DL n. 77/2021 - modifiche al dl.lgs. n. 259/2003 - stazioni radio base

In allegato l’art. 40 del DL n. 77/2021. I primi 3 commi dell’art. 40 riguardano le modifiche al d.lgs. n. 259/2003: art. 86, 87, 88. Con i commi 4 e 5 sono introdotte ulteriori semplificazioni procedurali. Nell’allegato sono riportati gli articoli 86, 87 e 88 con il testo a confronto. In GIALLO le parti espunte/abrogate, in VERDE quelle aggiunte. Alla fine sono riportati i commi 4 e 5 citati
Antenne_DL_77-21.pdf (195,6 KB)

1 Mi Piace

Buongiorno, l’art 21 nonies a comma 1 ha modificato i termini da 18 a 12 per l’autotutela, ho visto che lo hai corretto solo al comma 2 bis.

Grazie Mario per l’utile lavoro di confronto.

A quanto mi pare di capire alla luce del nuovo c. 6 che prevede che “Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”, poiché per il c. 4 il parere di ARPA è sempre dovuto… si dovrà sempre convocare la CdS…

Aggiungo una riflessione finale: se nel 2021 ancora si parla di istanza di autorizzazione da presentare all’Ente locale (parte non modificata della norma)… e che il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento (parte aggiunta) mi sovviene un dubbio… tali impianti sono esclusi dal campo di applicazione del DPR 160/2010?

Stai toccando un tema spinoso. La disposizione contrasta con l’art. 17-bis della legge 241/90 e con la disciplina stessa della CdS. Le regole procedimentali ordinarie vogliono che in presenza di richiesta di un solo atto esterno, si applichi l’art. 17-bis mentre la CdS per due o più atti o per due o più procedimenti contestuali. Tuttavia, la CdS asincrona con un solo parere da richiedere assomiglia molto, in via sostanziale all’art. 17-bis. Alla fine, cambia poco se non la redazione degli atti formali al netto di quanto disposto al comma 8 (qua già siamo su qualcosa di più sostanziale).

In conclusone, sì, la procedura qui descritta è derogante a tutto il resto: si serve della disciplina della CdS ma ne modifica alcuni passaggi e i termini.

Tuttavia, in relativamente al parere ARPA, resta applicabile il comma 4 dell’art. 87 con la relativa prassi: è il privato che inoltra la pratica direttamente ad ARPA e questo serve solo per l’attivazione dell’impianto ma non per la formazione del titolo abilitativo.

Vedi Consiglio di Stato n. 2371 del 27/04/2010

In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, IX comma del DLgs n. 259/03 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del Comune, del parere dell’Arpa, in quanto ai sensi dell’art. 87, IV comma del citato d.lgs. n. 259 il deposito del parere preventivo favorevole dell’Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo per l’attivazione dell’impianto.

Sulla base di questa giurisprudenza, puoi costruire un modus operandi che tiene fuori dalla CdS speciale di cui ai commi citati, il parare ARPA.

In ogni caso, credo che sulla questione interverranno circolari, pareri e simili. La semplificazione non è così semplice da comprendere :blush: passami la battuta. AVREMO MODO DI RIPARLARNE

Il d.lgs. n. 259/2003 ha sempre rappresentato una norma particolare. Il procedimento unico qui descritto (radioelettrico + edilizio) è una sorta di procedimento unico SUAP rafforzato: non sono due procedimenti che viaggiano contestualmente nelle logiche del procedimento unico SUAP ma proprio un solo e uno procedimento che abbraccia anche le valenze edilizie/urbanistiche.

Lo stesso dicasi della SCIA ex art. 87-bis. La prassi e la giurisprudenza la reputano una SCIA ad efficacia differita di 30 gg. In realtà, non dovrebbero esistere in natura SCIA ad efficacia differita.

Di fronte a queste norme speciali, tocca verificare cosa applicare o meno del DPR 160/2010. E’ chiaro che la istanze passano dal SUAP ma la norma speciale impone alla PA di verificare le particolari procedure descritte

Vi risultano facsimili di modelli di “Comunicazione di avvio dei lavori” per gli interventi ex art. 87-bis e 87-ter come disposto dall’art. 40 c. 5 del DL 77/2021?
Grazie

ho visto comunicazioni “descrittive” ovvere comunicazione nella forma della carta libera dove si descrive la fattispecie e la normativa