Dott. Simone Chiarelli , gentilmente chiedo un suo parere.
In caso di OdA su mepa, per acquisti di esiguo valore, nettamente sotto i 5.000, la dichiarazione art. 80 in quale momento la devo richiedere? Io prima di far partire l’ordine, controllo Durc e annotazioni anac, se tutto regolare invio l’ordinativo e chiedo all’o.e. di restituire nel momento in cui accetta l’ordine, la dichiarazione assenza cause di esclusione art. 80, via PEC. (Allego all’ordine un modello da compilare). Le sembra un buon metodo o pensa che sia troppo tardiva la dichiarazione?
Eseguo questi controlli sulla base delle linee guida anac 4, le quali dispongono che sotto i 5.000€ è possibile affidare sulla base di una dichiarazione resa da o.e. e stipulare contratto consultando casellario anac e durc-online.
Grazie!
Grazie, però risponde parzialmente al mio quesito. Chiedevo esattamente, nell’ambito di un OdA < 5.000€ , quando e in che sede acquisire la dichiarazione assenza cause di esclusione art. 80 resa dall’o.e., come specificato da linee guida anac n. 4. Grazie per la risposta!
Buongiorno,
mi scuso per il ritardo.
Secondo me la risposta si trova al punto 4.4.2 delle medesime linee guida ANAC:
4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento
diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base
di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il
modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti. (PRIMA DI PROCEDERE ALLA STIPULA E QUINDI CREARE L’ODA)
In tal caso la stazione appaltante procede comunque, PRIMA DELLA STIPULA del
contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali
ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche
attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed
il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove
richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per
cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai
fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono
tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di
apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota
significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in
relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al
controllo e di effettuazione dello stesso
Vincenzo