DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021 n. 65 - Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19
IN VIGORE DAL 18/05/2021
Premetto che ogni attività indicata, altre alle specifiche condizioni qui indicate, sono soggette alle linee guida approvate dalle regioni o dalla conferenza delle regioni – vedi art. 12.
Questo decreto-legge si somma al DPCM 02/03/2021 e al decreto-legge n. 52/2021 che restano in vigore per quanto non modificato dal presente decreto (il “combinato-disposto” si allarga).
Per esempio, resta in vigore la disciplina del DL n. 52/21 sullo spostamento verso una sola abitazione privata abitata fino al 15 giugno. La scuola resta disciplinata dal DL n. 52/21. Lo stesso dicasi degli spettacoli aperti al pubblico; per le fiere, convegni e congressi. Relativamente alle sagre e analoghi eventi, resta la disposizione del DPCM dato che né il DL n. 52/2021 né il DL 65/2021 citano la fattispecie: “art. 16, comma del DPCM 02/03/21 - sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”
ART. 1 - LIMITI ORARI AGLI SPOSTAMENTI
FINO AL 6 GIUGNO 2021, in zona gialla, il c.d. coprifuoco inizia alle ore 23:00 e termina alle ore 5:00 del giorno successivo.
DAL 7 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021, in zona gialla, si passa alle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.
DAL 21 GIUGNO 2021, in zona gialla, è abolito il coprifuoco.
Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
ART. 2 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
DAL 1 GIUGNO 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti indicati all’art. 1.
ART. 3 - ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL’INTERNO DI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI
DAL 22 MAGGIO 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali e simili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi.
ART. 4 - PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI E CENTRI BENESSERE
DAL 24 MAGGIO 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
DAL 1 LUGLIO 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti.
DAL 1 LUGLIO 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere.
ART. 5 - EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO
DAL 1 GIUGNO 2021, in zona gialla, all’aperto e dal 1 luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli riconosciuti di preminente interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.
ART. 6 - IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI
DAL 22 MAGGIO 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici.
ART. 7 - ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ
DAL 1 LUGLIO 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
ART. 8 - PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
DAL 15 GIUGNO 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento
ART. 9 - CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE
DAL 1 LUGLIO 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
DAL 15 GIUGNO 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso.
ART. 10 - CORSI DI FORMAZIONE
DAL 1 LUGLIO 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza.
ART. 11 - MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei, degli altri luoghi della cultura e delle mostre è condizionato alla modalità di fruizione contingentata.
Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno di anticipo.
ART. 12 - LINEE GUIDA E PROTOCOLLI
I protocolli e le linee guida sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCENARI DI RISCHIO DELLE REGIONI
Vengono aggiustati i parametri per l’attribuzione dei colori alle varie zone
ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO E VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
La CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. È rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Per le altre specificazioni si veda il DL n. 52/21.
omissis
Vedi il testo della G.U. :
DL_65-21_misure-covid-aperture.pdf (153,6 KB)