Case appartamenti vacanze destinazione

Buonasera.

In caso di un’avvio di CAV dopo l’entrata in vigore della l.r. 61/2024 ma oltre il 30 giugno 2026, come ci comportiamo con le disposizioni sulla destinazione d’uso, viene comunque differita al 31 dicembre 2027?

Grazie

saluti

5. Attività avviate dopo l’entrata in vigore della l.r. 61/2024 e ed entro il 30 giugno 2026

L’applicazione delle nuove disposizioni sulla destinazione d’uso viene differita al 31 dicembre 2027.

No, la differimento al 31 dicembre 2027 non si applica alle attività avviate oltre il 30 giugno 2026.

Il regime transitorio introdotto dalle modifiche normative (L.R. 9/2026 di riforma del Testo Unico del Turismo di cui alla L.R. 61/2024) stabilisce perimetro e termini temporali ben definiti per la deroga sulla destinazione d’uso:

  • Attività avviate entro il 30 giugno 2026: Beneficiano del differimento dell’obbligo di adeguamento della destinazione d’uso turistico-ricettiva fino al 31 dicembre 2027.

  • Attività avviate dopo il 30 giugno 2026: Non rientrano nella finestra di differimento transitorio. Di conseguenza, devono essere avviate sin da subito in immobili con la corretta destinazione d’uso turistico-ricettiva .

Quadro di Sintesi

Periodo di avvio dell’attività Regime sulla Destinazione d’Uso
Attività esistenti all’entrata in vigore della L.R. 61/2024 Regime di salvaguardia dei diritti acquisiti e continuità aziendale (fino ad eventuale cessazione o cambio titolarità).
Avvio tra entrata in vigore L.R. 61/2024 e il 30 giugno 2026 Applicazione differita al 31 dicembre 2027.
Avvio dal 1° luglio 2026 in poi Nessun differimento: obbligo immediato di destinazione turistico-ricettiva.