Costi manodopera da computare anche per risorse umane non utilizzate stabilmente – Le Autonomie https://share.google/6PeCJymJi5Hwj5p1k

Costi manodopera da computare anche per risorse umane non utilizzate stabilmente – Le Autonomie Costi manodopera da computare anche per risorse umane non utilizzate stabilmente – Le Autonomie

TAR Campania n. 2284/2026 e Cons. Stato n. 7135: i costi della manodopera riguardano solo il personale stabilmente impiegato

CONTENUTO

Il tema del corretto computo dei costi della manodopera nell’ambito dei contratti pubblici riceve una importante precisazione dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania n. 2284/2026 e Cons. Stato n. 7135). Il principio cardine stabilito è che non rientrano nei costi della manodopera le figure professionali che non sono stabilmente impiegate nella specifica commessa. Tali figure devono invece essere incluse nelle spese generali in quanto rappresentano costi indiretti.

La distinzione si fonda sulla natura del legame tra il lavoratore e l’appalto:

  • Costi Diretti: comprendono esclusivamente il personale assegnato in via stabile all’esecuzione del contratto.
  • Costi Indiretti: includono le figure di ausilio occasionale o con funzioni trasversali.

Secondo la ratio dell’ art. 23 c. 16 nuovo Codice appalti, questa distinzione serve a tutelare il lavoro garantendo la giusta retribuzione ai dipendenti impiegati stabilmente. I costi di supporto trasversale, non essendo “modulabili” per il singolo appalto, rientrano nelle spese generali che coprono gli oneri indiretti dell’attività imprenditoriale. La stazione appaltante, pertanto, deve valutare l’anomalia dell’offerta basandosi sul personale effettivamente impiegato e non sull’intera organizzazione trasversale dell’operatore economico.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questo orientamento è la semplificazione del calcolo degli oneri della manodopera: l’operatore economico non è tenuto a scorporare e dichiarare come “costi della manodopera” le frazioni di costo relative a personale di supporto o amministrativo, le quali restano assorbite nelle spese generali dell’impresa senza che ciò precluda la congruità dell’offerta.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta e di analisi dei giustificativi, il RUP (Responsabile Unico del Progetto) deve prestare attenzione a non considerare erroneamente sottostimati i costi della manodopera se l’operatore ha inserito il personale di supporto nelle spese generali. Un’errata valutazione in tal senso potrebbe esporre l’amministrazione a ricorsi per illegittima esclusione o aggiudicazione.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo, specificamente nella disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare questo argomento all’istituto dell’anomalia dell’offerta e ai criteri di formulazione del bando e dell’offerta economica, con particolare riferimento alla tutela dei minimi salariali.

PAROLE CHIAVE

Costi manodopera, Spese generali, Nuovo Codice Appalti, Anomalia dell’offerta, Personale stabile, Costi indiretti.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 23 c. 16 nuovo Codice appalti: norma di riferimento per la determinazione dei costi della manodopera e la tutela del lavoro.
  2. TAR Campania n. 2284/2026: sentenza che chiarisce l’esclusione delle figure trasversali dai costi diretti della manodopera.
  3. Cons. Stato n. 7135: pronuncia che conferma la distinzione tra costi diretti del personale e costi di supporto nell’ambito della valutazione delle offerte.

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