DECRETO MILLEPROROGHE 2022

Buongiorno,

sono Daniela Ordali, responsabile del SUAP del comune di Stradella (PV).

Ho visto il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 11 del 21/12/2022 con cui si rendeva noto - in merito al decreto Milleproroghe - che:

“E’ prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività degli esercizi stessi.”

Leggendo il testo del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 29.12.2022, non ho trovato riscontro a tale proroga.

Lei mi può aiutare? Sa dirmi a che articolo è stato pubblicata questa proroga?

La ringrazio anticipatamente.

Cordiali saluti.

Daniela Ordali

Buongiorno, la norma di riferimento è la L. 29.12.2022 n. 197 art. 1 co. 815.

Saluti

Grazie mille!!!
Daniela Ordali

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La proroga è stata inserita nella legge di bilancio

Art. 1 comma 815 - LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197
All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».


DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144

Art. 40

       Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 
  1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter,
    comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e’ prorogata al
    31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato.

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Art. 9-ter. (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell’IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio). 1. Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attivita’ economiche indicate dalle predette disposizioni. 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita’ turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia’ esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (21) 3. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia’ esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. (21) 4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia’ concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. (21) (20) (25) 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche’ funzionali all’attivita’ di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e’ subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e’ disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (21) (20) (25) ((29)) 6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 330 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e’ comunque adottato. 7. All’onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 34, comma 6, del presente decreto. 8. All’articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: “adiacenti” e’ sostituita dalla seguente: “prospicienti”; b) la parola: “particolare” e’ sostituita dalla seguente: “eccezionale”. -------------- AGGIORNAMENTO (21) La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l’art. 1, comma 706) che “Le disposizioni in materia di esonero di cui all’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022”. -------------- AGGIORNAMENTO (20) Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l’art. 3-quinquies, comma 1) che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e’ prorogata al 30 giugno 2022”. -------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l’art. 10-ter, comma 1) che “Al fine di promuovere la ripresa delle attivita’ danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell’interessato”. --------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l’art. 40, comma 1) che l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e’ prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato.

Legge n. 197/2022
Art. 1 - Comma 815 - In vigore dal 1 gennaio 2023

All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023».


DL n. 144/2022
Art. 40. Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

comma 1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salva disdetta da parte dell’interessato.


D.L. 28/10/2020, n. 137
ART. 9-ter. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell’IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio

[…]

comma 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380


In sintesi, la proroga riguarda solo il comma 5 incollato sopra riguardante la semplificazione edilizia e paesaggistica. Le agevolazioni fiscali erano contenute in altri commi. Vedi comma 3 e 4 dello stesso art. 9-ter citato sopra.

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