Grazie mille per questa esaustiva risposta, ti chiedo una cosa che non ho ben capito, magari mi puoi aiutare, mi sto preparando per un concorso, e mi chiedevo se in caso di parere negativo da parte del responsabile servizio finanziario la delibera di Giunta Consiglio viene considerata irregolare oppure no? Giunta e Consiglio possono deliberare comunque assumendosi la responsabilità e il responsabile finanziario non può esimersi nel apporre il visto di regolarità Giusto???
Ciao, anche io mi preparo ad un concorso. In caso di parere negativo sulle delibere gli organi collegiali possano discostarsi dandone motivazione. Diverso il visto di regolarità contabile che mancando nelle determinazioni del dirigente che assume impegno di spesa, ne comporta la non esecutività del provvedimento che sarà quindi nullo o inefficace. Almeno io l’ho intesa così
Grazie per avermi risposto, però non ne sono sicura, mi sto preparando per un orale sto provando a crearmi i famosi jolly argomentando il più possibile le varie domande che potrebbero capitarmi. Su alcuni siti dicono come dici te su altri che la delibera di Giunta e Consiglio e comunque valida. Se magari il prof Chiarelli ci potesse chiarire la cosa, gliene sarei molto grata.
La pubblica amministrazione è costituita da vari organi che si distinguono in organi tecnici e organi politici. All’interno del comune distinguiamo come organi tecnici i responsabili di servizi e quindi anche i dirigenti; con riferimento agli organi politici si ha Giunta comunale e Consiglio comunale che sono organi collegiali, e il Sindaco come organo monocratico nonché capo dell’amministrazione comunale. A riguardo bisogna precisare che vige un principio di separazione tra tecnica e politica secondo il quale gli organi politici non possono adottare decisioni di carattere tecnico e gli organi tecnici non possono prendere decisioni di carattere politico. Gli organi collegiali Giunta e Consiglio adottano deliberazioni e riguardo ad esse l’articolo 49 del dlgs. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali) prevede che tali delibere siano soggette a pareri obbligatori e non vincolanti di regolarità tecnica e contabile. Il parere di regolarità contabile è eventuale perché è necessario solo nel caso in cui la deliberazione comporti un successivo impegno di spesa o comunque vada a incidere sulla situazione patrimoniale dell’ente sia direttamente che indirettamente; il parere di regolarità tecnica è invece sempre necessario, si tratta di un controllo preventivo dato che viene rilasciato da parte del responsabile del servizio competente prima dell’adozione della delibera. Il parere di regolarità tecnica è previsto in quanto si ritiene che l’organo politico non abbia le competenze necessarie al fine di prendere decisioni di carattere tecnico oltre che specialistico, ma non è vincolante in quanto anche se l’organo politico non può assumere decisioni di carattere tecnico, l’organo tecnico non può andare a bloccare le decisioni dell’organo politico. Per tale ragione l’organo politico può anche disattendere il parere negativo e adottare comunque la delibera motivando la sua decisione. Il parere viene inserito nella delibera e al di sotto dello stesso deve essere inserita la motivazione. Il parere non è richiesto per gli atti di indirizzo. In base all’articolo 147 bis il parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. è importante precisare che nel caso di mancanza del parere l’atto risulta illegittimo per violazione di legge. La formulazione del parere di regolarità tecnica si estrinseca in una attività di giudizio (attività discrezionale). Un altro tipo di controllo è effettuato attraverso il visto di regolarità contabile che si differenzia dal parere in quanto mentre il parere è preventivo ed è rilasciato per le delibere, il visto di regolarità contabile è di competenza del responsabile del servizio finanziario e riguarda solo le determine dirigenziali. Il visto di regolarità contabile deve essere apposto alle determine contenenti impegno di spesa, in quanto con esso il responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria. Si tratta di un controllo successivo perché viene apposto sulla determina già formata. È importante precisare che il con il visto viene data esecutività alla determina e che quindi il dirigente non può impegnare la spesa senza il visto di regolarità contabile mentre nel caso delle delibere il Consiglio o la Giunta possono deliberare nonostante il parere di regolarità contabile negativo assumendosene la responsabilità.
LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ( L. 3/2001) RICONOSCENDO
MAGGIORE AUTONOMIA AGLI ENTI LOCALI HA PREVISTO L’ABOLIZIONE DEL
CO.RE.CO – COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CHE ESERCITAVA IL CONTROLLO
SU TUTTE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO.
GLI ARTICOLI DEL T.U.E.L. CHE DISCIPLINANO LA MATERIA DEI CONTROLLI SUGLI
ATTI DA PARTE DEL CO.RE.CO, AD OGGI NON SONO STATI MODIFICATI MA SI
INTENDONO ABROGATI.
IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA – CONTABILE SUGLI ATTI
disciplinato dal TUEL E’ SIA PREVENTIVO CHE SUCCESSIVO.
IL CONTROLLO PREVENTIVO SI ESPLICA ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI PARERI
(ART. 49 – ART. 147 BIS ), PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E/0 PARERE DI
REGOLARITA’ CONTABILE.
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA VIENE RILASCIATO DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO COMPETENTE E QUALORA L’ADOZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA E DI
CONSIGLIO ABBIA ANCHE RIFLESSI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA
– PATRIMONIALE DELL’ENTE E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PARERE DI
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO.
INOLTRE SE IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA RIGUARDA PIU’ SERVIZI (es. attività
produttive e polizia municipale) I PARERI DEI VARI RESPONSABILI VENGONO ACQUISITI
INTERNAMENTE E VIENE ESPRESSO UN UNICO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
DELL’ATTIVITA’ PREVALENTE.
QUALORA L’ENTE SIA DI PICCOLE DIMENSIONI E NON SIA PRESENTE ALL’INTERNO
UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO, QUESTO PARERE VIENE RILASCIATO DAL
SEGRETARIO COMUNALE.
I PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO
CONTABILE SONO OBBLIGATORI E NON VINCOLANTI. LA GIUNTA E IL CONSIGLIO
POSSONO DISCOSTARSI DANDONE ADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA DELIBERA
ADOTTATA. QUESTO IMPLICA RESPONSABILITA’ IN CAPO AI SOGGETTI CHE HANNO
ADOTTATO LA DELIBERA NONOSTANTE IL PARERE NON FAVOREVOLE.
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA POICHE’ VIENE RICHIESTO NELLA FASE
ISTRUTTORIA DI FORMAZIONE DELL’ATTO NON NECESSITA DI MOTIVAZIONE,
INFATTI PREVALENTEMENTE SUGLI ATTI TROVIAMO “ IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO X ESPRIME PARERE FAVOREVOLE). LO STESSO VALE PER L’EVENTUALE
PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILE.
SE NON CI SONO RIFLESSI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E
PATRIMONIALE, SI PUO’ INDICARE CHE NON E’ STATA NECESSARIA LA RICHIESTA DI
QUESTO PARERE.
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILE, NON E’ RICHIESTO
SULLE ORDINANZE – DECRETI DEL SINDACO. SE SI HANNO RIFLESSI SULLA
SITUAZIONE FINANZIARIA, VIENE PRECEDUTO DA UNA DETERMINA DIRIGENZIALE.
SULLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO DI SPESA E’ NECESSARIO CHE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RILASCI IL VISTO DI REGOLARITA’
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, CIOE’ I CAPITOLI DI
BILANCIO IN CUI TROVA CAPIENZA LA RELATIVA SPESA ( Capitolo U.1201.01).
LA MODALITA’ E LA TEMPISTICA SUL RILASCIO DEL VISTO DI REGOLARITA’
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SONO DISCIPLINATI DAL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. IL VISTO SI COLLOCA NELLA FASE INTEGRATIVA
DELL’EFFICACIA, SENZA IL VISTO L’ATTO NON E’ EFFICACE.
IL DIRIGENTE PUO’ DISATTENDERE AL RILASCIO DEL VISTO, IN QUESTO CASO SI
PUO’ AVERE RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE O NEI CASI DI INTERVENTI DI
URGENZA PUO’ PORTARE AL RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO DI DEBITI FUORI
BILANCIO ( es. Il dirigente responsabile del settore urbanistica che deve intervenire con urgenza
su una determinata strada in cui si possono verificare incidenti mortali e di cui egli risponde anche
penalmente assume un impegno di spesa che porterà in consiglio per il relativo riconoscimento).
Non capisco per quale motivo, poiché la domanda è “parere di regolarità tecnica e visto di regolarità contabile”, nelle varie risposte, venga citato l’art. 49 Tuel e non l’art. 147bis Tuel. A mio modesto avviso, per evitare di andare fuori tema, prima, si doveva partire dall’analisi dell’articolo 147bis, e poi, citare l’articolo 49, a completamento della trattazione.