Collaudo degli appalti, il MIT restringe l’incompatibilità: conta solo la gara dell’opera da verificare | Il Giornale dei Comuni https://share.google/tVBB30rIWhFwXoMTS
MIT n. 3687/2025: l’incompatibilità del collaudatore si restringe alla specifica gara d’appalto e alle funzioni di vigilanza
CONTENUTO
Con il parere n. 3687/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito importanti chiarimenti circa i limiti dell’incompatibilità per l’incarico di collaudatore. Il fulcro della questione riguarda il rapporto tra il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e il collaudatore statico.
Il Ministero ribadisce che sussiste una chiara incompatibilità tra chi svolge funzioni di vigilanza (come il CSE) e chi è chiamato a effettuare il collaudo. Il principio cardine è che il collaudatore deve essere un soggetto terzo e imparziale, agendo in una condizione di piena autonomia e libertà da potenziali condizionamenti che potrebbero derivare dall’aver monitorato l’esecuzione del contratto.
L’orientamento espresso chiarisce che la causa di incompatibilità rilevante, ai sensi dell’art. 116, comma 6, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), è l’aver partecipato alla procedura di gara relativa ai lavori che devono essere oggetto di verifica. Spetta alla Stazione Appaltante il compito di valutare in concreto l’assenza di conflitti di interesse, specialmente laddove il CSE operi in modo autonomo rispetto alle altre figure della fase esecutiva.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico del parere è la delimitazione del perimetro di incompatibilità: il divieto di assumere l’incarico di collaudatore scatta tassativamente per chi ha partecipato alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori o ha svolto attività di vigilanza sul contratto (come il CSE). La ratio è garantire la terzietà del giudizio finale sull’opera.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli uffici tecnici devono verificare rigorosamente, prima dell’affidamento dell’incarico di collaudo, che il soggetto individuato non abbia preso parte alla gara d’appalto dei lavori, come prescritto dall’art. 116 del D.Lgs. 36/2023. Un errore nella nomina potrebbe esporre l’amministrazione a contestazioni sulla validità degli atti di collaudo e a potenziali rilievi in sede di controllo.
- Per il Concorsista: Il tema rientra pienamente nella disciplina del Diritto Amministrativo e della Contrattualistica Pubblica, con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto e ai controlli (collaudo e verifica di conformità). È essenziale memorizzare il collegamento tra il principio di imparzialità e le cause ostative previste dal nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023).
PAROLE CHIAVE
Collaudo, Incompatibilità, MIT, D.Lgs. 36/2023, Coordinatore Sicurezza Esecuzione, Conflitto di interessi, Stazione Appaltante.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- MIT, Parere n. 3687/2025: Chiarimenti sull’incompatibilità tra le funzioni di vigilanza (CSE) e l’attività di collaudo statico.
- D.Lgs. 36/2023, art. 116, comma 6, lett. e): Disposizione del Codice dei Contratti Pubblici che individua l’incompatibilità per i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara dei lavori da collaudare.
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