Commissione concorso

Nell’ambito di un concorso per esami bandito da un ente locale, RSU può essere nominato componente esperto di commissione esaminatrice nel proprio Ente?

No, un componente della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) non può essere nominato componente esperto (o ordinario) della commissione esaminatrice di un concorso pubblico indetto dal proprio Ente.

1. Il quadro normativo

La nomina di un membro RSU in una commissione concorsuale è preclusa dalle norme inderogabili che disciplinano l’accesso al pubblico impiego e la composizione degli organi esaminatori:

  • Art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego): stabilisce espressamente che la composizione delle commissioni debba avvenire esclusivamente con esperti di provata competenza che “non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti dei sindacati o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

  • Art. 9 del D.P.R. 487/1994 (come riformato dal D.P.R. 82/2023): ribadisce le medesime cause di incompatibilità, volte a garantire la rigida separazione tra funzioni politiche/sindacali e funzioni gestionali e di valutazione, a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

2. Qualificazione del componente RSU

Sebbene i componenti della RSU siano eletti da tutti i lavoratori dell’Ente (iscritti e non iscritti), la candidatura e l’elezione avvengono nell’ambito di liste sindacali e l’incarico comporta l’esercizio diretto di funzioni di rappresentanza sindacale e di contrattazione collettiva integrativa. Pertanto, il membro della RSU rientra appieno nella definizione di rappresentante sindacale ai fini delle incompatibilità concorsuali.

3. Effetti giuridici di un’eventuale nomina

Qualora un Ente Locale individui o nomini un componente della propria RSU all’interno di una commissione di concorso:

  1. Vizio della composizione della commissione: l’atto di nomina risulta illegittimo per violazione di legge (art. 35, c. 3, lett. e, D.Lgs. 165/2001).

  2. Rischio di annullamento degli atti concorsuali: la presenza del componente incompatibile inficia la legittimità delle operazioni concorsuali e delle graduatorie finali, esponendo l’Ente a ricorsi al TAR da parte dei candidati ed eventualmente all’obbligo di annullamento in autotutela della procedura.