Costi manodopera da computare anche per risorse umane non utilizzate stabilmente – Le Autonomie Costi manodopera da computare anche per risorse umane non utilizzate stabilmente – Le Autonomie
TAR Emilia-Romagna n. 128/2024 e ANAC n. 515/2025: computo dei costi manodopera per risorse trasversali non occasionali
CONTENUTO
Il panorama della contabilità negli appalti pubblici sta subendo un’importante evoluzione interpretativa riguardante la distinzione tra costi della manodopera e spese generali. Secondo la sentenza TAR Emilia-Romagna (Bologna) n. 128 del 21/02/2024, le risorse umane impiegate trasversalmente ma in modo operativo e non occasionale in una commessa devono essere obbligatoriamente computate nei costi della manodopera dell’offerta.
Il principio cardine espresso dai giudici bolognesi supera l’orientamento precedente (Cons. Stato n. 7815/2023) che tendeva a escludere le figure “indirette” dal calcolo della manodopera. Al contrario, si stabilisce che l’impresa deve indicare le ore dedicate allo specifico appalto, poiché il costo di tali figure non può essere considerato pari a zero.
A supporto di questa tesi interviene l’ANAC (Parere n. 515 del 22/12/2025), specificando che la distinzione non è astratta ma legata al ruolo concreto:
- I costi del personale con continuità operativa e specificità nella commessa rientrano nella manodopera.
- Le sole funzioni direttive trasversali, non stabilmente riferibili al singolo appalto, confluiscono nelle spese generali.
La base normativa di tale obbligo è l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, che impone la chiara indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara. Tuttavia, il TAR Campania (n. 2284/2026) ha precisato che per le figure meramente occasionali o ausiliarie non si applica la medesima tutela, restando tali costi confinati nelle spese generali, senza che ciò configuri una violazione dell’art. 35 Cost. relativo alla giusta retribuzione.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico di questi orientamenti è l’obbligo per le imprese di una rendicontazione analitica delle ore lavorate anche dal personale non dedicato in via esclusiva all’appalto. Non è più possibile “nascondere” personale operativo nelle spese generali per eludere i minimi salariali o i controlli di congruità.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta o di soccorso istruttorio, il RUP e i commissari devono accertarsi che i costi della manodopera dichiarati siano coerenti con l’impiego effettivo di tutte le figure operative descritte nel progetto tecnico, evitando che l’uso trasversale di personale diventi un escamotage per abbattere artificiosamente il costo del lavoro.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (Appalti Pubblici). È fondamentale memorizzare il passaggio dal vecchio al nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) e il collegamento tra l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e il principio costituzionale della giusta retribuzione (art. 35 Cost.), distinguendo correttamente tra costi diretti, indiretti e spese generali.
PAROLE CHIAVE
Costi manodopera, Spese generali, D.Lgs. 36/2023, Personale trasversale, Verifica anomalia, ANAC.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 41 D.Lgs. 36/2023: Norma che impone l’indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara.
- Sentenza TAR Emilia-Romagna n. 128/2024: Stabilisce l’obbligo di computare il personale operativo trasversale nei costi manodopera.
- Parere ANAC n. 515 del 22/12/2025: Chiarisce la distinzione tra ruolo concreto operativo e funzioni direttive trasversali.
- Sentenza TAR Campania n. 2284/2026: Specifica che i costi per figure occasionali rientrano nelle spese generali.
- Art. 35 Costituzione: Principio della tutela del lavoro e della giusta retribuzione citato in relazione ai costi indiretti.
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