Concessioni demaniali: il TAR Campania limita la proroga tecnica | LavoriPubblici Concessioni demaniali: il TAR Campania limita la proroga tecnica | LavoriPubblici
TAR Campania n. 3530/2026: illegittima la proroga tecnica delle concessioni demaniali se priva di limiti temporali certi
CONTENUTO
Con la sentenza del TAR per la Campania, Napoli, Sezione VII, n. 3530 del 4 giugno 2026 (Pres. Maddalena, Est. D’Alterio), i giudici amministrativi hanno chiarito i rigidi confini entro cui può operare la proroga tecnica applicata alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.
Il Tribunale ha dichiarato illegittima la scelta dell’Amministrazione di disporre proroghe per una durata indeterminata o, comunque, estese per un periodo superiore a due stagioni balneari. Secondo il ragionamento del TAR, una proroga priva di un termine finale certo e ravvicinato non costituisce una misura cautelativa e transitoria, bensì si traduce in un rinnovo surrettizio e generalizzato della concessione.
Tale prassi è stata ritenuta in palese contrasto con il diritto eurounitario, con particolare riferimento all’art. 49 TFUE e alla direttiva sui servizi nel mercato interno. La normativa europea impone infatti che l’affidamento di beni pubblici limitati avvenga esclusivamente tramite procedure di gara trasparenti e competitive, volte a garantire la parità di trattamento tra gli operatori.
Il ricorso è stato promosso dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), la quale ha evidenziato come l’assenza di scadenze certe determini gravi asimmetrie di mercato, impedendo l’ingresso di nuovi attori economici. Un aspetto cruciale della pronuncia riguarda l’efficacia temporale: il TAR ha stabilito che l’annullamento delle proroghe non produce effetti retroattivi (ex tunc), ma decorre dall’emanazione dei nuovi atti di indirizzo, imponendo all’Amministrazione di concludere le procedure selettive entro un termine non superiore a sei mesi.
CONCLUSIONI
La sentenza pone fine alla possibilità per i Comuni di utilizzare la proroga tecnica come strumento per differire sine die l’apertura del mercato balneare. L’effetto pratico è l’obbligo per le PA di avviare immediatamente le gare, potendo beneficiare di un regime transitorio estremamente limitato (massimo due stagioni) e finalizzato esclusivamente alla gestione della fase di transizione verso il nuovo affidatario.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessaria una revisione immediata degli atti di proroga in essere. L’adozione di provvedimenti che estendano le concessioni oltre il limite delle due stagioni o senza una data di scadenza definita espone l’amministrazione a ricorsi dell’AGCM e a possibili profili di responsabilità per violazione dei principi di concorrenza. Occorre attivare le procedure di evidenza pubblica entro il termine di sei mesi indicato dal TAR.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito dei Beni Pubblici (Demanio) e del Diritto dell’Unione Europea. È fondamentale collegare questo arresto giurisprudenziale al principio di concorrenza, all’efficacia diretta delle direttive europee (Bolkestein) e ai poteri d’impulso dell’AGCM nel contrastare gli atti amministrativi restrittivi della libertà di stabilimento.
PAROLE CHIAVE
Concessioni demaniali marittime, Proroga tecnica, TAR Campania, AGCM, Diritto Eurounitario, Art. 49 TFUE, Procedure selettive.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3530 del 4 giugno 2026: sentenza che limita la durata della proroga tecnica delle concessioni demaniali e impone termini certi per le gare.
- Art. 49 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea): norma fondamentale sulla libertà di stabilimento che vieta restrizioni non giustificate alla concorrenza.
- Direttiva sui servizi nel mercato interno (Direttiva Bolkestein): atto normativo UE che impone procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali.
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