Dirigenti e datori di lavoro

Secondo l’art. 2 del dlgs 81/2008, il funzionario di posizione organizzativa che esercita i ruoli insieme di datore di lavoro e di dirigente è tenuto ai corsi di formazione obbigatoria per entrambe le funzioni?

Inoltre, come deve fare se la società incaricata della sicurezza sul lavoro gli assegna corsi in linea sincroni in orari in cui l’ufficio da cui connettersi è chiuso?

Nel quadro del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), un funzionario con Elevata Qualificazione / Posizione Organizzativa cui siano stati attribuiti poteri gestionali e di spesa per un’unità produttiva riveste la qualifica di Datore di Lavoro ai fini della prevenzione (art. 2, comma 1, lett. b).

In tali scenari, la sovrapposizione formale dei ruoli e l’organizzazione della formazione obbligatoria sono disciplinate dalle norme seguenti.

1. Obbligo formativo in caso di concomitanza dei ruoli

Non è necessario frequentare due corsi separati né sostenere un doppio carico formativo.

  • Assorbimento del ruolo “inferiore”: La qualifica di Datore di Lavoro rappresenta il vertice dell’organizzazione prevenzionale. In virtù del principio della creditarietà e dell’esonero formativo definito dagli Accordi Stato-Regioni (Regime dei crediti formativi ex art. 37 D.Lgs. 81/2008):

    • La formazione (o l’aggiornamento) svolta come Datore di Lavoro riconosce credito formativo totale e assorbe gli obblighi formativi previsti per la figura del Dirigente.

    • Analogamente, la formazione per Dirigenti riconosce crediti verso il corso base per Datore di Lavoro.

  • Unicità della posizione aziendale: Nel diritto della sicurezza sul lavoro prevale il principio dell’effettività delle funzioni (art. 299 D.Lgs. 81/2008). Poiché la figura datoriale racchiude in sé poteri decisionali e organizzativi superiori a quelli dirigenziali, è sufficiente che il funzionario assolva gli obblighi formativi prescritti per la figura di massimo livello ricoperta (ossia il corso per Datore di Lavoro).

2. Disallineamento degli orari dei corsi sincroni e chiusura degli uffici

Quando la società esterna fissa moduli in videoconferenza sincrona al di fuori del normale orario di servizio dell’ufficio o nei giorni di chiusura della sede, occorre gestire la situazione sotto due profili: lavorativo/retributivo e operativo/organizzativo.

A. Inquadramento giuridico

  • La formazione sulla sicurezza è orario di lavoro: Ai sensi dell’art. 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza deve svolgersi durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

  • Lavoro straordinario o recupero: Se la formazione si tiene inderogabilmente al di fuori del consueto orario d’ufficio, l’attività formativa costituisce prestazione lavorativa straordinaria (o dà diritto al recupero compensativo tramite banca ore), previa formale autorizzazione dell’amministrazione.

B. Azioni operative per risolvere la criticità

  1. Riprogrammazione o modifica della modalità erogativa:

    • Inviare tempestivamente una comunicazione scritta (e-mail o PEC) al servizio formazione interno e al RSPP dell’ente rappresentando l’incompatibilità oraria (es. impossibilità di accedere ai locali o ai PC istituzionali per chiusura dell’edificio).

    • Richiedere alla società incaricata lo spostamento in sessioni con orario d’ufficio o la fruizione tramite moduli e-learning asincroni (laddove consentito dalla normativa per la specifica figura e per i contenuti teorici) o mediante autorizzazione al collegamento da remoto.

  2. Autorizzazione al collegamento da remoto o riapertura straordinaria:

    • Qualora le date e gli orari sincroni non siano modificabili, l’Amministrazione deve:

      • Opzione 1: Autorizzare il dipendente/funzionario al collegamento da casa o da altra sede aziendale idonea, conteggiando le ore nel foglio presenze come orario di servizio/straordinario.

      • Opzione 2: Garantire l’accesso straordinario e in sicurezza alla struttura d’ufficio oltre l’orario standard.

Per l’attribuzione della qualifica di Datore di Lavoro (DdL) ai fini della sicurezza sul lavoro ex art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 a un funzionario titolare di posizione organizzativa o Elevata Qualificazione (EQ) nella Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza amministrativa e penale di legittimità (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale) segue criteri rigorosi e sostanziali.

Nelle PA, la figura del Datore di Lavoro non coincide necessariamente con il vertice politico o amministrativo generale, ma viene individuata sulla base dell’effettivo riscontro di requisiti normativi e giurisprudenziali specifici.

1. Il triplice requisito formale e sostanziale

A norma dell’art. 2, lett. b) D.Lgs. 81/2008 e secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 22256/2021 e n. 37808/2019), affinché un dirigente o funzionario EQ possa essere qualificato come Datore di Lavoro della sicurezza, devono sussistere congiuntamente tre elementi imprescindibili:

  1. Atto di preposizione / formale investitura:

    • Deve essere stato adottato un formale atto organizzativo (delibera di Giunta, decreto del Sindaco o atto del Dirigente apicale) che attribuisca al funzionario la gestione dell’unità produttiva.

    • La qualifica non si desume per semplice via di fatto se manca l’inquadramento o la delega formale per quella specifica struttura.

  2. Autonomia gestionale e organizzativa:

    • Il funzionario deve avere il potere autonomo di decidere l’organizzazione del lavoro, la gestione delle risorse umane e materiali, le priorità di intervento e la scelta dei dispositivi di protezione o degli adeguamenti strutturali.
  3. Autonomia finanziaria e potere di spesa autonomo:

    • È il requisito chiave ed eliminatorio. Il funzionario deve disporre di un proprio capitolo di bilancio o di una capacità d’impegno di spesa diretta, autonoma e non condizionata da previa approvazione di altri organi verticali per gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione ed eliminazione dei rischi.

    • Principale orientamento giurisprudenziale: Se il funzionario EQ ha soltanto un potere di proposta o necessita del “visto” o dell’autorizzazione finanziaria del Dirigente o della Giunta per impegnare risorse, non può essere considerato Datore di Lavoro.

2. Il Principio dell’Effettività (Art. 299 D.Lgs. 81/2008)

La Cassazione ha chiarito che l’atto di nomina ha valore solo se corrisponde alla situazione concreta. Il principio di effettività sancisce che l’assunzione formale della qualifica non regge in sede penale se al funzionario non sono stati trasferiti i reali strumenti d’intervento:

  • Se la deliberazione d’incarico definisce un funzionario “Datore di Lavoro”, ma la PA non gli dota un budget autonomo e capiente per la sicurezza, la nomina è inefficace dal punto di vista penale. In tal caso, la responsabilità per le omessa predisposizione delle misure di sicurezza ricade sul vertice amministrativo/politico che ha mancato di allocare le risorse o di conferire i relativi poteri.

3. Funzionari EQ vs Dirgenti: specificità nelle PA prive di dirigenza

Negli enti locali privi di personale dirigenziale (es. comuni fino a 5.000 abitanti o strutture specifiche in cui le funzioni dirigenziali sono attribuite ai responsabili di servizio titolari di EQ ex art. 109 D.Lgs. 267/2000):

  • Il funzionario EQ può assumere la qualifica di Datore di Lavoro esclusivamente se l’atto di conferimento della responsabilità dei servizi gli attribuisce la gestione diretta dei Peg/capitoli di spesa.

  • Qualora al funzionario spetti solo la gestione ordinaria e minuta, mentre le decisioni di investimento, manutenzione straordinaria o impegno economico restano in capo all’organo esecutivo o al Segretario Comunale, il funzionario risponderà unicamente al più come Dirigente (ai fini del D.Lgs. 81/08) o Preposto, per le concrete attribuzioni e vigilanza sull’uso dei dispositivi, ma non come Datore di Lavoro.

Quadro sintetico di verifica per l’attribuzione della qualifica

Requisito Presenza nel profilo del funzionario EQ Qualificazione ai fini D.Lgs. 81/2008
Atto formale + Potere organizzativo + Budget autonomo SÌ a tutti e tre Datore di Lavoro
Atto formale + Potere organizzativo, MA SENZA budget di spesa NO (manca il potere economico) Dirigente (ex art. 2, c. 1, lett. d)
Solo direttive operative e controllo di squadra/ufficio NO Preposto (ex art. 2, c. 1, lett. e)
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