Bar oratorio e piccoli intrattenimenti

Buongiorno,
l’oratorio parrocchiale vuole effettuare un attività di bar all’interno dello stabile dove si svolgeranno anche attività di catechesi, cene con la cittadinanza ecc…
Per esercitare in genere è richiesta l’iscrizione alla CCIAA, ma la parrocchia non è un imprenditore, come comportarsi in questo caso?
L’oratorio farà saltuariamente della musica per gli eventi tipo carnevale, feste cre, ecc… deve fare impatto acustico? dovrà predisporre documenti per prevenzione incendi?
Ricordo che i Pubblici esercizi potevano fare piccoli intrattenimenti senza ulteriori autorizzazioni purché non ci fosse pagamento di biglietto, aumento delle consumazioni, invariata disposizione dei tavoli, ma non trovo la norma.
grazie

Il bar dell’oratorio presenta di prassi una SCIA per somministrazione svolta nelle scuole, ospedali, comunità religiose, …

Seppur non impresa potrebbe essere tenuta all’iscrizione al REA del Registro Imprese, ma non ho competenze specifiche in materia fiscale.

A mio avviso le feste (carnevale, CRE,…) non rientrano tra i piccoli trattenimenti
Nei pubblici esercizi non è dovuta la SCIA in quanto il Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, art. 13 ha abrogato l’art. 124 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, a condizione che il trattenimento non costituisca un pubblico spettacolo.

Per tali eventi, se svolti senza fine di lucro, va presentata una comunicazione ex art. 68/69 TULPS (oppure SCIA/autorizzazione se c’è lo scopo di lucro).

La prevenzione incendi è prevista oltre le 100 persone.

Se è pubblico spettacolo al chiuso serve anche la licenza di agibilità TULPS (art. 80).

Grazie,
quindi se si fanno delle feste di carnevale, CRE ecc…, non serve nulla in quanto non sono considerati spettacoli.
Se faccio un DJ set aperto a tutti e non limitato una cerchia di persone ( es. feste CRE o adolescenti) devo fare la comunicazione ex art. 68/69 TULPS di intrattenimento senza scopo di lucro .

per quanto riguarda l’impatto acustico si può autocertificare che si rispettano i limiti stabiliti dal comune?

Aggiungo qualcosa alle osservazioni già fatte.

Prima di tutto, occorre chiarire chi avrà la titolarità della gestione del bar dell’oratorio.
L’oratorio non è un ente autonomo, ma è solo un settore pastorale della parrocchia che si occupa
soprattutto dei giovani. È alla parrocchia, quindi, che farebbe eventualmente capo la soggettività giuridica delle attività che l’oratorio pone in essere. Ricordo che la parrocchia è un ente con personalità giuridica, il cui legale rappresentante è il parroco.

Oppure potrebbe essere che il bar sia semplicemente ospitato nei locali della parrocchia, ma sia da ricondurre ad un soggetto terzo, come ad esempio un’associazione che opera in parrocchia.

In ogni caso, per esercitare l’attività di somministrazione in un bar parrocchiale è richiesto il possesso dei requisiti morali che, nel caso di enti, devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona da questi preposta. Non è più richiesto il possesso dei requisiti professionali, purché siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali della comunità religiosa.

Infine, altro requisito indispensabile per questa tipologia di bar è l’ubicazione all’interno degli ambienti parrocchiali, cioè senza accesso dalla pubblica via e senza pubblicizzazioni esterne; così, infatti, prevedono le norme sulla sorvegliabilità.

Ritengo costituisca pubblicizzazione esterna pure l’esposizione del menu del giorno, che può spingere qualcuno a entrare apposta per usare il bar, in concorrenza con quelli esterni

quindi se si fanno delle feste di carnevale, CRE ecc…, non serve nulla in quanto non sono considerati spettacoli.

Al contrario: fatto salvo che si tratti di feste private, se c’è accesso di pubblico va presentata una comunicazione ex art. 68/69 TULPS (oppure SCIA/autorizzazione se c’è lo scopo di lucro).

La comunicazione ex art. 68/69 TULPS se non c’è scopo di lucro? :thinking:

La comunicazione ex art. 68/69 TULPS se non c’è scopo di lucro?

Le sentenze della Corte Costituzionale 15/02/1970 n. 56 e 15/12/1967 n. 142 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 del TULPS per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.

Sulla imprenditorialità vedi:

Il mio dubbio non era sull’imprenditorialità (le sentenze della Corte Costituzionale sono conosciute), ma sullo strumento della “comunicazione ex art. 68/69 TULPS”.

Mi rimane solo un vuoto,.
La comunicazione sarà fatta dalla Parrocchia nella persona del Parroco, è necessario essere iscritti al REA e fare una comunicazione contestuale a Camera di Commercio? chi si occuperà del bar saranno i volontari

Sì, solitamente in questi casi viene richiesta l’iscrizione.
Gli enti ecclesiastici e le parrocchie in quanto tali non si iscrivono nel R.E.A., a meno che non abbiano attività quali scuola privata, cinema/teatro, organizzazione di viaggi, ristorante, bar e altre attività di impresa indipendenti dalla partecipazione alle attività ecclesiali.

La gestione del bar parrocchiale si qualifica come attività commerciale vera e propria, con quanto ne consegue sotto il profilo degli obblighi contabili, del pagamento delle imposte dirette e di altri adempimenti di carattere fiscale.
Attenzione all’utilizzo di volontari come “dipendenti” nella gestione del bar.

Se tutta la materia - come sembra - è nuova per voi e per il parroco, sarebbe opportuno consultare dei professionisti.