramento Planimetrico (Layout): Nella planimetria da allegare alle pratiche, individua chiaramente tre zone distinte con colorazioni diverse:
Zona A (Estetica): Cabine e relativi locali esclusivi.
Zona B (Ambulatorio): Locale visita/trattamento laser e spazi esclusivi sanitari.
Zona C (Spazi Comuni): Ingresso, sala d’attesa, disimpegno, servizio igienico disabili ed eventuale spogliatoio/bagno personale.
Pratica 1: Ambulatorio Medico (L.R. 51/2009): Trattandosi di un ambulatorio con utilizzo di apparecchiature laser (che rientrano tra le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali non coerenti/coerenti potenzialmente pericolose), l’iter standard prevede una domanda di autorizzazione sanitaria (e non una semplice SCIA), con allegata la relazione del Tecnico Verificatore/Esperto Sicurezza Laser. Nella relazione descrittiva dovrai specificare che la sala d’attesa e il bagno disabili sono calcolati e dimensionati per sopportare il flusso di entrambe le attività.
Pratica 2: Attività di Estetica (SCIA): Presentazione della SCIA per l’attività artigianale di estetica, specificando la coabitazione nei medesimi spazi comuni e做riferimento alla superficie utile esclusiva delle cabine.
Un dettaglio organizzativo fondamentale
Se le attività fanno capo a soggetti giuridici differenti, è necessario allegare un accordo scritto (es. comodato d’uso parziale, contratto di co-working o regolamento di condominio interno) che disciplini la manutenzione, la pulizia e la sanificazione quotidiana degli spazi comuni (sala d’attesa e bagno), per dimostrare alla ASL che i requisiti di igiene e sicurezza della porzione sanitaria non vengono compromessi dalla commistione con l’attività di estetica.