L’attività di vigilanza nell’ente locale è attuato attraverso un sistema di governance che coinvolge gli organi deliberativi dell’atto oggetto di controllo (consiglio e giunta), dei servizi finanziari (a cui viene richiesto un parere obbligatorio ma non vincolante per atti di impegno di spesa e non di indirizzo) e dell’organo di revisione indipendente che esprime la valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno adottato dall’Ente sulla base della compliance da parte degli organi deliberanti delle successive raccomandazioni indirizzate agli organi di governo. In particolare nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile i singoli responsabili dei servizi emettono pareri di regolarità tecnica che comprendono la legittimità della proposta di deliberazione, della legittimità del fine pubblico e della coerenza tra mezzi adottati e fini da raggiungere. Infine il responsabile del servizio finanziario o ragioniere capo, effettua il controllo contabile ( che tiene conto anche del parere di regolarità amministrativa e contabile fornito dai servizi, della competenza finanziaria e del Peg ove previsto) e appone il visto attestante la copertura finanziaria che è condizione per l’esecuzione della spesa nel rispetto dei principi contabili e di bilancio.
Nell’ambito del procedimento amministrativo, nella fase istruttoria, i pareri sono manifestazione di giudizio rilasciati dal responsabile al fine dell’adozione del provvedimento finale.
Nel D.lgs. 267/2000, che è il testo unico degli enti locali, nel titolo dedicato ai controlli nell’ente l’art. 49 stabilisce che venga rilasciato parere di regolarità tecnica sulle delibere degli organi politici (Consiglio Comunale e Giunta Comunale), che non siano meri atti di indirizzo, dal responsabile per il competente servizio, nonché di regolarità contabile dal responsabile del servizio di ragioneria laddove possano derivare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Il parere, che sottolinea la separazione fra il potere politico e tecnico, viene rilasciato dal responsabile limitatamente nell’ambito della sua competenza e laddove sia necessario una valutazione di più responsabili coinvolti, il parere fornito resterà sempre unico salvo l’ipotesi di più procedimenti distinti. Con il parere di regolarità tecnica, come confermato dalla Giurisdizione amministrativa, il responsabile verifica preventivamente la regolarità, la correttezza e la legittimità del provvedimento da adottare conformemente al disposto dell’art. 147 bis de D.lgs. 267/2000 che richiama la necessità di controlli successivi sotto il profilo tecnico ma anche contabile operato a campione dal segretario comunale e utile ai fini della valutazione delle performances.
Il parere preventivo è obbligatorio ma non vincolante pertanto è fatta salva la possibilità dell’organo politico di discostarsi dall’esito dell’istruttoria previa motivazione. Dei pareri espressi deriva responsabilità per chi li esprime.
Diversamente dal parere tecnico, il visto attestante la copertura finanziaria viene rilasciato successivamente sul provvedimento adottato dal dirigente quando l’atto è già valido. Quest’ultimo, laddove comporti impegno di spesa (art. 183 del D. lgs. 267/2000), diventerà esecutivo ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 con l’attestazione del responsabile del servizio finanziario delle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa o sugli accertamenti delle entrate vincolate (art. 153 del D.lgs. 267/2000).
Le verifiche effettuate comprenderanno anche un monitoraggio dell’attività nel rilascio del parere tecnico del responsabile del servizio, il rispetto degli obblighi in attuazione del principio contabile applicato di competenza finanziaria all’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 al fine di garantire l’equilibrio del bilancio e la competenza dell’organo che adotta il provvedimento.
Secondo la giurisprudenza contabile il visto di copertura finanziaria attribuisce esecutività al provvedimento diversamente dal parere che ne attribuisce la sola legittimità.
Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.lgs.n.367/2000) le proposte di deliberazioni sottoposte a Giunta e
Consiglio, quando non si tratti di atti puramente di indirizzo, sono sottoposti al parere di regolarità tecnica
del responsabile del servizio coinvolto; qualora trattasi di Ente Locale privo di Responsabile del servizio in
oggetto, tale parere viene espresso dal Segretario dell’Ente.
I pareri di regolarità tecnica sono obbligatori, seppur non vincolanti, ed hanno la finalità di “illuminare”ogni
componente dell’organo decisionale; per tale motivo devono essere raccolti prima della formazione
dell’ordine del giorno e devono essere allegati alla proposta. Quando la proposta verrà approvata, i pareri
verranno inseriti all’interno della determina; nel caso in cui l’organo decisionale approvasse la determina
nonostante il parere tecnico contrario, dovranno essere indicati i motivi che hanno portato comunque
all’adozione della proposta.
Il visto attestante la copertura finanziaria viene espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, e serve
ad attestare la disponibilità economica per le proposte manifestate; mentre il parere di regolarità tecnica
deve essere espresso prima della presentazione della proposta, il visto di copertura finanziaria viene
apposto a delibera approvata.
La finalità del parere di regolarità tecnica e del visto di copertura finanziaria è sempre il conseguimento
dell’interesse pubblico.
Il parere di regolarità tecnica, insieme al parere di regolarità contabile, è un parere obbligatorio non vincolante regolamentato dall’art 49 del tuel richiesto dall’organo collegiale, sia esso giunta o consiglio, al responsabile dell’ufficio interessato ogni qualvolta sia necessario per dar seguito ad una delibera. Il soggetto interessato valuta la fattibilità tecnica richiesta e rilascia parere positivo o negativo, in entrambi i casi esso è responsabile della proprie decisioni espresse.
Il parere viene inserito nella deliberazione.
In caso di parere negativo l’organo collegiale può comunque adottare la delibera e il dirigente/responsabile deve eseguirla se ciò gli viene chiesto.
Il parere non viene richiesto per atti politici e provvedimenti sindacali.
Il visto contabile è un atto rilasciato dal responsabile finanziario che afferma la copertura finanziaria della spesa da compiere, disciplinata dell’art 147 bis tuel, determina la possibilità di eseguire il provvedimento del responsabile del servizio. Il visto è allegato al provvedimento a cui si riferisce divenendone parte integrante. È apposto quando il provvedimento dirigenziale è già valido.
In onestà in sede di esame o comunque in contesti più formali avrei risposto come gabriele_c38 anche per non incappare in errori clamorosi.
Ho deciso di correre qualche rischio anche per testare due ragionamenti e verde se si può spaziare un po’ e fare dei collegamenti.
I pareri sono manifestazioni di collaborazione consultiva tra organi della pa, nella legge sul procedimento amministrativo troviamo la previsione che gli organi consultivi se sono chiamati a dare un parere obbligatorio lo devono fare entro un determinato termine. Scaduto il termine e senza che si sia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie da parte dell’organo adito è facoltà della pubblica amministrazione di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere in questione. Vi sono poi i pareri facoltativi, dove in nessun caso la mancanza del parere entro i termini può comportare responsabilità per il Rup che ha proceduto in mancanza. Tali disposizioni non si applicano a settori come la tutela ambientale , la tutela della salute. Inoltre i pareri non sono impugnabili perché infra procedimentali, tranne per la giurisprudenza il parere vincolante perché non lascia alcun dubbio sul contenuto della deliberazione finale. L’art 17 della 241 si occupa delle consultazioni tecniche , dove i vari termini valgono anche nei settori “speciali” definiti sopra e dove in mancanza di risposte, il rup entro il termine deve richiedere suddette valutazioni a soggetti anche esterni che abbiano equipollenti capacità tecniche o istituti universitari. I Pareri quindi sono atti infra-procedimentali volti al supporto dell’attività amministrativa e politica. Se sono obbligatori, l’organo (il consiglio) deve procedere in armonia, se ne discosta deve motivare la scelta. Per quanto riguarda i visti invece, parliamo di atti riguardanti i controlli interni con valore integrativo dell’efficacia sul procedimento. Si trova disciplina sia nel 118 /2011 che ne Tuel che ovviamente sono collegati. Se rimaniamo nel Tuel la figura centrale e il responsabile del servizio finanziario art 151 che svolge i controlli e da legittimità della spesa. Egli ha il compito di analizzare e verificare la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed all’analisi periodica dell’ accertamento delle entrate e dell’impegno delle
spese e alla regolare tenuta della contabilità cd analitica.
A tal proposito, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità, rilascia i pareri di regolarità contabile ex art 49 Tuel sulle proposte di deliberazione di giunta e consiglio, pareri che si hanno qualora l’atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente stesso. Inoltre secondo l’art 191 del Tuel la spesa risulta legittima quando è stata prevista negli atti di programmazione approvati e e inoltre spese solo se sussiste, con determina l’impegno (ex art 183) , IL visto è rilasciato nei termini del 183 coma 7
Allego il mio svolgimento della tracciatraccia_PARERE DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E VISTO REG…pdf (101,4 KB)
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ED IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. ILLUSTRI IL CANDIDATO LE COMPETENZE ALL’ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI, IL CONTENUTO E LA FINALITA’.
L’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL 267/2000) detta le regole per il rilascio dei pareri tecnici di regolarità dell’azione amministrativa; nel rispetto del principio di separazione fra Tecnica e Politica negli enti locali, gli stessi pareri sono resi appunto dagli organi tecnici ossia dalle figure Dirigenziali, chiamati dalla legge a rendere tali pareri sulle proposte di deliberazione degli organi politici, Consiglio e Giunta, che non siano meri atti di indirizzo.
Tali pareri vengono rilasciati dai dirigenti responsabili del servizio proponente le delibere o che dalle stesse sono interessati; in assenza o impossibilità dei dirigenti può provvedere al rilascio degli stessi il Segretario.
Nel caso di delibere che contengano disposizione che vanno ad intaccare l’equilibrio economico/finanziario dell’Ente occorre allegare alle delibere anche il parere del responsabile del servizio finanziario attestante appunto la regolarità contabile.
Riguardo a tali pareri consiglio e giunta possono anche decidere di adottare le relative delibere senza tenere conto o uniformarsi agli stessi, a patto di darne adeguata motivazione in delibera.
I dirigenti nei confronti dei quali le delibere vanno ad incidere sono comunque tenuti ad adottarle anche se non conformi ai pareri espressi, come si evince dalla recente giurisprudenza.
Il visto attestante la copertura finanziaria degli atti emanati dagli organi tecnici trova disciplina sempre nel Testo Unico all’articolo n. 153, al comma 5 e viene reso preventivamente durante la fase dell’impegno delle spese nonché durante la fase di liquidazione delle stesse, dichiarando appunto la sussistenza dei requisiti di regolarità e rispetto dei principi della fiscalità pubblica e degli equilibri di bilancio dichiarando la sussistenza dei fondi necessari nel relativo capitolo di spesa; ove tale copertura non fosse sufficiente si provvederà alle opportune variazioni, che se presentano carattere di urgenza sono adottate dalla Giunta, a patto di essere ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni a penna di decadenza delle stesse.
Nelle fasi di liquidazione il visto di copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio, si accompagna al visto di regolarità Amministrativa in base all’articolo 149/bis del Testo Unico.
I pareri e i visti sopracitati si realizzano mediante apposizione della firma del responsabile del servizio interessato sugli atti per i quali gli stessi sono stati resi.
Le finalità di tali pareri/visti si possono ricondurre al principio di separazione fra tecnica e politica la dove, per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, come sancito dall’articolo 97 della Costituzione, si rende necessario porre un ulteriore verifica di correttezza ed integrità sull’operato degli organi politici dell’ente.
Giovanni D.
Chiedo scusa ma non ho trovato la funzione per allegare il PDF
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. ILLUSTRI IL CANDIDATO LE COMPETENZE ALL’ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI , IL CONTENUTO E LA FINALITA’
Tra gli atti amministrativi che non possono essere racchiusi nella categoria dei provvedimenti si segnalano i pareri. Questi sono emessi dagli organi di amministrazione consultiva e sono destinati agli organi di amministrazione attiva. Hanno il fine di erudire, consigliare e illuminare l’attività amministrativa. Possono distinguersi tra pareri facoltativi e obbligatori e tra questi in vincolanti e non vincolanti. Generalmente i pareri non sono impugnabili in giudizio in quanto hanno natura endoprocedimentale e fungono solo da impulso all’atto che sarà poi generato. Il visto è invece il tipico controllo di legittimità di un atto amministrativo. E’ detto preventivo perché viene rilasciato prima della sua efficacia quando l’atto è già perfetto. I visti attestanti la copertura finanziaria fanno parte del sistema dei controlli interni disciplinati dagli articoli 147 e seguenti del del decreto legislativo 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) e in particolare sono menzionati sotto la dicitura “controlli di regolarità amministrativa e contabile”.
Il parere di regolarità tecnica è disciplinato dall’articolo 49 del Tuel e dispone che a ogni delibera di giunta o consiglio venga affiancato il parere del responsabile del servizio interessato salvo i casi in cui la deliberazione collegiale sia un mero atto di indirizzo. Il fine è verificare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ovvero controllare che l’atto sia adottato in conformità a normative vigenti. L’organo collegiale (giunta o consiglio) non è obbligato a uniformarsi al parere e può adottare ugualmente l’atto nonostante un parere negativo. Deve però fornirne adeguata motivazione. Nei comuni privi di responsabili dei servizi il parere in questione viene rilasciato dal segretario.
Di diversa destinazione è invece il visto attestante la copertura finanziaria che riguarda le determine dirigenziali che contengono impegni di spesa. Il visto è rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ed è una condizione di efficacia dell’atto. In mancanza, l’atto seppur perfetto, non può produrre i suoi effetti giuridici. Per ottenere il visto, l’impegno di spesa deve trovare necessariamente copertura nel bilancio di previsione che fa parte degli strumenti di programmazione degli enti locali espressamente previsti nel decreto legislativo 118/2011. Il ciclo di programmazione parte con il Dup (documento unico di programmazione) approvato dal consiglio su proposta della giunta entro il 31 luglio di ogni anno. Tale documento si compone di due sezioni: quella strategica che ha orizzonte temporale pari a quello del mandato elettorale e quella operativa che si riferisce al bilancio di previsione almeno triennale. Il bilancio di previsione viene approvato dal consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno e infine il rendiconto della gestione la cui data da considerare per l’approvazione è il 30 aprile.
Il sistema dei controlli interni sugli atti degli Enti Locali ha subito negli ultimi decenni un grande cambiamento. Secondo le previsioni del Tuel: D.Lgs 26/2000, art. 128, tra l’altro ancora vigente, il CO.RE.CO ( Comitato regionale di controllo) doveva esercitare un controllo di legittimità su tutti gli atti degli Enti Locali, alla stregua del controllo a loro volta esercitato sugli atti delle Regioni da parte di organi statali.
A seguito della Legge Costituzionale 3/2001 e sulla spinta autonomista degli Enti Locali affermatasi con tale riforma e che riconosciamo nel novellato art. 114 Costituzione, il dettato dell’art. 128 del Tuel appare oggi desueto così come i controlli sulla legittimità degli atti che era fino ad allora prevista e applicata.
Fermi restando i controlli interni ed esterni comunque ancora in essere, la legittimità di un atto adottato presso un Comune, sia esso delibera collegiale o determina dirigenziale, è garantito attraverso strumenti che possiamo rinvenire in altre disposizioni del Testo Unico.
Le deliberazioni, provvedimenti adottati dagli organi Consiglio e Giunta, ottengono infatti la loro legittimazione attraverso il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, così come previsto dall’art 49 del Tuel, il quale dispone che in ogni delibera collegiale, salvo quelle di indirizzo, devono esser rilasciati i pareri degli organi consultivi e, in particolare, il parere di regolarità tecnica di cui è titolare il Responsabile del Servizio competente, e il parere di regolarità contabile a cui è invece tenuto il Responsabile del Servizio finanziario laddove la delibera comporti un impegno di spesa che abbia riflessi finanziari sul bilancio dell’Ente.
Tali pareri, pur obbligatori, non sono vincolanti, pertanto l’organo collegiale Consiglio o Giunta ha l’obbligo di richiederli, ma non quello di esserne vincolato, può insomma discostarsi da tale parere motivandone tale scelta. Nel caso decida di adottarli, i Responsabili dei Servizi preposti al rilascio dei pareri sono responsabili per i pareri espressi e assunti a provvedimento ( ricordiamo, che i pareri devono essere allegati alla delibera dell’organo collegiale).
A tale scopo, laddove l’Ente non disponga di dirigenti, i pareri tecnici del Responsabile di Servizio possono essere rilasciati anche dal Segretario Generale, figura fondamentale sotto molteplici aspetti all’interno dell’Ente comunale e che, tra gli altri compiti, ha anche quella di adottare atti di competenza dirigenziale e , appunto, rilasciare pareri di regolarità amministrativa e contabile ( il Segretario ha anche il compito di effettuare verifiche di regolarità ex post e “a campione” sugli atti, in particolare quelli contenenti impegni di spesa).
Le determine dirigenziali devono invece contenere il rinvio all’art. 147 bis del Tuel in ordine alla regolarità tecnica, mentre per quanto riguarda la regolarità contabile, la cui attestazione è sempre necessaria laddove il provvedimento abbia riflessi di natura finanziaria, questa è assicurata dal Responsabile del Servizio finanziario il quale la accerta attraverso l’apposizione del visto di regolarità contabile. Con tale strumento, egli assicura che l’impegno di spesa assunto con il provvedimento è coperto nel capitolo giusto del Bilancio, o per meglio dire del Peg, dal momento che è il Peg ad assegnare le risorse finanziarie a ogni Dirigente/Responsabile di Servizio.
Con il parere di regolarità tecnica apposto sulle delibere viene assicurata dall’organo competente (il Responsabile del Servizio implicato dal provvedimento) la regolarità del suo contenuto dal punto di vista amministrativo e tecnico, la sua conformità alle norme di legge e dunque la correttezza dell’azione amministrativa. Il visto di regolarità contabile garantisce invece che l’atto non comporta impegni superiori alle risorse e non crea dunque difformità o spese maggiori che l’Ente non ha previsto in programmazione.
Grazie mille per questa esaustiva risposta, ti chiedo una cosa che non ho ben capito, magari mi puoi aiutare, mi sto preparando per un concorso, e mi chiedevo se in caso di parere negativo da parte del responsabile servizio finanziario la delibera di Giunta Consiglio viene considerata irregolare oppure no? Giunta e Consiglio possono deliberare comunque assumendosi la responsabilità e il responsabile finanziario non può esimersi nel apporre il visto di regolarità Giusto???
Ciao, anche io mi preparo ad un concorso. In caso di parere negativo sulle delibere gli organi collegiali possano discostarsi dandone motivazione. Diverso il visto di regolarità contabile che mancando nelle determinazioni del dirigente che assume impegno di spesa, ne comporta la non esecutività del provvedimento che sarà quindi nullo o inefficace. Almeno io l’ho intesa così
Grazie per avermi risposto, però non ne sono sicura, mi sto preparando per un orale sto provando a crearmi i famosi jolly argomentando il più possibile le varie domande che potrebbero capitarmi. Su alcuni siti dicono come dici te su altri che la delibera di Giunta e Consiglio e comunque valida. Se magari il prof Chiarelli ci potesse chiarire la cosa, gliene sarei molto grata.
La pubblica amministrazione è costituita da vari organi che si distinguono in organi tecnici e organi politici. All’interno del comune distinguiamo come organi tecnici i responsabili di servizi e quindi anche i dirigenti; con riferimento agli organi politici si ha Giunta comunale e Consiglio comunale che sono organi collegiali, e il Sindaco come organo monocratico nonché capo dell’amministrazione comunale. A riguardo bisogna precisare che vige un principio di separazione tra tecnica e politica secondo il quale gli organi politici non possono adottare decisioni di carattere tecnico e gli organi tecnici non possono prendere decisioni di carattere politico. Gli organi collegiali Giunta e Consiglio adottano deliberazioni e riguardo ad esse l’articolo 49 del dlgs. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali) prevede che tali delibere siano soggette a pareri obbligatori e non vincolanti di regolarità tecnica e contabile. Il parere di regolarità contabile è eventuale perché è necessario solo nel caso in cui la deliberazione comporti un successivo impegno di spesa o comunque vada a incidere sulla situazione patrimoniale dell’ente sia direttamente che indirettamente; il parere di regolarità tecnica è invece sempre necessario, si tratta di un controllo preventivo dato che viene rilasciato da parte del responsabile del servizio competente prima dell’adozione della delibera. Il parere di regolarità tecnica è previsto in quanto si ritiene che l’organo politico non abbia le competenze necessarie al fine di prendere decisioni di carattere tecnico oltre che specialistico, ma non è vincolante in quanto anche se l’organo politico non può assumere decisioni di carattere tecnico, l’organo tecnico non può andare a bloccare le decisioni dell’organo politico. Per tale ragione l’organo politico può anche disattendere il parere negativo e adottare comunque la delibera motivando la sua decisione. Il parere viene inserito nella delibera e al di sotto dello stesso deve essere inserita la motivazione. Il parere non è richiesto per gli atti di indirizzo. In base all’articolo 147 bis il parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. è importante precisare che nel caso di mancanza del parere l’atto risulta illegittimo per violazione di legge. La formulazione del parere di regolarità tecnica si estrinseca in una attività di giudizio (attività discrezionale). Un altro tipo di controllo è effettuato attraverso il visto di regolarità contabile che si differenzia dal parere in quanto mentre il parere è preventivo ed è rilasciato per le delibere, il visto di regolarità contabile è di competenza del responsabile del servizio finanziario e riguarda solo le determine dirigenziali. Il visto di regolarità contabile deve essere apposto alle determine contenenti impegno di spesa, in quanto con esso il responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria. Si tratta di un controllo successivo perché viene apposto sulla determina già formata. È importante precisare che il con il visto viene data esecutività alla determina e che quindi il dirigente non può impegnare la spesa senza il visto di regolarità contabile mentre nel caso delle delibere il Consiglio o la Giunta possono deliberare nonostante il parere di regolarità contabile negativo assumendosene la responsabilità.
LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ( L. 3/2001) RICONOSCENDO
MAGGIORE AUTONOMIA AGLI ENTI LOCALI HA PREVISTO L’ABOLIZIONE DEL
CO.RE.CO – COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CHE ESERCITAVA IL CONTROLLO
SU TUTTE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO.
GLI ARTICOLI DEL T.U.E.L. CHE DISCIPLINANO LA MATERIA DEI CONTROLLI SUGLI
ATTI DA PARTE DEL CO.RE.CO, AD OGGI NON SONO STATI MODIFICATI MA SI
INTENDONO ABROGATI.
IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA – CONTABILE SUGLI ATTI
disciplinato dal TUEL E’ SIA PREVENTIVO CHE SUCCESSIVO.
IL CONTROLLO PREVENTIVO SI ESPLICA ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI PARERI
(ART. 49 – ART. 147 BIS ), PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E/0 PARERE DI
REGOLARITA’ CONTABILE.
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA VIENE RILASCIATO DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO COMPETENTE E QUALORA L’ADOZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA E DI
CONSIGLIO ABBIA ANCHE RIFLESSI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA
– PATRIMONIALE DELL’ENTE E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PARERE DI
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO.
INOLTRE SE IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA RIGUARDA PIU’ SERVIZI (es. attività
produttive e polizia municipale) I PARERI DEI VARI RESPONSABILI VENGONO ACQUISITI
INTERNAMENTE E VIENE ESPRESSO UN UNICO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
DELL’ATTIVITA’ PREVALENTE.
QUALORA L’ENTE SIA DI PICCOLE DIMENSIONI E NON SIA PRESENTE ALL’INTERNO
UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO, QUESTO PARERE VIENE RILASCIATO DAL
SEGRETARIO COMUNALE.
I PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO
CONTABILE SONO OBBLIGATORI E NON VINCOLANTI. LA GIUNTA E IL CONSIGLIO
POSSONO DISCOSTARSI DANDONE ADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA DELIBERA
ADOTTATA. QUESTO IMPLICA RESPONSABILITA’ IN CAPO AI SOGGETTI CHE HANNO
ADOTTATO LA DELIBERA NONOSTANTE IL PARERE NON FAVOREVOLE.
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA POICHE’ VIENE RICHIESTO NELLA FASE
ISTRUTTORIA DI FORMAZIONE DELL’ATTO NON NECESSITA DI MOTIVAZIONE,
INFATTI PREVALENTEMENTE SUGLI ATTI TROVIAMO “ IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO X ESPRIME PARERE FAVOREVOLE). LO STESSO VALE PER L’EVENTUALE
PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILE.
SE NON CI SONO RIFLESSI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E
PATRIMONIALE, SI PUO’ INDICARE CHE NON E’ STATA NECESSARIA LA RICHIESTA DI
QUESTO PARERE.
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILE, NON E’ RICHIESTO
SULLE ORDINANZE – DECRETI DEL SINDACO. SE SI HANNO RIFLESSI SULLA
SITUAZIONE FINANZIARIA, VIENE PRECEDUTO DA UNA DETERMINA DIRIGENZIALE.
SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO DI SPESA E’ NECESSARIO CHE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RILASCI IL VISTO DI REGOLARITA’
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, CIOE’ I CAPITOLI DI
BILANCIO IN CUI TROVA CAPIENZA LA RELATIVA SPESA ( Capitolo U.1201.01).
LA MODALITA’ E LA TEMPISTICA SUL RILASCIO DEL VISTO DI REGOLARITA’
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SONO DISCIPLINATI DAL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. IL VISTO SI COLLOCA NELLA FASE INTEGRATIVA
DELL’EFFICACIA, SENZA IL VISTO L’ATTO NON E’ EFFICACE.
IL DIRIGENTE PUO’ DISATTENDERE AL RILASCIO DEL VISTO, IN QUESTO CASO SI
PUO’ AVERE RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE O NEI CASI DI INTERVENTI DI
URGENZA PUO’ PORTARE AL RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO DI DEBITI FUORI
BILANCIO ( es. Il dirigente responsabile del settore urbanistica che deve intervenire con urgenza
su una determinata strada in cui si possono verificare incidenti mortali e di cui egli risponde anche
penalmente assume un impegno di spesa che porterà in consiglio per il relativo riconoscimento).
Non capisco per quale motivo, poiché la domanda è “parere di regolarità tecnica e visto di regolarità contabile”, nelle varie risposte, venga citato l’art. 49 Tuel e non l’art. 147bis Tuel. A mio modesto avviso, per evitare di andare fuori tema, prima, si doveva partire dall’analisi dell’articolo 147bis, e poi, citare l’articolo 49, a completamento della trattazione.