Distacco , legge 104

buongiorno, questa la mia domanda: in caso di distacco con legge 104, il dipendente pubblico che ha accettato , presentandosi nella nuova sede, più vicina alla residenza rispetto alla precedente, può successivamente ritornare alla precedente sede, pur continuando a sussistere le stesse condizioni previste per ottenere il distacco ( legge 104) ? se si, in che modalità?

grazie mille è sempre un punto di riferimento , letizia

Buongiorno. La risposta sintetica al suo quesito è , il dipendente pubblico può chiedere di rientrare nella sede precedente, ma la modalità non è automatica e si scontra con l’affievolirsi della “tutela” assistenziale, dal momento che la scelta di allontanarsi dal disabile è volontaria.

Vediamo nel dettaglio come si articola la situazione e quali sono le modalità concrete per procedere.

Il quadro di riferimento: Volontarietà vs Beneficio

Il trasferimento o distacco temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992 (o istituti analoghi come il comando/distacco per l’assistenza a minori o familiari) è un diritto finalizzato all’assistenza del disabile.

Se il dipendente decide di rinunciare alla sede più vicina per tornare a quella originaria (più distante), la giurisprudenza e la prassi amministrativa ritengono che:

  1. La sussistenza dei requisiti Legge 104 non osta al rientro: Il fatto che continuino a sussistere le condizioni di disabilità del familiare non vieta al dipendente di rinunciare al beneficio del distacco. Lo status di disabilità rimane, ma il dipendente sceglie di non avvalersi più della sede agevolata.

  2. Perdita del diritto di precedenza al rientro: Poiché lo spostamento verso la sede originaria (più lontana) va in direzione opposta rispetto allo spirito della Legge 104 (che tutela la vicinanza al disabile), il dipendente non potrà invocare la Legge 104 come un “diritto soggettivo” per esigere il rientro. Il rientro torna a essere una scelta discrezionale legata alle esigenze dell’amministrazione.

Le Modalità per Richiedere il Rientro

Per tornare alla precedente sede di servizio, il dipendente ha a disposizione tre strade principali, a seconda di come era stato formalizzato l’allontanamento iniziale:

1. Revoca o Rinuncia Volontaria al Distacco

Se il distacco era stato concesso a tempo determinato o sotto forma di assegnazione temporanea, il dipendente può presentare una formale istanza di rinuncia al beneficio del distacco temporaneo, chiedendo il ripristino della sede di titolarità.

  • Come funziona: Si presenta una domanda scritta all’amministrazione di appartenenza (e per conoscenza a quella di distacco, se diversa) in cui si dichiara di voler rinunciare all’assegnazione temporanea a suo tempo concessa ex art. 33 c. 5 L. 104/92.

  • Margine dell’Amministrazione: L’amministrazione deve valutare l’istanza. Se la sede precedente (quella di titolarità) ha ancora il posto vacante o non vi sono ragioni organizzative ostative, l’ente generalmente accoglie la richiesta, poiché il dipendente torna nella sua sede di ruolo.

2. Mobilità Ordinaria o Domanda di Trasferimento

Se il movimento iniziale era configurato come un trasferimento definitivo (e non come un distacco temporaneo), il dipendente non può “revocare” il provvedimento, ma deve utilizzare i canali ordinari.

  • Come funziona: Partecipazione alle procedure di mobilità volontaria (ordinaria) o presentazione di una domanda di trasferimento per compensazione o per posti vacanti nella sede originaria.

  • Nota bene: In questo caso, non potendo applicare la precedenza della Legge 104 (che spetta solo per avvicinarsi, non per allontanarsi), la domanda verrà graduata secondo i criteri ordinari dell’ente.

3. Accordo tra le Sedi (Se Amministrazioni Diverse)

Se il distacco ha comportato il passaggio temporaneo tra due amministrazioni differenti (es. da un Ministero a un Comune):

  • Il rientro anticipato richiede il nulla osta dell’amministrazione di provenienza (che deve essere disposta a riaccogliere il dipendente in servizio nei propri ruoli) e la presa d’atto dell’amministrazione ospitante.

In sintesi: Il dipendente può certamente chiedere il rientro. La modalità più lineare è l’istanza di rinuncia formale al distacco temporaneo, motivata da ragioni personali/organizzative. Tuttavia, l’amministrazione valuterà la richiesta in base alle proprie esigenze di servizio e alla disponibilità di organico nella vecchia sede, senza che il dipendente possa far valere una priorità assoluta legata alla Legge 104.

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