Chiarimento su tatuatori "guest" e obbligo SCIA in Toscana

Salve, vorrei un chiarimento pratico sulla figura del cosiddetto “tatuatore guest”. Parliamo di un professionista che possiede già una propria sede fissa e tutti i requisiti di legge, ma che occasionalmente si sposta per tatuare sporadicamente (per uno o pochissimi giorni) come ospite presso lo studio di un collega (anch’esso regolarmente autorizzato e con sede fissa a norma).

Il mio dubbio è il seguente: dato che il negozio ospitante è già in possesso di tutte le autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti, il tatuatore guest è comunque obbligato a presentare una propria "SCIA " anche solo per una prestazione di un singolo giorno?

In sintesi, vorrei capire se la sede fissa dello studio ospitante sia sufficiente a ‘coprire’ l’attività sporadica dell’ospite o se sia sempre necessaria una notifica autonoma per evitare che la prestazione venga contestata come esercizio abusivo o attività itinerante.

Grazie.

Tatuatori “Guest” e Obbligo SCIA in Toscana

CONTENUTO

In Toscana, i tatuatori che operano come “guest” (ospiti temporanei in studi di tatuaggi) sono soggetti a specifiche normative riguardanti l’avvio della loro attività. È fondamentale che questi professionisti presentino la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Servizio Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui intendono lavorare. Questa obbligatorietà è stabilita dal D.Lgs. 33/2013, che ha riordinato le procedure per l’avvio delle attività commerciali, e dalla Legge Regionale Toscana 59/2009, che disciplina l’igiene e la sicurezza nel settore estetico e del tatuaggio, in particolare negli articoli 5 e 7.

La SCIA è necessaria per le attività sanitarie temporanee che superano i 15 giorni all’anno. In questo caso, la ASL competente deve effettuare una verifica entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Per eventi che durano meno di 15 giorni, è sufficiente una comunicazione informale alla ASL.

È importante sottolineare che la mancata presentazione della SCIA può comportare sanzioni pecuniarie significative, che variano da 1.000 a 10.000 euro, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali, art. 32).

CONCLUSIONI

I tatuatori “guest” in Toscana devono prestare particolare attenzione alle normative locali riguardanti l’avvio della loro attività. La presentazione della SCIA non solo è un obbligo legale, ma è anche un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei clienti. Ignorare queste disposizioni può portare a sanzioni severe e compromettere la propria attività professionale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza di queste normative è cruciale, non solo per garantire il rispetto delle leggi, ma anche per fornire informazioni corrette e tempestive ai cittadini e ai professionisti del settore. La capacità di gestire e comunicare le procedure relative alla SCIA è un aspetto fondamentale del servizio pubblico, che contribuisce a un ambiente di lavoro più sicuro e regolamentato.

PAROLE CHIAVE

Tatuatori, Guest, SCIA, Toscana, Normativa, D.Lgs. 33/2013, Legge Regionale Toscana 59/2009, Sanzioni, ASL, SUAP.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 33/2013 - Riordino delle procedure per l’avvio delle attività commerciali.
  • Legge Regionale Toscana 59/2009 - Normativa sull’igiene e sicurezza in estetica e tatuaggio.
  • D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali, art. 32.
  • Fonti ARPAT Toscana e SUAP Firenze.

immagine

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli

o è un lavoro al domicilio (urada qua: Attività di estetista a domicilio ) oppure è un affitto di poltrona, quindi SCIA per ogni luogo oppure è un rapporto di lavoro subordinato, in questo caso non occorrono abilitazioni