Cessazione attività senza comunicazione della ditta

Buongiorno,
spesso nel mio ufficio si pone spesso il problema di come procedere nel caso in cui si venga a conoscenza della cessazione dell’attività senza che la ditta interessata ne abbia fatto comunicazione (es. Per controllo polizia municipale che trova i locali completamente dismessi, morte dell’imprenditore in caso di impresa individuale, comunicazione di cessazione pervenuta dalla Camera di Commercio). In casi del genere, è corretto adottare un provvedimento in cui si prende atto della cessazione e lo si trasmette agli enti interessati, magari successivo alla richiesta inviata alla ditta per sollecitare l’eventuale comunicazione di cessazione?
Inoltre, nel caso in cui il Prefetto ordini la cessazione dell’attività, il SUAP come deve procedere con la Scia presentata per la quale sono ampiamente decorsi i 60gg per le verifiche? Grazie mille

Bisognerebbe vedere la legge regionale riguardante l’attività in questione. Nella materia del commercio può avere senso determinare una data di effettiva cessazione in altre materie, meno.
Più che adottare un atto che determini la cessazione d’ufficio (la cosa è prescritta da una legge?) è bene avere agli atti dei riscontri sull’effettiva interruzione dell’attività da tirare fuori al momento giusto. Per esempio, nel caso del commercio al dettaglio, 365 gg consecutivi di mancato esercizio determinato la necessità di una nuova SCIA. Ecco, in questo caso, è bene poter opporre la certezza dei 365 gg di mancata esercizio.

Sono due aspetti non connessi. Il prefetto interviene ai fini della pubblica sicurezza (non vedo, altrimenti, perché parli di prefetto). Sul punto puoi vedere il TAR Toscana n. 606/2019

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Oltre al commercio, il problema si è posto in caso di sede principale di agenzia di viaggi di fatto risultante inattiva e praticamente dismessa da un controllo della Polizia Municipale ma che continua ad aprire sedi secondarie in altri Comuni. O anche in caso di laboratorio artigianale alimentare, dismesso e a breve oggetto di nuova scia da altro soggetto (senza comunicazione di cessazione del precedente). Ancora, in caso di inattività di un albergo in assenza di comunicazione e in presenza di chiarimenti richiesti dalla Regione.
Le singole normative regionali non chiariscono come procedere in caso di mancata comunicazione, offrendo poche soluzioni come la sospensione dell’attività per mancata comunicazione della chiusura temporanea p.e.
L’intervento del prefetto, invece, si riferiva ad un noleggio senza conducente; effettivamente è la legge nazionale a riconoscere al prefetto il potere di inibire l’attività, ma nulla dice circa le eventuali competenze suap in conseguenza dell’atto inibitorio del prefetto. Sarebbe corretto metterlo agli atti senza intervenire direttamente con un provvedimento (ordinanza cessazione attività ad es.)?

Bisognerebbe vedere caso per caso. In via generale posso dirti che la possibilità di chiudere, sanzionare, ordinare, ecc. deve essere prevista dalla legge. Alcune attività non sono nemmeno sottoposte ad abilitazione (vedi artigiani) quindi, di fatto, non è pertinente domandarsi, dal punto di vista del SUAP ma, meglio ancora, dal punto di vista del servizio “attività” economiche, se sia necessaria o meno una cessazione d’ufficio. Rammenta che siamo in un paese dove c’è libertà di esercizio di attività di impresa. Puoi limitare questo diritto (in senso lato) là dove la legge di dice come, dove, quando.
Sì, relativamente al NSC, l’autorità competente è il Prefetto e, come ogni altra autorità competente, soggiace alla legge. Nel caso di specie all’art. 19, comma 3 della legge 241/90. Per le considerazioni sul SUAP vedi qua )in senso lato): Casa Riposo - SUAP - n°2 da mario.maccantelli

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