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D.lgs. 36/2023: costi manodopera inclusi nella base dell’offerta e soggetti a ribasso

CONTENUTO

Il tema del calcolo dell’offerta nelle gare pubbliche trova una precisa disciplina nel nuovo quadro normativo. Secondo quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici, i costi della manodopera devono essere indicati separatamente dall’operatore economico in sede di offerta, ma restano compresi nell’importo complessivo sul quale si applica il ribasso percentuale.

L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dagli oneri della sicurezza, i quali risultano gli unici elementi totalmente esclusi dalla base di calcolo del ribasso d’asta. Tale impostazione interpretativa e operativa discende direttamente dal combinato disposto di tre norme chiave del d.lgs. 36/2023:

  1. L’art. 41, co. 14, che attiene alla definizione dei costi della manodopera e della sicurezza nei documenti di gara.
  2. L’art. 108, co. 9, relativo all’obbligo di indicazione separata di tali costi nell’offerta economica.
  3. L’art. 110, co. 1, riguardante il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

La giurisprudenza e la prassi confermano che, sebbene la manodopera sia un costo che la stazione appaltante deve stimare e che l’operatore deve scorporare analiticamente, essa non gode dell’intangibilità assoluta prevista per la sicurezza, rientrando dunque nel perimetro dell’offerta soggetta a competenza di prezzo.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di questo orientamento è la semplificazione delle modalità di formulazione dell’offerta economica: l’operatore applica il ribasso sull’importo a base di gara (che include la manodopera), fermo restando l’obbligo di dichiarare quanto di quell’importo sia destinato ai lavoratori. Restano invece “intoccabili” e fuori dal ribasso solo gli oneri per la sicurezza.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: in fase di predisposizione dei documenti di gara (RUP e uffici contratti) e di successiva verifica delle offerte, è necessario assicurarsi che i modelli di offerta economica permettano lo scorporo dei costi manodopera, ma che il calcolo del ribasso venga verificato sull’intero importo contrattuale, vigilando affinché gli oneri della sicurezza siano correttamente esclusi dal ribasso per evitare profili di illegittimità della procedura o responsabilità nella gestione della soglia di anomalia.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto dei Contratti Pubblici (o Legislazione sulle Opere Pubbliche). È fondamentale memorizzare la differenza tra costi della manodopera (soggetti a ribasso ma con obbligo di indicazione separata) e oneri della sicurezza (esclusi dal ribasso), collegando l’istituto alla verifica di anomalia dell’offerta prevista dall’art. 110 del d.lgs. 36/2023.

PAROLE CHIAVE

Costi manodopera, Ribasso d’asta, Oneri della sicurezza, Codice Appalti, d.lgs. 36/2023, Offerta economica, Gare pubbliche.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 41, co. 14, d.lgs. 36/2023: Disciplina la stima dei costi della manodopera e della sicurezza da parte della stazione appaltante.
  2. Art. 108, co. 9, d.lgs. 36/2023: Prevede l’obbligo per l’operatore economico di indicare i propri costi della manodopera nell’offerta.
  3. Art. 110, co. 1, d.lgs. 36/2023: Regola la valutazione della congruità delle offerte in caso di sospetta anomalia, con riferimento ai costi dichiarati.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli