Codice dell'ambiente

Buongiorno…in merito al codice dell’ambiente, in particolare il d.lgs. 2006 n.152 nell’art.3 quinquies il legislatore prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e bolzano adottino forme di tutela giuridica dell’ambiente molto più restrittive rispetto a quelle statali ma perché l’ambiente nonostante sia generalmente oggetto di competenza esclusiva dello Stato è una materia trasversale quindi le Regioni possono legittimamente invadere la competenza statale?

L’intervento delle Regioni in materia ambientale non costituisce un’invasione illegittima della competenza statale, ma rappresenta la naturale applicazione della struttura costituzionale dell’ambiente come “materia-valore” (o materia trasversale).

Pur assegnando l’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, il sistema opera secondo il principio dello standard minimo inderogabile.

1. L’ambiente come “Materia-Valore” Trasversale

La Corte Costituzionale (a partire dalle sentenze fondamentali n. 407/2002 e n. 378/2007) ha chiarito che l’ambiente non è una “materia” in senso tradizionale (ossia un perimetro delimitato di oggetti), ma una materia-valore o un interesse trasversale.

Ciò significa che la tutela ambientale penetra e si interseca costantemente con materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, quali:

  • Governo del territorio e urbanistica

  • Tutela della salute

  • Agricoltura e caccia

  • Produzione e distribuzione dell’energia

  • Protezione civile

2. Il ruolo dello Stato: fissare la soglia minima inderogabile

In quanto titolare della competenza esclusiva, lo Stato fissa il livello minimo, uniforme e inderogabile di tutela su tutto il territorio nazionale. Questa soglia serve a garantire:

  • Un’adeguata ed omogenea protezione dell’ecosistema.

  • L’eguaglianza dei diritti fondamentali dei cittadini su scala nazionale (art. 3 Cost.).

  • La tenuta dell’unità giuridica ed economica dello Stato.

3. La deroga “in melius” regionale (Art. 3-quinquies, co. 2, D.Lgs. 152/2006)

Le Regioni non legiferano “invasivamente” nell’ambiente in quanto tale, ma esercitano le proprie competenze settoriali (es. pianificazione territoriale o tutela della salute).

Nel fare ciò, l’art. 3-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) riconosce che le Regioni e le Province Autonome possono legittimamente prevedere standard ambientali più restrittivi o protettivi rispetto a quelli statali.

La logica giuridica si articola in due punti:

  1. Derogabilità in melius: Lo standard statale è un pavimento (soglia minima), non un soffitto. Pertanto, aumentare la tutela non viola la legge statale, ma ne rafforza la ratio d’impostazione.

  2. Specificità territoriali: Le Regioni conoscono le peculiarità idrogeologiche, paesaggistiche o di inquinamento del proprio territorio e possono applicare misure stringenti per far fronte a criticità locali.

4. I limiti dell’intervento regionale

La facoltà regionale di inasprire i vincoli ambientali non è illimitata. La legge statale e la Consulta pongono tre paletti invalicabili:

  • Divieto di deroga in peius: Le Regioni non possono mai abbassare i livelli di tutela o estendere le deroghe al di sotto dello standard minimo statale.

  • Proporzionalità e non discriminazione: Le norme regionali più restrittive devono essere giustificate da situazioni particolari e non devono tradursi in un’arbitraria discriminazione o in un ingiustificato aggravio procedimentale.

  • Nessuna interferenza con la concorrenza: Le restrizioni non possono paralizzare irragionevolmente le attività economiche, il mercato comune o la libera circolazione dei beni.