Diritto di prelazione del promotore: il RUP può disapplicare il bando | LavoriPubblici https://share.google/aw9g5lMUUfUjpbx6H

Diritto di prelazione del promotore: il RUP può disapplicare il bando | LavoriPubblici Diritto di prelazione del promotore: il RUP può disapplicare il bando | LavoriPubblici

CGUE C-810/24: ILLEGITTIMO IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE NEL PROJECT FINANCING

CONTENUTO

Secondo la recente pronuncia della CGUE 5/2/2026, C-810/24, il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell’ambito del project financing è incompatibile con l’ordinamento eurounitario. Tale meccanismo, infatti, si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, violando espressamente l’ art. 3 della direttiva 2014/23/UE e l’ art. 49 del TFUE.

La decisione ha un impatto diretto sulla normativa nazionale: è stato dichiarato illegittimo l’ art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016 e, per quanto riguarda le nuove procedure di affidamento, deve essere disapplicata ogni clausola analoga contenuta nel d.lgs. 36/2023. Sul piano operativo, il TAR Lombardia-Brescia, con la sentenza n. 669/2026, ha sancito l’obbligo del Responsabile Unico del Progetto (RUP) di conformare la gara al diritto UE, disapplicando le norme interne contrastanti.

CONCLUSIONI

Il diritto di prelazione decade come istituto legittimo nelle gare di partenariato pubblico-privato. La prevalenza del diritto dell’Unione Europea impone alle stazioni appaltanti di garantire una competizione effettiva, impedendo che un soggetto (il promotore) possa avvantaggiarsi rispetto ai concorrenti nel momento dell’aggiudicazione definitiva.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il RUP e i funzionari dell’area tecnica devono procedere alla disapplicazione immediata delle clausole dei bandi che prevedono la prelazione, anche se basate sul nuovo d.lgs. 36/2023. Il mancato adeguamento ai principi stabiliti dalla CGUE C-810/24 espone l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali e potenziali profili di responsabilità per violazione del diritto eurounitario.
  • Per il Concorsista: il tema rientra nella disciplina del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e del Project Financing. È fondamentale conoscere il rapporto tra fonti nazionali (Codice dei Contratti) e fonti UE, con particolare riferimento al potere/dovere di disapplicazione della norma interna contrastante con i trattati (art. 49 TFUE) e le direttive (dir. 2014/23/UE).

PAROLE CHIAVE

Project financing, diritto di prelazione, CGUE, RUP, d.lgs. 36/2023, parità di trattamento, disapplicazione, contratti pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. CGUE 5/2/2026, C-810/24: Sentenza che sancisce l’incompatibilità del diritto di prelazione del promotore con il diritto UE.
  2. Art. 3 dir. 2014/23/UE: Norma europea che tutela i principi di parità di trattamento e trasparenza nelle concessioni.
  3. Art. 49 TFUE: Articolo del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea concernente la libertà di stabilimento e il divieto di discriminazione.
  4. Art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016: Disposizione nazionale sul project financing dichiarata illegittima per contrasto con l’ordinamento UE.
  5. TAR Lombardia-Brescia n. 669/2026: Sentenza che specifica il dovere del RUP di conformare gli atti di gara al diritto eurounitario.

immagine

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli