Come funziona la delega alla stazione appaltante qualificata – Le Autonomie Come funziona la delega alla stazione appaltante qualificata – Le Autonomie
Parere MIT n. 3869/2025 e TAR Piemonte n. 993/2026: la gestione della delega alla Stazione Appaltante Qualificata
CONTENUTO
Il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti impone agli enti non qualificati di ricorrere alla delega verso una Stazione Appaltante Qualificata (SAQ) per l’affidamento di contratti di lavori superiori a 500.000 € o per servizi e forniture che eccedano le soglie dell’affidamento diretto.
Secondo quanto chiarito dal Parere MIT n. 3869/2025, tale delega determina uno spostamento integrale della procedura di gara in capo alla SAQ, la quale ne assume la piena responsabilità. Un punto cardine riguarda la governance della procedura: non esiste un RUP unico. Le figure di responsabilità sono coordinate ma distinte tra i due enti coinvolti:
- La SAQ nomina un proprio RUP per la fase di gara, con competenza specifica sulla nomina della commissione, l’acquisizione del CIG e l’aggiudicazione.
- L’ente delegante mantiene invece un proprio responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.
Sotto il profilo della legittimità, la Delibera ANAC n. 255/2224 specifica che, sebbene la decisione a contrarre resti in capo all’ente non qualificato, è la SAQ a garantire la legittimità degli atti di gara. Coerentemente, il TAR Piemonte, con sentenza n. 993/2026, ha stabilito che eventuali impugnazioni contro gli atti della procedura di gara devono essere rivolte direttamente contro la SAQ e non contro l’ente delegante.
CONCLUSIONI
La delega alla SAQ non è un mero supporto amministrativo, ma un trasferimento di funzioni che scinde le responsabilità: la gestione della gara appartiene alla stazione qualificata, mentre la genesi dell’esigenza (programmazione) e la finalizzazione del contratto (esecuzione) restano all’ente delegante.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale distinguere i perimetri di responsabilità gestionale ed erariale. Il RUP dell’ente delegante non deve interferire nelle operazioni di gara gestite dalla SAQ, poiché la legittimità di tali atti ricade sulla stazione qualificata. La vigilanza operativa deve concentrarsi sulla corretta progettazione a monte e sul monitoraggio dell’esecuzione a valle.
- Per il Concorsista: il tema rientra nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina sui Contratti Pubblici. È un caso di studio rilevante per comprendere l’istituto dell’avvalimento, della centralizzazione delle committenze e la figura del RUP (Responsabile Unico del Progetto/Procedimento) nella sua articolazione multipolare introdotta dalle recenti prassi interpretative.
PAROLE CHIAVE
Stazione Appaltante Qualificata, SAQ, RUP, Delega di gara, Codice dei Contratti Pubblici, Responsabilità amministrativa, Procedure di affidamento.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Parere MIT n. 3869/2025: specifica la distinzione tra il RUP della SAQ (fase di gara) e il RUP dell’ente delegante (programmazione ed esecuzione).
- Sentenza TAR Piemonte n. 993/2026: chiarisce la legittimazione passiva della SAQ in caso di ricorsi giurisdizionali sugli atti di gara.
- Delibera ANAC n. 255/2224: definisce la ripartizione dei compiti tra decisione a contrarre (ente delegante) e garanzia di legittimità degli atti (SAQ).
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