Consegna in via d’urgenza del servizio. - Giurisprudenzappalti Consegna in via d’urgenza del servizio. - Giurisprudenzappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 6702/2026: legittima la consegna in via d’urgenza dopo tre proroghe tecniche
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 6702/2026, ha chiarito i confini di legittimità tra la prosecuzione di un rapporto contrattuale scaduto e l’avvio anticipato del nuovo affidamento. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto legittima la consegna in via d’urgenza del servizio, disposta dall’amministrazione nonostante fossero già state autorizzate tre proroghe tecniche e la procedura di gara fosse ormai conclusa.
Il ragionamento della Sezione V si fonda sulla distinzione netta tra due istituti del d.lgs. 36/2023:
- L’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023, che permette di avviare le prestazioni del nuovo contratto prima della stipula ufficiale quando il rinvio dell’esecuzione potrebbe arrecare un grave danno all’interesse pubblico.
- La proroga tecnica disciplinata dall’art. 120, comma 11, che riguarda invece la prosecuzione temporanea del contratto precedente nelle more del completamento delle procedure di gara.
Secondo la sentenza, la validità della consegna d’urgenza non è inficiata dal pregresso utilizzo delle proroghe, purché sussistano i presupposti della necessità e dell’urgenza volti a tutelare l’interesse collettivo.
CONCLUSIONI
La pronuncia conferma che la consegna in via d’urgenza è uno strumento operativo autonomo e attivabile anche dopo reiterate proroghe, a condizione che la gara sia conclusa e che vi sia un rischio concreto di pregiudizio per il pubblico servizio in caso di ulteriore attesa per la stipula del contratto.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è fondamentale motivare correttamente il provvedimento di consegna in via d’urgenza richiamando il grave danno all’interesse pubblico previsto dall’art. 17, comma 9. Sul piano operativo, il RUP deve distinguere questa fase dalla proroga tecnica dell’art. 120, comma 11, per evitare contestazioni in sede di audit o rischi di responsabilità amministrativa per irregolarità nella gestione della transizione tra vecchi e nuovi appaltatori.
- Per il Concorsista: il tema rientra nella materia del Diritto Amministrativo e del Codice dei Contratti Pubblici. È un ottimo esempio di coordinamento tra le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto. Il collegamento principale riguarda il principio di continuità dell’azione amministrativa e la gestione delle sopravvenienze nelle procedure di evidenza pubblica sotto il d.lgs. 36/2023.
PAROLE CHIAVE
Appalti pubblici, Consegna in via d’urgenza, Esecuzione anticipata, Proroga tecnica, d.lgs. 36/2023, Consiglio di Stato.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 6702/2026: Sentenza che legittima l’esecuzione anticipata post-proroghe tecniche in presenza di gara conclusa.
- Art. 17, comma 9, d.lgs. 36/2023: Norma che disciplina l’esecuzione anticipata per prevenire gravi danni all’interesse pubblico.
- Art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023: Norma relativa ai presupposti e ai limiti della proroga tecnica nei contratti pubblici.
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