Controlli antimafia e autocertificazione

Buongiorno, è corretto, in tema di voltura AUA, effettuare le verifiche antimafia e che un amministratore dotato di potere di rappresentanza della società presenti un’autocertificazione per i requisiti del codice antimafia anche per conto degli altri membri del consiglio di amministrazione e dei soggetti tenuti ex art. 85 d.lgs. 159/11 (dunque un unico elenco a firma del solo amministratore istante)? O ciascuno dei membri deve presentare la propria? Anche in caso di titoli unici ex DPR 160/10 va presentata l’autocertificazione antimafia?

La dichiarazione sostitutiva è persoanale dato che è sottoposta a responsabilità penale. Se la dichiarazione sostitutiva non c’è, allora la PA controlla d’ufficio e il privato non può usufruire della dichiarazione nei rapporti con la PA (deve attendere il controllo).

Incollo un pezzo della sentenza del CdS n. 6057/2019. L’atimafia si applica a tutti gli atti di natura provvedimentale e alla SCIA:
Né giova replicare che l’espressione “rapporti” si riferisca solo ai contratti e alle concessioni, ma non alle autorizzazioni, che secondo una classica concezione degli atti autorizzatori non costituirebbero un “rapporto” con la pubblica amministrazione.

4.5. Tale conclusione non solo è smentita dal tenore letterale dell’art. 2, comma 1, lett. c), che non differenzia le une dalle altre come fanno, invece, la lett. a) e la lett. b) (che richiama la lett. a), ma anche a livello sistematico contrasta con una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell’evoluzione dell’ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a s.c.i.a., come questo Consiglio, in sede consultiva, ha chiarito nei numerosi pareri emessi in ordine all’attuazione della l. n. 124 del 1015 (v., in particolare e tra gli altri, il parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della s.c.i.a.).

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A mio avviso (ma non sono esperto in materia) il legale rappresentante può autocertificare che tutti i soggetti tenuti al requisito sono in possesso dello stesso, purché la dichiarazione sia resa nella forma corretta.
In pratica Tizio (leg. rapp.) dichiara che:

  • Caio
  • Sempronio
  • Cesare
  • Augusto
    sono in possesso dei requisiti.

Questa prassi è già prevista nel mondo degli appalti.
L’importante è che la dichiarazione sia completa.

Non è invece ammissibile che il leg. rappr. firmi la dichiarazione resa dai singoli.

Infine a mio parere le verifiche antimafia dell’AUA le deve fare l’autorità competente che rilascia la stessa:

  • il SUAP in caso di procedimento Unico, in cui la determinazione dirigenziale della Provincia è atto endprocedimentale;
  • dalla Provincia in caso di adozione della sola AUA.

In particolare nel caso della voltura, che non mi risulta nemmeno normata dal DPR 59/2013… e quindi non soggetto alla querelle su adozione e rilascio:
Art. 2 c. 1 Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento RILASCIATO dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3;

b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del RILASCIO, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale

Sì esatto, un legale rappresentante ha trasmesso dichiarazione anche in relazione agli altri membri del consiglio di amministrazione. Una domanda, probabilmente veramente sciocca, ma in tema di voltura AUA (istruttoria interamente a carico del SUAP) anche se il SUAP riscontrasse una interdittiva antimafia, comunque l’attività non potrebbe essere bloccata nei casi in cui si tratta di attività di produzione non di competenza dell’ufficio commercio. È corretto? Quindi, in quel caso, cosa dovrebbe fare il SUAP? Limitarsi a non rilasciare il titolo abilitativo (voltura aua)?

Se ritieni che sia in capo al SUAP il rilascio del titolo di voltura AUA, allora le verifiche antimafia sono in capo al SUAP e in caso di esito positivo:

  • ovviamente non rilascia il titolo;
  • segnala alla Procura la dichiarazione non veritiera;
  • segnala prontamente all’Ufficio attività produttive del Comune quanto emerso perché adotti gli atti di competenza.

Attenzione: il SUAP non assolve normalmente ai compiti né dell’ufficio commercio né dell’ufficio attività produttive né di alcun altro ufficio, ma al SUAP per motivi di organizzazione interna potrebbero essere attributi e le funzioni degli altri uffici. Solo in tal caso interviene sull’esercizio delle attività.

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Salve, mi permetto di non concordare con questa tesi. Il Suap è nato come unico punto di riferimento per le imprese nei confronti di tutti gli uffici pubblici . Se in un Comune c’è l’ufficio commercio (con a capo 1 responsabile), c’è un ufficio edilizia privata (con a capo 1 altro responsabile), un ufficio ambiente (con a capo un terzo responsabile) giusto per citare i 3 uffici con cui le imprese maggiormente interagiscono, a cosa serve il SUAP ? Solo a fare il provvedimento unico finale che raggruppa tutti gli altri endoprocedimenti? E’ pura teoria che non giova alle imprese perchè quando ci sono 3 responsabili che devono decidere su una sola pratica, le lotte intestine sono all’ordine del giorno. Nei Comuni (e mi riferisco solo ai Comuni, non agli enti esterni) chi amministra dovrebbe avere il coraggio di individuare il personale da raggruppare sotto un unico Responsabile SUAP . Gli uffici commercio e gli uffici tecnici (ambiente, edilizia privata) dovrebbero essere “naturalmente” inseriti nella struttura SUAP con un unico responsabile . Anche nei Comuni piccoli (sotto i 5.000 abitanti) purtroppo vedo ancora minimo 4 responsabili : ufficio edilizia privata, ufficio lavori pubblici, ufficio Suap, ufficio commercio. Non mi pare che questa sia la strada per la semplificazione.
Noto comunque che l’utente AlbertoV ha scritto “al suap per motivi di organizzazione interna potrebbero essere attribuiti le funzioni degli altri uffici”.

Ci mancherebbe, è solo il mio parere, che non ha pretese di essere né giusto né risolutivo dei problemi che ogni giorno ci troviamo ad affrontare.

Tuttavia è una questione di organizzazione, oltre che di normativa.

Il DPR 160 dice chiaramente che:

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Inoltre anche il recentissimo DECRETO 12 novembre 2021 “Modifica dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)” definisce “Enti terzi: gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimenti”

Il Responsabile del SUAP ha il compito di gestire i procedimenti, non di dirimere “le lotte intestine sono all’ordine del giorno”… per questo ci sono i Segretari Comunali e i Dirigenti o nei comuni più piccoli, il Sindaco.

Ogni responsabile degli uffici coinvolti deve rendere il parere limitatamente alle sue competenze. Il Responsabile SUAP deve raccogliere i pareri ed adottare gli atti conseguenti.

Inoltre, considerazione personale, un responsabile deve avere formazione e competenza nella materia di cui è chiamato a prendere decisioni e rilasciare pareri: vuol dire che deve essere competente in materia di commercio, servizi, ambiente, edilizia privata e urbanistica, polizia amministrativa, …

Confermo che al responsabile del suap, per motivi di organizzazione interna potrebbero essere attribuite le funzioni degli altri uffici, soluzione che vedo spesso nei piccoli comuni (anche ben oltre i 5000 abitanti) ma che crea confusione nei ruoli e che, preciso, non lo ritengo una soluzione efficiente.

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Siamo di vedute completamente diverse. Su una pratica SUAP deve esserci un unico regista il quale si avvale dei propri collaboratori ognuno esperto di commercio, ambiente, edilizia privata ecc. e non- minimo - 3 Responsabili (e intendo con tanto di Posizione Organizzativa) . Io vedo che in molti Comuni di fronte ad una semplice Scia di commercio (e, ripeto, Scia) il Responsabile dell’ufficio commercio dice sì, il responsabile dell’ufficio edilizia privata dice no e il responsabile dell’ufficio ambiente dice nì. L’impresa che riceve -attraverso il portale Suap - 3 pareri discordanti anche se si rivolge al Responsabile Suap non risolve tanto.
Probabilmente questa situazione c’è solo nel territorio dove lavoro io. Meglio così vuol dire che nel resto d’Italia le imprese non hanno problemi con i loro Suap.

Citazione
Siamo di vedute completamente diverse

Ci sta, ci mancherebbe! Il forum serve anche a questo, a confrontarsi.

A me sembra che si un problema di fondo di organizzazione, e di rispetto delle attribuzioni di competenza…

Che ci siano 3 responsabili o 3 collaboratori poco cambia.
In una SCIA di vicinato non si devono rendere pareri (non è un’istanza di parte), ma ogni ufficio LIMITATAMENTE alle sue competenza verifica che non ci sia ACCERTATA carenza dei requisiti e presupposti di legge.
Pertanto:

  • ufficio commercio non accerta carenze;
  • ufficio tecnico accerta carenze, e le motiva;
  • ufficio ambiente o le accerta o no le accerta (non esiste il “nì”: la verifica deve dare esito chiaro, anche se non capisco che competenza abbia l’ufficio ambiente in una SCIA di vicinato…);

Tutti questi atti sono endoprocedimentali e vanno trasmessi all’impresa solo in allegato ad un atto SUAP di conformazione o divieto prosecuzione attività, che il Responsabile adotta in base all’accertata carenza dei requisiti e presupposti. Ad ognuno le sue responsabilità (ecco perché meglio 3 responsabili).

Se posso, parafrasando De André, mi permetto di darti un buon consiglio, non potendoti più dare cattivo esempio: adottare (se già non l’avete fatto) un regolamento di gestione interna del SUAP, con definizione delle procedure, competenze e responsabilità aiuta in tal senso. Questo per permettere al Responsabile SUAP di operare in modo corretto ed efficiente.

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Chiamarle verifiche o pareri poco cambia e il regolamento esiste ma dice ben poco. Ho solo precisato come la penso io : da quando è nato il Suap, in un Comune, non dovrebbe esserci anche il Responsabile dell’ufficio commercio (e non sono l’unica a pensarlo. Ci sono molti illustri esperti della materia e autori di libri che lo ripetono da anni). Se nel resto d’Italia i Suap, gli Uffici Commercio, gli Uffici Tecnici, gli Uffici Ambiente ecc. ecc. convivono in perfetta armonia (e soprattutto ognuno di loro ha una posizione organizzativa) sono contenta.

Il discorso sarebbe lungo. Butto giù uno spunto di riflessione (opinioni mie personali)

Il SUAP non assorbe competenze e, in teoria, non ne ha nessuna. Forse, fin dal principio, è stato un errore attribuire ai comuni l’attivazione del SUAP. Questo ha portato molte amm.ni a snobbare il SUAP perché considerato come cosa comunale. Vedi anche oggi le soprintendenze con l’autorizzazione art. 21, vedi le motorizzazioni, vedi le questure, ecc. Solo dal 2016, con il decreto “madia” alcune procedure passano dal SUAP (imprese pulizie , autoriparatori) quando è dal 2010 che vigerebbe l’obbligo per qualsiasi procedura.

A parere mio, per comprendere il SUAP, è utile immaginarlo come se fosse stato attuato quale ente autonomo (e avrebbe potuto essere così). Un ente autonomo equidistante da ogni amministrazione, Comune compreso, con proprie sedi e propri uffici. Il SUAP, infatti, dovrebbe svolgere un ruolo di terzietà nel gestire, come dice la C.Cost. (376/02) “il procedimento dei procedimenti”: il SUAP è solo un modello procedimentale deputato a interfacciarsi con l’imprenditore (come fosse un’agenzia pubblica a garanzia del rispetto delle regole procedurali). È il front-office di ogni altra PA.

La scelta, comprensibilmente, è stata quella di affidare ai comuni l’istituzione del SUAP (la sussidiarietà verticale andava di moda) ma questo lo ha un po’ condizionato. Molti comuni, giustamente, hanno dato al SUAP anche delle competenze “sostanziali”, vedi il caso diffuso del servizio commercio / turismo: stesso dirigente. Va da sé che l’unico dirigente non possa chiedersi e rilasciarsi atti endo-procedimentali. Quindi, a parte le competenze comunali che sono state incentrate su un unico dirigente che regge anche il SUAP, per il resto rimangano intatte tutte le altre competenze di amm.ne attiva relativamente agli altri servizi comunali e, necessariamente, alle altre amministrazioni diverse dal comune. Da questo punto di vista, anche la legge 241/90 avrebbe dovuto essere affinata dettando delle regole ad hoc per disciplinare, come dice la c.cost. il procedimento dei procedimenti. Come ho accennato prima, un conto è la competenza, chiamiamola, “sostanziale”, e un conto è la competenza, chiamiamola, “procedurale” SUAP.

Per il resto è tutto una questione di come si attua il principio e di come si lavora. L’idea è giusta ma per farla funzionare occorrono meccanismi efficienti, occorre progettazione e competenza. Alberto ha ragione (poi uno che cita De André…). Troppo facile dire che il SUAP non funziona a prescindere. Sarebbe come dire che un’auto non funziona a prescindere: meglio carrozza e cavallo. Tutto dipende se sei in grado di costruire una macchina e farla funzionare.

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Tutto giusto dr. Maccantelli tranne una cosa: non ho mai inteso che il Suap non funziona a prescindere. Sarebbe si’ stato meglio fosse un ente/ufficio esterno. Il Decreto Renzi - D.Lgs 222/2016- ha" tentato" di elencare i procedimenti di competenza del Suap ma pochi lo osservano e infatti anche lei ha specificato che questure, motorizzazioni, soprintendenze lo snobbano, ed è tuttora così. Ha fallito il decreto Renzi o gli enti e burocrati che non lo rispettano?
Il portale suap “impresainungiorno” tecnicamente è una Ferrari, per le potenzialità che ha, ma viene usato -prendendo in prestito le sue parole- come “carrozza e cavallo” ma di certo non da me.
Potremo continuare ore se non giorni, ha ragione. Neanch’io ho la verità in tasca , ho espresso la mia opinione sostenendo che i suap che vedo io non sono funzionali . Non conosco quelli delle altre Regioni.

Sì, concordo che molto spesso non funzionano. Troppe teste da mettere d’accordo, difficoltà interpretative, prassi che vincono sulla legge, leggi scritte malamente, ecc. Vediamo con la prossima riforma del “portale” che verrà fuori. Il discorso sarebbe davvero lungo ma fa bene comunque scambiare opinioni.