Commissione per musica dal vivo durante sagra

Chiedo conferma per un dubbio… Serve la CCVLPS per una sagra o comunque un evento in cui prevale appunto la somministrazione, ma durante la quale è prevista anche musica dal vivo che accompagna l’evento (senza possibilità di ballo, considerata normativa Covid, ma semplicemente tavoli e panche per consumazione e a lato un palco con un gruppo che suona)? Il luogo in cui si svolgerà l’evento è soggetto a vincolo paesaggistico ed è prevista una capienza di 400 persone.
Grazie!

l’art. 80 TULPS (con CCVLPS oppure asseverazione tecnica) si applichi quando si concretizza un luogo destinato al pubblico spettacolo in senso stretto dove il pubblico è “dentro” qualcosa (mura, transenne, ecc.) oppure anche se in spazio aperto, sono approntate sedie, tribune ecc.

Se, ad esempio, nell’esercizio di ristorazione è realizzata della musica di accompagnamento ma l’esercizio resta tale, allora non è un luogo destinato al pubblico spettacolo (poi ci sono le ipotesi limite da vedere caso per caso). Se, ad esempio, è realizzato un palco senza impianto elettrico accessibile al pubblico, in una piazza molto grande senza sedie né transenne né altro tipo di attrezzatura, allora, ugualmente, non si applica l’art. 80 TULPS limitandoci ad applicare il Titolo IV del DM 19/08/96

Per le altre cose vedi qua: SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE SPETTACOLO - Art. 38-bis del DL n. 76/2020 (scarica il pdf)

Con queste chiavi di lettura è da vedere nei dettagli se applicare o meno l’art. 80. Probabilmente, da quello che dici, direi più no che sì

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e in questo senso non sarebbe richiesta nemmeno l’autorizzazione art 68 TULPS?
Posso chiedere dove trovo dei riferimenti normativi in tal senso, in modo da mettere ad archivio? Grazie!
La semplificazione non è applicabile in quanto è un luogo soggetto a vincolo paesaggistico…

L’art. 68 si in quanto autorizzi lo spettacolo (o la scia se finisce entro le 24);
semplicemente per quanto riguarda il collegato art. 80 , se non ci sono strutture per lo stazionamento del pubblico e l’area non è delimitata, non serve l’intervento della commissione né asseverazione del professionista (tit. IX regola tecnica di prevenzione incendi sui locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, DM 19 agosto 1996) ; questo lo dichiareranno loro in una breve relazione a firma dell’organizzatore
cmq è sempre previsto il piano di emergenza e il piano con le misure safety e security, a mio avviso anche questo a firma dell organizzatore.

E’ sempre da vedere caso per caso. La mera musica di accompagnamento alla ristorazione (ad esempio) non configura pubblico spettacolo in ogni caso. La giurisprudenza vuole che anche di fornte ad uno spettacolo vero e prorio non occorre l’abilitazione ex art. 68 qualora sia realizzato non in modo imprenditoriale e senza lucro

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… ma anche se semplicemente mangi e paghi per mangiare è difficile dimostrare che non ci sia il lucro, indipendentemente da chi organizza, secondo me