Competenza degli atti da parte del Suap - Toscana

Scusate in caso di necessità di sanzione per carenza grave dei requisiti di accreditamento di una RSA. Il provvedimento è competenza del Suap o dell’ufficio comunale relativo ai servizi sociali/politiche sociali?

Di conseguenza mi chiedo se sia l’ufficio Suap a emanare e firmare gli atti di autorizzazione al funzionamento di Nidi e RSA, nonché l’autorizzazione relativa all’accreditamento di assistenti familiari (badanti), piuttosto l’ufficio comunale competente nei servizi e politiche sociali. Questi atti sono nulli altrimenti?

Per l’accreditamento non vedo sanzioni. Nel caso delle RSA, la LR 82/2009 indica solamente (vedi art. 6):

In caso di esito negativo dei controlli, la Giunta regionale ne dà comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l’adeguamento, non inferiore a trenta giorni.

In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell’accreditamento, che non può essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne dà comunicazione al comune competente per territorio ed alla struttura.

Per le RSA è competete la Regione. Il comune e il SUAP non intervengono


Per i “Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona”, invece, la competenza è comunale. Come detto altre volte, il SUAP non ha nessuna competenza (parlo in generale) è solo un modello procedimentale. Vedi qua per considerazioni generali: Compiti e responsabilità del SUAP - n°4 da mario.maccantelli

L’accreditamento è competenza della Regione ma ai sensi della LR 41/05,

Art. 20 - Strutture residenziali e semiresidenziali

  1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali,
    pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad
    integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale
    23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali,
    tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie:
    autorizzazione e procedura di accreditamento), da ultimo
    modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34 , nonché la
    modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti
    letto, sono subordinate alla verifica della compatibilità del
    progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui
    alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo
    del territorio).
  2. Il funzionamento delle strutture di cui al comma 1 è
    subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del comune
    ovvero alla comunicazione al comune nei termini e con le
    modalità indicate dal comune stesso con propri atti, al fine di
    garantire la necessaria funzionalità e qualità dei servizi, la
    sicurezza degli utenti e dei lavoratori in esse impiegati.
  3. Per l’esercizio della funzione di autorizzazione di cui al
    comma 2, il comune si avvale di apposita commissione
    multidisciplinare, costituita dall’azienda unità sanitaria locale in
    ambito zonale, composta da operatori con professionalità
    sanitarie, sociali e tecniche.

e

art.24:

  1. Il funzionamento di strutture residenziali o semiresidenziali,
    per le quali non sia stata rilasciata l’autorizzazione, determina la
    chiusura dell’attività da parte del comune competente e
    l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
    5.000,00 a euro 15.000,00.
  2. Il comune dichiara altresì la decadenza dell’autorizzazione,
    disponendo la chiusura dell’attività, nel caso in cui siano state
    commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti anche
    situazioni di pericolo per la salute degli ospiti, ovvero nel caso di
    perdita dei requisiti di cui all’ articolo 21 , comma 1, ovvero dei
    requisiti previsti dal regolamento regionale di cui all’ articolo 62 ,
    a pena di decadenza dall’autorizzazione. In tutti i casi si applica
    anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a
    euro 15.000,00.
  3. Qualora il comune riscontri la mancata adozione della carta
    dei servizi sociali, la perdita di altri requisiti, diversi da quelli di
    cui al comma 2, previsti dal regolamento regionale, ovvero non
    sia stata data comunicazione dell’avvio dell’attività ai sensi dell’
    articolo 22 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
    euro 3.000,00 a euro 10.000,00. Il comune assegna altresì un
    congruo termine per la regolarizzazione delle inadempienze e
    delle irregolarità riscontrate.
  4. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto al
    comma 3, gli importi della sanzione applicata sono aumentati
    della metà e il comune può disporre la sospensione delle attività
    della struttura.

Quindi l’ufficio comunale competente emette autorizzazione al funzionamento, sanzioni o sospensione attività. Sbaglio?

Un conto è l’accreditamento e un conto è l’autorizzazione.
Le strutture complesse sono soggette ad autorizzazione (art. 21); altre solo a comunicazione (art. 22); altri servizi, per quato accreditabili, non sono soggetti a procedure abilitative (servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona).

Per le procedure abilitative si applica la LR 41/2005 e il relativo DPGR. Il comune opera chiedendo parere alla commissione multidisciplinare costituita presoo la ASL. In questo caso le sanzioni sono comunali e sono quelle che hai citato. Per la decadenza vedi anche il DPGR 2R/2018