Gentile Dott. Chiarelli,
Le sottopongo un quesito sull’applicazione della riserva per il Servizio Civile Universale:
Il concorso è bandito in forma aggregata tra 3 Comuni per un totale di 6 posti, ma con una ripartizione specifica delle riserve per singolo ente:
Comune A: 2 posti, di cui 1 riservato al Servizio Civile Universale;
Comune B: 2 posti, di cui 1 riservato alle Forze Armate;
Comune C:2 posti, di cui 1 riservato al Servizio Civile Universale.
I restanti 3 posti (uno per comune) sono destinati ai candidati non riservatari. Il bando richiama genericamente le norme di legge, senza disciplinare esplicitamente la dinamica degli scorrimenti futuri.
Le chiederei gentilmente di chiarire:
1.Natura della riserva nello scorrimento: In caso di future assunzioni tramite scorrimento della graduatoria, la quota del 15% per il Servizio Civile deve considerarsi già “saturata” con le prime assunzioni o va ricalcolata sul totale dei nuovi assunti?
Ambito di calcolo (Ente vs Aggregazione): Essendo i posti riferiti a piante organiche di enti diversi, il calcolo della riserva residua negli scorrimenti deve avvenire sulla base delle assunzioni totali dell’aggregazione o deve essere isolato per ogni singolo Comune (considerando quindi la dotazione organica e i precedenti utilizzi di ciascun ente)?
Gestione del diritto al posto: Se un Comune decide di attingere alla graduatoria per un nuovo posto, ma ha già assolto l’obbligo di riserva previsto dal bando, deve comunque applicare la riserva del 15% sul nuovo scorrimento se la frazione di posto lo prevede?
La ringrazio molto per il Suo aiuto nel fare chiarezza su questa complessa architettura concorsuale.
Ecco la disamina giuridica e operativa per ciascuno dei quesiti posti, basata sulle norme generali relative ai concorsi pubblici (D.P.R. 487/1994, D.Lgs. 165/2001, art. 18 comma 4 D.Lgs. 40/2017 come modificato dal D.L. 44/2023) e la giurisprudenza amministrativa in materia di riserve di posti e scorrimento delle graduatorie.
1. Natura della riserva nello scorrimento
La quota di riserva NON va ricalcolata ex novo ad ogni scorrimento, ma si considera già “saturata” se assolta con i primi reclutamenti previsti dal bando.
Principio generale: La riserva di legge è un meccanismo mirato ad attuare la quota di posti messi a concorso. Una volta approvata la graduatoria ed effettuate le prime assunzioni (nel vostro caso, i 6 posti originari), le riserve stabilite dal bando hanno esaurito la loro funzione predeterminata.
Funzionamento negli scorrimenti: Se un ente decide di attingere successivamente alla graduatoria per coprire ulteriori posti sopravvenuti rispetto a quelli del bando, lo scorrimento deve avvenire di norma secondo l’ordine generale di merito (ovvero la graduatoria generale), a meno che non si verifichino due condizioni specifiche:
Il candidato riservatario già individuato nel bando originario per quel posto non abbia rinunciato o sia decaduto prima della presa di servizio (in tal caso lo scorrimento serve a “coprire” la riserva originaria non fruita);
L’ente deliberi una nuova programmazione dei fabbisogni e applichi formalmente il calcolo delle riserve di legge sul nuovo scaglione di assunzioni o sulla quota residua di frazioni accumulate.
2. Ambito di calcolo: Ente singolo vs Aggregazione
Il calcolo delle riserve e delle eventuali quote residue negli scorrimenti futuri deve avvenire su base ISOLATA PER OGNI SINGOLO COMUNE.
Sebbene la procedura concorsuale sia svolta in forma aggregata/unificata per ragioni di efficienza e celerità amministrativa, sussistono tre elementi chiave:
Soggettività giuridica autonoma: La titolarità del rapporto di lavoro e la dotazione organica (PTFP - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale) appartengono esclusivamente al singolo Comune.
Calcolo delle percentuali e quote: L’obbligo di legge per le riserve (comprese quella del 15% per il Servizio Civile di cui al D.L. 44/2023 e del 30% per le Forze Armate ex D.Lgs. 66/2010) fa capo al bilancio e alla programmazione del singolo Ente datore di lavoro.
Gestione dei resti e delle frazioni: L’eventuale frazione di posto non utilizzata o il cumulo con concorsi precedenti e futuri (ex art. 18, c. 4, D.Lgs. 40/2017) riguarda la storia assunzionale del singolo Comune, non dell’unione temporanea di Comuni che ha promosso il bando aggregato.
Nel vostro bando, la ripartizione Puntuale per Comune (Comune A: 1 riserva SCU + 1 ordinario; Comune B: 1 riserva FF.AA. + 1 ordinario; Comune C: 1 riserva SCU + 1 ordinario) conferma proprio la separazione delle posizioni d’organico degli enti.
3. Gestione del diritto al posto negli scorrimenti singoli
Se un Comune attinge alla graduatoria per un nuovo posto (oltre i 2 originari) e ha già assolto la riserva prevista dal bando, di norma prosegue mediante scorrimento di MERITO GENERALE, salvo verifica della frazione di posto cumulata nell’ente.
Per gestire correttamente l’eventuale “frazione di posto” nell’Ente:
Assolvimento dell’obbligo iniziale: Per le prime 2 assunzioni del Comune (es. Comune A), 1 posto è andato al Servizio Civile Universale e 1 al candidato di merito. Il Comune A ha quindi già saturato al 50% le sue assunzioni iniziali con posti riservati.
Calcolo matematico della frazione (15%):
Per 1 posto bandito: $1 \times 0,15 = 0,15$ posti riservati.
Poiché nei concorsi le frazioni inferiori a 0,50 non danno diritto al posto riservato immediato, teoricamente il Comune con 2 posti non avrebbe neppure raggiunto la frazione minima dell’unità (a meno che non avesse già un accumulo di frazioni da concorsi precedenti della stessa amministrazione). Se il bando ha attribuito comunque 1 posto alla riserva SCU su 2 posti, il Comune ha applicato la riserva in modo espansivo/fissato dal bando originario.
Approvvigionamento sul 3° o ulteriore posto (Scorrimento):
Se il Comune A attinge per un 3° posto: applicando il 15% su 3 posti complessivi ($3 \times 0,15 = 0,45$), la quota calcolata è comunque pari a 0,45, ovvero inferiore alla frazione di 0,50 necessaria per far scattare l’arrotondamento all’unità superiore.
Di conseguenza, l’assunzione per il 3° posto spetta di diritto al primo candidato idoneo nella graduatoria generale di merito, non riservatario.
Quadro Sintetico e Raccomandazioni Operative
Aspetto
Regola Operativa
Iscritti/Qualifica riserva nello scorrimento
Esaurita con le assunzioni originarie del bando; lo scorrimento procede in via ordinaria per merito.
Perimetro di applicazione
Singolo Comune: ogni ente monitora unicamente la propria dotazione organica e le proprie assunzioni.
Posti aggiuntivi / Scorrimenti
Salvo frazioni superiori a 0,50 maturate dall’ente o esplicita previsione in determina di scorrimento, i nuovi posti vanno attribuiti per ordine generale di graduatoria.
Consiglio per l’Amministrazione: In assenza di clausole dettagliate nel bando, si suggerisce che la Giunta o il Dirigente/Responsabile del Personale del singolo Comune adotti una determina motivata di utilizzo della graduatoria prima dell’attingimento, esplicitando il calcolo delle riserve sul proprio fabbisogno (es. “Preso atto dell’avvenuto assolvimento della quota riservataria sui primi 2 posti, si procede allo scorrimento a favore del primo idoneo della graduatoria generale…”). Questo protegge l’atto da eventuali ricorsi dei candidati idonei o dei riservatari.
Grazie per la risposta.
Il comune A ha proceduto allo scorrimento della graduatoria in seguito ad una modifica del piano dei fabbisogni. In totale assumerà 11 persone (inclusi i due posti iniziali del bando), in questo caso il comune in questione si porterà la frazione al prossimo concorso oppure no?
Grazie in anticipo per la risposta
In questo caso il Comune A si porterà la frazione al prossimo concorso?
Sì, assolutamente.
Ai sensi dell’art. 18, c. 4, D.Lgs. 40/2017, quando l’applicazione della riserva genera una frazione di posto che non consente la copertura immediata di un’ulteriore unità, la frazione di resto non cade in prescrizione, ma si accumula e si trasla come quota d’obbligo da calcolare nei successivi concorsi pubblici per personale non dirigenziale che verranno banditi dallo stesso Comune.