L’applicazione del nuovo CCNL Area Funzioni Locali (triennio 2022-2024), firmato in via definitiva all’inizio del 2026, introduce precise tutele per l’allineamento della retribuzione di posizione minima dei dirigenti e per la ripartizione degli incrementi legati alle posizioni.
Ecco l’analisi tecnica e operativa per rispondere in modo lineare a ciascuno dei tuoi quesiti, distinguendo le regole sulla decorrenza da quelle procedurali.
1. Applicazione dell’Art. 22, comma 6 (Minimo della Retribuzione di Posizione)
Il comma 6 stabilisce la parificazione del valore minimo della retribuzione di posizione della dirigenza delle Funzioni Locali (sezione RAL) a quella dei dirigenti statali di seconda fascia, fissando l’importo a € 14.515,11 annui lordi per 13 mensilità.
Da quando decorre l’adeguamento e gli arretrati?
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La decorrenza economica ordinaria: Come previsto dalla struttura finanziaria del rinnovo 2022-2024, i nuovi valori a regime delle voci fisse (sia lo stipendio tabellare che i nuovi minimi della retribuzione di posizione) decorrono dal 1° gennaio 2024.
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La situazione per il 2022 e 2023: Per gli anni 2022 e 2023, la copertura contrattuale degli incrementi è assorbita esclusivamente dall’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) erogata o dagli anticipi di legge. Pertanto, il riallineamento al nuovo minimo di € 14.515,11 non retroagisce alla data di assunzione del dirigente (31/12/2022), ma si attiva formalmente con decorrenza 01/01/2024.
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Il calcolo degli arretrati: Al dirigente in servizio dal 31/12/2022 spettano gli arretrati calcolati sulla differenza tra il valore precedentemente percepito e la nuova soglia minima di € 14.515,11, ma esclusivamente a partire dal 1° gennaio 2024 fino alla data di effettivo adeguamento mensile in busta paga (al netto di quanto già corrisposto a titolo di anticipazioni o IVC sulle medesime decorrenze).
2. Applicazione del Comma 5 del medesimo Art. 22
Il comma 5 dell’art. 22 disciplina la destinazione e le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall’incremento della retribuzione di posizione. L’incremento standard previsto dal comma 4 (pari a € 1.792,44 annui lordi a regime dal 1° gennaio 2024) serve prioritariamente ad adeguare i valori delle posizioni dirigenziali attive nell’ente.
Il combinato disposto dei commi 4, 5 e l’estensione alle posizioni non coperte risponde a una logica di allineamento complessivo del sistema di pesatura dell’ente:
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Finalità del comma 5: Le risorse finanziarie destinate agli incrementi di cui al comma 4 confluiscono nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Il comma 5 impone che tali somme siano destinate all’adeguamento dei valori delle retribuzioni di posizione dei singoli incarichi dirigenziali.
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La flessibilità organizzativa: Poiché l’incremento di € 1.792,44 opera a valere sulle risorse complessive stanziate storicamente sul monte salari 2021 (con i successivi incrementi percentuali del fondo), l’adeguamento non deve necessariamente essere “flat” (in misura identica) per tutte le posizioni se l’ente decide di rivedere la propria graduazione delle funzioni, purché venga garantito il rispetto dei minimi contrattuali (i famosi € 14.515,11) e non si superi il tetto massimo contrattuale (€ 48.084,81).
3. Procedura per l’attribuzione della maggiorazione sulle posizioni vacanti
Veniamo al caso specifico da te sollevato: l’adeguamento del valore economico della retribuzione di posizione per i posti che risultavano non coperti (vacanti) alla data di riferimento del 31/12/2021.
Per attribuire correttamente la maggiorazione di € 1.792,44 (con decorrenza 01/01/2024) a queste specifiche posizioni, l’ente non può agire con un mero automatismo contabile, ma deve seguire un iter amministrativo e contrattuale ben definito.
La procedura corretta si articola nelle seguenti fasi sequenziali:
Fase 1: Informazione sindacale
Prima di adottare qualsiasi atto, l’ente deve attivare la procedura di informazione contrattuale ai soggetti sindacali firmatari (e, ove previsto dai sistemi di relazioni sindacali interni per gli enti con un numero significativo di dirigenti, l’Organismo Paritetico per l’Innovazione - OPI). L’oggetto è l’articolazione delle posizioni dirigenziali e i riflessi finanziari sui fondi.
Fase 2: Atto di indirizzo e verifica della capienza del Fondo
Il Servizio Risorse Umane (o l’organo di direzione politica negli enti locali, tramite deliberazione di Giunta) deve predisporre un atto che quantifichi le risorse della contrattazione decentrata dirigenziale, verificando che il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato sia stato correttamente incrementato delle quote percentuali previste dal nuovo CCNL a decorrere dal 2024 (e dello 0,22% aggiuntivo dal 2025). L’inclusione delle posizioni vacanti al 31/12/2021 serve a garantire che il “valore teorico” dell’organigramma dell’ente sia allineato ai nuovi standard contrattuali.
Fase 3: Aggiornamento del Sistema di Graduazione delle Posizioni
I valori economici delle posizioni (anche se vacanti) sono legati alla pesatura dell’ufficio. L’ente deve procedere al formale aggiornamento dei valori economici delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica / Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
Nota operativa: Il provvedimento d’ufficio (solitamente una determinazione del dirigente del personale o una delibera di Giunta) ridetermina il valore economico associato a quella specifica struttura, incrementandolo della quota spettante (fino a € 1.792,44), affinché il bando di mobilità o il futuro concorso per la copertura di quel posto rechi già il trattamento economico di posizione aggiornato ai sensi del nuovo CCNL.
Fase 4: Sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo (CDI)
La formale destinazione delle risorse del Fondo e i criteri generali per l’applicazione degli incrementi delle posizioni (incluse le modalità di utilizzo dei residui derivanti dalle temporanee vacanze dei posti) devono essere recepiti nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della dirigenza per la annualità di riferimento. Una volta firmato il CDI e ottenuto il visto dei revisori dei conti, la nuova base economica della posizione è pienamente esigibile dal momento in cui un nuovo dirigente prenderà servizio in quel posto (o dal 01/01/2024 se la posizione è stata coperta nel corso del biennio).