Cin estintori e rilevatore di gas

Buongiorno, con l’introduzione del CIN è stato apportata, con il decreto 18 ottobre 2023 n. 145, l’introduzione del Cin e novità in materia della sicurezza all’art. 13 ter del decreto sopracitato.

Domanda: gli estintori sono obbligatori per tutte le attività ricettive o solo per quelle in forma imprenditoriali? e obbligatori anche per gli appartamenti sopra i 200mq (anche non imprenditoriali)? giusto? o per tutti gli appartamenti indistintamente?
Grazie

Invito alla lettura delle FAQ e dell’art. 13-ter, in particolare il comma 7 e 9

Vedi, in particolare la FAQ 4.2

Un conto sole le strutture ricettive e un conto le locazioni, vedi qua:

Sulle faq sembra tutte, ma se prendi la legge pubblicata sulla gazzetta parla di imprenditoriali… c’è discrepanza… poi perchè scrivere dei 200 mq se vale su tutte?

Il citato art. 13-ter, comma 7, secondo periodo, afferma:

IN OGNI CASO, TUTTE le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Mentre il primo periodo dispone:

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 […] gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.


Dal lato sanzioni ex comma 9, infatti, sono previste sanzioni diverse per le ipotesi cui al primo e al secondo periodo