Per l’accreditamento non vedo sanzioni. Nel caso delle RSA, la LR 82/2009 indica solamente (vedi art. 6):
In caso di esito negativo dei controlli, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l’adeguamento, non inferiore a trenta giorni.
In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell’accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio ed alla struttura.
Per le RSA è competete la Regione. Il comune e il SUAP non intervengono
Per i “Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona”, invece, la competenza è comunale. Come detto altre volte, il SUAP non ha nessuna competenza (parlo in generale) è solo un modello procedimentale. Vedi qua per considerazioni generali: Compiti e responsabilità del SUAP - n°4 da mario.maccantelli